Estratto della Deliberazione adottata dal Comune di San Giorgio in Bosco (Provincia di Padova) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2005
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OMISSIS |
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D E L I B E R A
1) di determinare, per l’anno 2005, per conseguire l’equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
- aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
- aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;
- aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;
2) di fissare in € 129,00.= la detrazione per abitazione principale;
3) di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di € 154,00.=, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:
a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell’INPS e di quello relativo all’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a € 6.197,48.= annui, con riferimento all’anno precedente a quello di imposizione ICI;
b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;
c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmessa all’ufficio tributi di questo Comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2005;
4) di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005;
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ATTESTAZIONE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Attesto che la presente copia riportata su n. 1 foglio è conforme all’originale qui depositato ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e previa osservanza della comma 4 del successivo art. 26. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.to Filippin dott. Primelio Augusto |