Estratto della deliberazione n. 05/07 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Pozzonovo (PD) in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2007.

 

Omissis

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

1) di fissare per l’anno 2007, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquote:

a - abitazioni principali dei residenti, e anche se distintamente accatastate rispetto all’abitazione principale: 5,5;

b - acquisto di immobile con le agevolazioni previste per “la prima casa”, purché venga adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto: 5,5‰ ;

c - fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale, destinati ad abitazione principale di parenti e affini fino al secondo grado a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica: 5,5‰;

d - alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5;

e – alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione: 7;

f - aree edificabili:

-         se a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo al collaudo delle opere di urbanizzazione, non viene presentato un progetto l’aliquota è del  7‰;

- nelle altre ipotesi: 5,5 ;

g - per tutti gli altri immobili:  5,5 ‰.

 

detrazione per l’abitazione principale:

a - €. 103,29;

b - €. 200,00  a favore di quei contribuenti il cui nucleo familiare è composto da tre o più figli a carico, ed il reddito complessivo lordo ai fini IRE (anno 2006) – riferito al nucleo familiare - non superi €. 22.000,00. I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà ne devono dare comunicazione al comune entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata, a pena di decadenza dei benefici della detrazione di €. 200,00 e della conseguente applicazione della detrazione della misura di €. 103,29;

c - €. 154,94 a favore di quei contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente almeno un soggetto che risulti iscritto in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70). La condizione di handicap, cecità, sordomutismo deve essere riconosciuta dalla competente Commissione medica e la relativa certificazione medica deve essere allegata alla domanda da presentare al comune entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata, a pena di decadenza dei benefici della detrazione di €. 154,94 e della conseguente applicazione della detrazione della misura di €. 103,29. Per usufruire di detta agevolazione il reddito complessivo lordo ai fini IRE (anno 2006) – riferito al nucleo familiare – non deve superare €. 22.000,00 ed i fabbricati devono avere le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie da A/2 ad A/7, ovvero sono esclusi i fabbricati aventi caratteristiche di lusso.

 

e - si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

OMISSIS

 

Estratto dall’originale