Comune di San Pietro in Gu

 

Provincia di Padova

 

 

 

Prot. N. 

 

Deliberazione N° 34 del 18/12/2007 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

…….. omissis……


 

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI E MAGGIORI DETRAZIONI - ANNO 2008.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Vistala deliberazione consiliare n. 12 del 26.03.1999 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi del D. Lgs. 446/97, modificata con delibera consiliare n. 9 del 09.02.2000;

 

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 che disciplina l’imposta comunale sugli immobili (ICI.) e successive modificazioni ed integrazioni, non ultime quelle apportate con la legge 27.12.2006, numero 296 (legge finanziaria 2007);

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 156, della citata legge 296/2006 dal 01.01.2007 le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio comunale e non più dalla Giunta comunale;

 

Considerato che l’articolo 172, comma 1 lettera E), del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, tra l’altro, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale numero 15612 del 21.11.2007 che propone al Consiglio comunale l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni della Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2008, con un introito presunto di € 1.135.000,00;

 

Udito l’intervento dell’assessore al Bilancio Ass. Bassi che si sofferma sul fatto che non  c’è alcun aumento delle aliquote mantenendo sempre le stesse detrazioni.

 

Ritenuto opportuno approvare le proposte della Giunta Comunale;

 

            Non essendoci altri interventi il  Sindaco pone ai  voti  il punto.

            La votazione, espressa per alzata di mano dà il seguente esito:

            Voti a favore: n. 10

            Voti contrari: n.  /

            Astenuti n.  3

            Presenti  n. 13

Votanti n.    10

            Dichiarazione di voto nessuna

 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto Legislazione 18.08.2000, n. 267;

 

Visto l’articolo 18 dello Statuto comunale;

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

 

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267;

 

Visto l’esito della votazione sopra riportata

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di accogliere le proposte di cui alla deliberazione di Giunta comunale numero 156 del 21.11.2007 e di approvare le aliquote e le detrazioni della Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2008, con un introito presunto di € 1.135.000,00 come di seguito trascritto:

 

      Ø le aliquote I.C.I. nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni ;

      Ø la riduzione dell’aliquota dal 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario o titolare ad un familiare in linea retta di primo grado;

      Ø la detrazione ordinaria per la prima casa come prevista dall’articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92, di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale ;

      Ø la riduzione dell’aliquota dal 6 al 5 per mille per le pertinenze dell’abitazione principale, cioè per i garages, fino ad un massimo di due, a condizione che siano utilizzati direttamente dal proprietario, ai sensi del regolamento comunale in materia, con possibilità di utilizzare anche l’eventuale parte residua di detrazione  nel caso in cui non abbia trovato intera capienza nell’abitazione;

      Ø l’aumento della detrazione a € 258,24 per la prima casa di proprietà di particolari categorie di cittadini con l’aggiornamento del reddito complessivo lordo e, precisamente:

A) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo lordo degli oneri deducibili, inferiore a € 7.500,00 e derivante esclusivamente da pensione o dall’unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garage ed orto o giardino pertinenziali);

B) famiglie con reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, inferiore a € 10.000,00 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall’unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garage ed orto o giardino pertinenziali);

C) nei casi di cui al punto B), con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate:

€ 14.000,00 per nuclei con un figlio a carico;

€ 16.000,00 per nuclei con due figli a carico;

€ 18.000,00 con tre o più figli a carico;

D) nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia portatore di handicap permanente grave, non vedente, sordomuto, invalido civile, mutilato od invalido di guerra o per servizio, con grado di invalidità dal 90% purché siano rispettati i requisiti sotto riportati:

                         1.   reddito imponibile complessivo lordo comprendente anche qualsiasi altro emolumento e/o indennità erogate da chiunque e a qualunque titolo per l’anno precedente a quello in cui si calcola l’imposta, del nucleo familiare del soggetto passivo non superiore a € 18.000,00 aumentato fino a € 20.000,00 nel caso in cui vi siano dei minori disabili all’interno del nucleo con la percentuale di invalidità sopra indicata;

                         2.   il soggetto passivo sia proprietario, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

                         3.   da tale detrazione sono escluse le abitazioni principali aventi categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9 e i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione altri immobili quali terreni agricoli, aree edificabili, ed altri fabbricati oltre l’abitazione principale o quota di essi.

Si precisa che in  tutti i casi dei punti A) B) C) D) per i soggetti che in passato non ne abbiano già beneficiato, è obbligatorio presentare la comunicazione dell’esistenza dei requisiti all’ufficio tributi del Comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, e per il punto D) copia della certificazione rilasciata dagli organi abilitati attestante l’invalidità.

 

2) di prevedere la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale la determinazione dell’aliquota ICI e delle relative detrazioni, in conformità dell’art. 58 comma 4 D. Lgs. 446/97, relativamente all’estratto tra virgolette del punto 1, giuste Circolari del Ministero delle Finanze numero 49/E del 13.02.1998 e numero 3/DPF del 16.04.2003.

 

 

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