Estratto della Deliberazione adottata dal Comune di San Giorgio in Bosco (Provincia di
Padova) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2010
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D E L I B E R A
1) di determinare, per l’anno 2010, per conseguire l’equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
- aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte di famiglie con specifiche responsabilità di cura a condizione che il famigliare disabile risieda in detta unità immobiliare e che al medesimo sia stata riconosciuta una invalidità civile pari al 100% unitamente ad una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, alternativamente,
- aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, ove risiede il disabile al quale sia stata riconosciuta una invalidità civile pari al 100% unitamente ad una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
- aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;
- aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;
2) di fissare in € 129,00.= la detrazione per abitazione principale;
3) di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di € 154,00.=, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:
a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell’INPS e di quello relativo all’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore al reddito minimo fissato per l’esonero dalla dichiarazione dei redditi annuale, con riferimento all’anno precedente a quello di imposizione ICI;
b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;
c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmessa all’ufficio tributi di questo Comune entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2010;
4) di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
5) di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale, con le modalità e secondo le istruzioni contenute nella circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF emanata dal suddetto dicastero;
7) di provvedere, a mente dell’art. 58, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, alla pubblicazione, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente deliberazione;
8) di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, in conformità a quanto stabilito dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000.
Attesto che la presente copia riportata su n. 1 foglio è conforme all’originale qui depositato ai sensi dell’art.14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e previa osservanza della comma 4 del successivo art. 26.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Filippin dott. Primelio Augusto