INFORMATIVA ICI ANNO 2011

L’Amministrazione Comunale di Piombino Dese, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 30/03/2011 ha confermato le aliquote e le detrazioni già stabilite per l’anno 2011, precisamente:

Aliquote:

Aliquota per aree edificabili

5 x 1000   (cinque per mille)

Aliquota per terreni agricoli

5  x 1000   (cinque per mille)

Aliquota per abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1/A8/A9 o possedute da residenti all’estero iscritti AIRE

5 X 1000  (cinque per mille)

Aliquota ordinaria per altri fabbricati

            5,5 x 1000 (cinque virgola cinque per mille)

 

Abitazione Principale:

Ai sensi dell’art. 1 Decreto Legge 27 maggio 2008 n° 93, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

L’esenzione non è applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8, e A9 ed a quelle appartenenti a cittadini iscritti all’anagrafe come residenti all’estero (AIRE), per la quali continua ad applicarsi la detrazione comunale pari a € 140,00 (centoquaranta/00 centesimi).

 

Per abitazione principale s’intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, art. 1 c. 173 L. 296/2006

Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio) che la occupano quale loro residenza con iscrizione anagrafica o dimora abituale. N.B.: i proprietari interessati dovranno presentare o inviare per posta dichiarazione di variazione ICI o l’apposito modello predisposto dal Comune (reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile direttamente dal sito internet). Tale modello può essere presentato nel periodo intercorrente fra il verificarsi dell’evento e la data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI dell’anno cui si riferisce.

Detrazione per abitazione principale avente categoria catastale A1/A8/A9 o posseduta da iscritti AIRE,  spettante ai soggetti assistiti economicamente dal Comune oppure soggetti che versano in precarie condizioni economiche, pur non assistiti dal Comune, le cui condizioni di disagio economico-sociale siano accertate dall’ufficio assistenza, e ad ulteriori condizioni e modalità precisate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2007.

Euro 258,00

(duecentocinquantotto/00 centesimi)

 

 

 

 

Importi minimi di versamento:

 

A decorrere dall’anno d’imposta 2005 l’importo minimo da versare annuo è fissato in € 11,00 (undici).

 

Quando si paga l’ici:

 

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

Il versamento dell’imposta, da effettuarsi in due rate, deve essere eseguito entro i seguenti termini:         

*       Dal 1° al 16 luglio 2011: si versa il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso (barrare la casella “acconto”);

*       dal 1° al 16 dicembre 2011: si versa la parte rimanente dell’imposta (barrare la casella “saldo”);

Vi è la possibilità di optare per il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16 luglio 2011 (barrare entrambe le caselle di “acconto/saldo”)

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze, è possibile sanare l’irregolarità presentando il modulo di ravvedimento operoso e versando una sanzione in misura ridotta.

 

 

Modalità dei versamenti in autotassazione:

L’ICI può essere pagata tramite:

Conto corrente postale

n. 12180352 intestato al Comune di Piombino Dese – servizio riscossione I.C.I. – servizio tesoreria.

Tesoriere comunale

Versamento diretto presso la Tesoreria Comunale muniti del bollettino di ccp.

Modello F24

Con utilizzo dei seguenti codici tributo:

3901 abitazione principale

3902 terreni agricoli

3903 aree fabbricabili

3904 altri fabbricati

3906  interessi

3907  sanzioni

CODICE CATASTALE COMUNE  G688

 

Dichiarazione di variazioni:

 

Dal 18/12/2007 i contribuenti devono dichiarare solo le variazioni intervenute sui propri immobili  nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs 18/12/97 n° 463 concernente la disciplina del “modello unico informatico”. Pertanto l’obbligo dichiarativo permane solo in alcuni casi, ad esempio: passaggi da aree fabbricabili a fabbricato, per segnalare concessioni edilizie in corso o nuove, cambi di residenza e detrazioni per abitazione principale, accollo dell’imposta fra contitolari, perdita o acquisto dei diritti di esenzione, riduzione e/o esclusione. Le variazioni devono essere dichiarate, utilizzando l’apposito modello ministeriale di dichiarazione I.C.I., entro l'anno successivo a quello in cui è avvenuto l’evento modificativo. La dichiarazione va consegnata o spedita in busta bianca a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi comunale, una sola volta ed ha valore fino a quando non intervengono ulteriori variazioni. Nel caso di più persone titolari di diritti reali sullo stesso immobile, è consentito ad uno qualsiasi di essi di presentare dichiarazione congiunta.

 

Pertinenze:

 

Dall’anno d’imposta 2004 agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni (aliquota ridotta al 5 per mille) si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenza s’intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che, benché distintamente accatastati siano ubicati nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. E’ altresì possibile detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

 

 

Aree fabbricabili:

L’amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09/03/2011 e successiva delibera integrativa n° 96 del 26/04/2011, ha determinato i valori medi di mercato delle aree edificabili inserite all’interno del Piano Regolatore Generale per l’anno 2011, sostanzialmente ribadendo i valori fissati nel 2010, precisando che per i fabbricati costruiti in zona agricola esiste una differenziazione del valore a seconda della loro destinazione come sotto riportato.

Valori dal 01.01.2011

ZONE OMOGENEE

UNITA' DI MISURA

CAPOLUOGO

Torreselle Levada e Ronchi

AREE ESTERNE AI CENTRI

A

€./mc.

108

92

86

B

€./mc.

108

92

 

C1

€./mc.

129

110

 

C1-SUA

€./mc.

129

110

 

C1.1 (LOTTI LIBERI)

€./mc.

130

130

130

C2

da urbanizzare

€./mc.

66

56

 

da urbanizzare con SUA approvato

€./mc.

77

65

 

urbanizzato, SUA collaudato

€./mc.

129

110

 

C2FC

€./mc.

66

56

 

C2FI

€./mc.

66

56

 

C2FS

€./mc.

66

56

 

C2P

€./mc.

66

56

 

C2F1

€./mc.

66

56

 

DA

€./mq.

 

 

72

DC

€./mq.

108

92

 

DC-SUA

€./mq.

108

92

 

DE

da urbanizzare

€./mq.

44

37

 

da urbanizzare con SUA approvato

€./mq.

97

82

 

urbanizzato, SUA collaudato

€./mq.

108

92

 

DEFE

€./mq.

44

37

 

S1

schede intervento PRG (anche per costruzioni in zona agricola)

€./mc.

88

 

 

S2

attività produttive ex. L.R. 11/87 (anche per costruzioni in zona agricola)

€./mq. (superficie coperta)

90

77

72

S3

attività produttive art. 30 L.R. 61/85 (anche per costruzioni in zona agricola)

€./mq. (superficie coperta)

90

77

72

ZONA agricola (Fabbricati in costruzione)

 

 

destinazione

Residenziale/commerciale/ direzionale

€./mc.

130

destinazione

Produttiva agricola ad uso stalla, annesso rustico.

€./mc.

35

N.B. : Il volume viene considerato al netto

Aree fabbricabili adottate dal Comune non ancora approvate

Questa è la disposizione introdotta dall’art. 36 comma 2 del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n° 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 Legge 4 agosto 2006 n° 248. L’articolo 36 del decreto Bersani parla di “strumento urbanistico generale adottato” che fa scattare il valore edificabile. Con l’adozione dello strumento urbanistico si ha infatti solo un’edificabilità minima e teorica, caratterizzata più dall’impossibilità di considerare il terreno come agricolo che dalla possibilità di valutarne appieno le quantità edificabili. Per le predette considerazioni, fermo rimanendo gli ulteriori criteri per determinare il valore delle aree fabbricabili, in relazione alle sole aree che risultano edificabili in base alle varianti al P.R.G. adottate dal Comune ma non ancora approvate, i valori medi di mercato sono determinati nella misura del 50% (cinquantapercento) in meno rispetto ai valori indicati per le aree edificabili secondo il P.R.G. vigente.

Fabbricati rurali, ex-rurali e non accatastati:

Dal 01/12/2007 ai sensi dell’art.9 comma 3 e 3-bis come modificato dall’art. 42 bis Legge n° 222 del 2007, cambiano i criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati utilizzati ad uso abitativo e strumentale. Per la verifica della sussistenza o meno dei nuovi requisiti è possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive presenti nella sezione modulistica. Per i fabbricati mancanti dei requisiti di ruralità ai fini fiscali e per quelli non accatastati, inclusi negli elenchi predisposti dall’Agenzia del Territorio, è necessario procedere alla verifica della singola posizione ed agli eventuali accatastamenti.

Gli elenchi sono consultabili presso l’Ufficio Tributi comunale, l’Agenzia del Territorio sede di Padova Via D.Turazza, 39 e sul sito http://www.agenziaterritorio.gov.it.

I termini per l’accatastamento, come prorogati dal D.L.31/12/2007 n° 248, sono i seguenti:

fabbricati ex rurali – elenco pubblicato in G.U. il 28/12/2007 

fabbricati non accatastati – elenco pubblicato in G.U. il 26/10/2007

fabbricati ex rurali – elenco pubblicato in G.U. il 30/12/2008

Sabato 30 aprile 2011 scade il termine per la sistemazione dei fabbricati non dichiarati in catasto o modificati rispetto all’originale accatastamento o che hanno perso i requisiti di ruralità.

 

Variazioni colturali:

L’agenzia del Territorio ha provveduto all’aggiornamento della qualità catastale, classe, superficie, reddito dominicale ed agrario per ogni particella di terreno, sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea a partire dall’anno 2007. Gli elenchi delle particelle interessate alle modifiche sono consultabili presso l’Ufficio Tributi comunale o presso l’Agenzia del Territorio sede di Padova Via D.Turazza, 39.

Per ulteriori dettagli in merito all’applicazione dell’imposta in generale si rimanda a quanto disciplinato nel vigente  Regolamento che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili.