Estratto della deliberazione n. 08/08 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Pozzonovo (PD.
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
- ICI: si confermano le aliquote e le detrazioni già deliberate per il 2007 di cui alla deliberazione del C.C. n. 5 del 27.02.2007….;
OMISSIS
Estratto dall’originale
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Prospetto informativo ICI anno 2008.
Comune di Pozzonovo
Visti gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;
Visto il 1° comma dell’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996 n. 556;
Visto il comma 48 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
Viste le deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24.12.1998 - n. 02 del 31.01.2001, n. 36 del 15.12.2005 e n. 04 del 27.02.2007;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27.02.2007;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2008;
Richiamato il Decreto Legge, approvato da Consiglio dei Ministri in data 21/05/2008
SI AVVERTE
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 17.03.2008 sono state confermate le aliquote e detrazioni I.C.I. deliberate per l’anno 2007, nelle misure sottoindicate:
aliquote:
a - abitazioni principali dei residenti: 5,5‰ e pertinenze anche se distintamente accatastate rispetto all’abitazione principale: 5,5‰; (come disposto dal Decreto Legge del 21/05/2008, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto D.lgs. n. 504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).
b - acquisto di immobile con le agevolazioni previste per “la prima casa”, purché venga adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto: 5,5‰ ;
c - fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale, destinati ad abitazione principale di parenti e affini fino al secondo grado a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica: 5,5‰;
d - alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5‰;
e – alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione: 7‰;
f - aree edificabili:
- se a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo al collaudo delle opere di urbanizzazione, non viene presentato un progetto l’aliquota è del 7‰;
- nelle altre ipotesi: 5,5 ‰;
g - per tutti gli altri immobili: 5,5 ‰.
detrazione per l’abitazione principale:
a - €. 103,29;
b - €. 200,00 a favore di quei contribuenti il cui nucleo familiare è composto da tre o più figli a carico, ed il reddito complessivo lordo ai fini IRE – riferito al nucleo familiare - non superi €. 22.000,00. I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà ne devono dare comunicazione al comune entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata, a pena di decadenza dei benefici della detrazione di €. 200,00 e della conseguente applicazione della detrazione della misura di €. 103,29;
c - €.
e - si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale in base ad una perizia redatta a spese del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:
- per il primo semestre il versamento deve essere eseguito entro il 16° giugno 2008;
- per il secondo semestre il versamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° ed il 16 dicembre 2008.
Il pagamento dell’imposta dovuta per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008.
Se il possesso è stato parziale l’imposta va rapportata ai dodici mesi.
L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente n.
Conto Corrente Postale n. 88646369
intestato a: EQUITALIA POLIS S.P.A. POZZONOVO – PD – ICI
In alternativa tutti i contribuenti potranno pagare l’imposta utilizzando il modello F24.