Estratto della Deliberazione adottata dal Comune di San Giorgio in Bosco (Provincia di Padova) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2008

 

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OMISSIS

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D E L I B E R A

 

 

D E L I B E R A

 

1)      di determinare, per l’anno 2008, per conseguire l’equilibrio della gestione corrente ed il  mantenimento dell’attuale livello dei servizi, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

-          aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte di famiglie con specifiche responsabilità di cura a condizione che il famigliare disabile risieda in detta unità immobiliare e che al medesimo sia stata riconosciuta una invalidità civile pari al 100% unitamente ad una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, alternativamente,

-          aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, ove risiede il disabile al quale sia stata riconosciuta una invalidità civile pari al 100% unitamente ad una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

-          aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

-          aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;

-          aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

2)    di fissare in € 129,00.= la detrazione per abitazione principale;

3)      di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di € 154,00.=, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:

a)      persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell’INPS e di quello relativo all’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore al reddito minimo fissato per l’esonero dalla dichiarazione dei redditi annuale, con riferimento all’anno precedente a quello di imposizione ICI;

b)      i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;

c)      i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmessa all’ufficio tributi di questo Comune entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2007;

4)      di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008;

5)      di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;

6)      di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale, con le modalità e secondo le istruzioni contenute nella circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF emanata dal suddetto dicastero;

7)      di provvedere, a mente dell’art. 58, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, alla pubblicazione, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente deliberazione;

8)      di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, in conformità a quanto stabilito dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000.

 

 

 

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ATTESTAZIONE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Attesto che la presente copia riportata su n. 1 foglio è conforme all’originale qui depositato ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e previa osservanza della comma 4 del successivo art. 26.

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Filippin dott. Primelio Augusto