Il Comune di San Pietro Viminario, Provincia di Padova ha adottato il 03 marzo 2006 la seguente deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006:
(omissis)
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 51 del 28.10.1998 con la quale è stata determinata l'aliquota I.C.I. anno 1999 e precisamente: 5,75 per mille aliquota ordinaria, 7 per mille aliquota per case sfitte e aree edificabili, riconfermate per l'anno 2005 con atto n. 12/2005 di Giunta Comunale;
RITENUTO di riconfermare per l'anno 2006 le suddette aliquote e precisamente:
- 5,75 per mille aliquota ordinaria;
- 7,00 per mille aliquota per unità immobiliari sfitte e aree edificabili;
e di determinare le riduzioni per l'abitazione principale nella misura di €. 180,00 (centottanta/00);
RITENUTO di confermare che venga considerata, altresì, abitazione principale l'immobile occupato da parenti di 1^ grado, a condizione che :
- sia il proprietario che l'occupante siano residenti nel Comune di San Pietro Viminario;
- che esista contratto di affitto e/o contratto d'uso gratuito, debitamente registrato;
PRESO ATTO che, ai fini dell'agevolazione di cui al punto precedente, per l'anno 2006 il contratto deve avere decorrenza il 31 dicembre 2005, oppure avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di redazione e dovrà obbligatoriamente essere registrato nei successivi 20 giorni perché possa essere valido; il contribuente che si trova nella condizione su citata, deve darne comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2006; in mancanza di detto avviso non si darà corso all'agevolazione prevista; per i contratti già in essere nessuna formalità è richiesta agli interessati;
RITENUTO di confermare, per l'anno 2006, che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, già al netto della detrazione, è ridotta del 50% (cinquanta per cento) nel caso di presenza nel nucleo familiare, risultante da certificazione anagrafica, di invalido al 100%;
PRESO ATTO che, ai fini dell'agevolazione di cui al punto precedente, per il 2006, il contribuente che si trova nella condizione su citata, deve darne comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2006; in mancanza di detto avviso non si darà corso all'agevolazione prevista. Per gli invalidi riconosciuti tali nel corso del 2006 o per le comunicazioni presentate dopo il 30 giugno 2006 la riduzione spetterà, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione all'ufficio tributi della suddetta comunicazione. Per le situazioni già dichiarate, la comunicazione va presentata solo in caso di variazione;
(omissis)
d e l i b e r a
Di dare atto che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;
(omissis).