PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

Estratto della Deliberazione adottata dal Comune di San Giorgio in Bosco (Provincia di

Padova) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2010

 

…………………………………………….…... OMISSIS …….…………………………………………..

 

D E L I B E R A

 

1)      di determinare, per l’anno 2010, per conseguire l’equilibrio della gestione corrente ed il  mantenimento dell’attuale livello dei servizi, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

-          aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte di famiglie con specifiche responsabilità di cura a condizione che il famigliare disabile risieda in detta unità immobiliare e che al medesimo sia stata riconosciuta una invalidità civile pari al 100% unitamente ad una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, alternativamente,

-         aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, ove risiede il disabile al quale sia stata riconosciuta una invalidità civile pari al 100% unitamente ad una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

-         aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

-         aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;

-         aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

2)     di fissare in € 129,00.= la detrazione per abitazione principale;

3)     di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di € 154,00.=, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:

a)     persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell’INPS e di quello relativo all’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore al reddito minimo fissato per l’esonero dalla dichiarazione dei redditi annuale, con riferimento all’anno precedente a quello di imposizione ICI;

b)     i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;

c)      i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmessa all’ufficio tributi di questo Comune entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2010;

4)      di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010;

5)      di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;

6)      di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale, con le modalità e secondo le istruzioni contenute nella circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF emanata dal suddetto dicastero;

7)      di provvedere, a mente dell’art. 58, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, alla pubblicazione, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente deliberazione;

8)      di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, in conformità a quanto stabilito dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000.

 

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Attesto che la presente copia riportata su n. 1 foglio è conforme all’originale qui depositato ai sensi dell’art.14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e previa osservanza della comma 4 del successivo art. 26.

 

                                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                                                                               f.to Filippin dott. Primelio Augusto