“Estratto della deliberazione di C.C. n. 4 del 30 gennaio 2008 adottata dal Comune di San Giorgio delle Pertiche (Padova) in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno d’imposta
… “omissis” …
1. di determinare l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008 nella misura unica del 5 (cinque) per mille per tutti gli immobili assoggettati all’imposta in base alla normativa vigente;
2. di adottare ed approvare, per l’anno d’imposta 2008 le detrazioni I.C.I. per abitazione principale nelle seguenti misure:
A) detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: euro 103,29;
B) detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione concessa ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio), equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica e ci risieda abitualmente con i propri familiari: euro 103,29;
C) persone o nuclei familiari per i quali, nell’anno d’imposta o in quello precedente, sia stata verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l’iscrizione nell’albo dei beneficiari dell’Ente e l’erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 12 della legge 7.08.1990 n.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del Decreto Legge n. 16/1993, convertito in Legge n. 75/1993, per i cittadini italiani non residenti nello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia a condizione che non risulti locata;
….. “omissis” ….