OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che il comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha modificato l’articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo che “l’aliquota è stabilita dal consiglio comunale …”;
RILEVATO che:
– l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 488, come novellato dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
– se la deliberazione non viene adottata contestualmente all’approvazione del bilancio si applica, ai sensi dell’articolo, 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/92, l’aliquota minima del 4 per mille;
ACCERTATO che con decreto interministeriale del 30.11.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2006, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è stato differito al 31.3.2007;
RILEVATO, altresì, che ai sensi dell’art. 8, comma 3, del citato D. Lgs. 504/92, come modificato dall’articolo 55 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, con la medesima deliberazione con cui viene stabilita l’aliquota, può essere ridotta fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, l’importo della detrazione di € 103,29 (L. 200.000), di cui al comma 2 del medesimo articolo, può essere elevato fino a € 258,23 (L. 500.000), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
PRESO ATTO che la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 i seguenti commi:
Ø 2/bis. “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale…”;
Ø 7. “La minore imposta derivante dall’applicazione del comma 2.bis è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni…”;
RITENUTO pertanto necessario determinare la misura dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2008 e le conseguenti detrazioni d’imposta;
VISTO l’articolo 42, comma 2 – lett. f), del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs . 18.8.2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 507, e, in particolare, gli articoli 6 ed 8;
VISTI:
Ø il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7/97;
Ø il Regolamento generale per la gestione delle Entrate dell’Ente;
Ø il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29.1.1999 – esecutiva;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3, in merito alle nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. sul sito Internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali, al solo scopo di fornire ai contribuenti la notizia dell’avvenuta adozione di disposizioni tributarie, non assumendo alcuna rilevanza giuridica in ordine all’entrata in vigore e all’ efficacia della deliberazione in oggetto;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e riportato in allegato al presente provvedimento;
CON VOTI favorevoli 8, contrari 4 (consiglieri di minoranza Collesei, Fasolo, Schiavon, Di Virgilio) espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente,
DELIBERA
1. di determinare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., per l’anno 2008, nelle seguenti misure:
ABITAZIONE PRINCIPALE |
5,3 (cinquevirgolatre) per mille |
ALTRI FABBRICATI – AREE FABBRICABILI – TERRENI AGRICOLI |
6,0 (sei) per mille |
2. di determinare in € 104,00 l’importo annuo della detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/1992;
3. di determinare in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale, per i soggetti con i requisiti di seguito previsti:
NUCLEO FAMILIARE (1) COMPOSTO DA |
REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE (1) PERCEPITO NEL 2007 (2) |
DETRAZIONE SPETTANTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE |
1 persona |
7.746,85 |
200,00 |
2 persone |
10.329,14 |
200,00 |
3 persone |
12.911,42 |
200,00 |
4 persone |
15.493,71 |
200,00 |
5 persone |
16.526,62 |
200,00 |
Ogni persona in più |
1.032,91 |
200,00 |
(1) Si intende il nucleo familiare che detiene la residenza nell’immobile soggetto a tassazione alla data del 31.12.2007.
(2) Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. – anno 2007 -
4. di stabilire in € 258,00 la detrazione ordinaria per abitazione principale per nuclei familiari con un soggetto invalido con diritto all’indennità di accompagnamento, riconosciuto come tale dalla competente autorità;
5. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui ai punti 3 e 4 dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, entro la scadenza della prima rata di imposta; in caso di presentazione oltre il termine del 30 giugno, la richiesta sarà considerata valida per il successivo anno d’imposta.;
6. di prendere atto dell’ulteriore detrazione prevista dal comma 2-bis dell’ art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 come modificato dalla Legge Finanziaria 2008, pari all’1,33 per mille della base imponibile, posta a carico del bilancio dello Stato e rimborsata ai singoli comuni sulla base di apposita certificazione dimostrativa del minor gettito conseguito per effetto dell’applicazione della disposizione normativa sopraccitata;
7. di dare atto che per effetto dell’intervenuta abrogazione del comma 4 dell’articolo 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ad opera dell’art. 1, comma 1 – lett. u), del D. Lgs. 506/99, non è più prevista la pubblicazione in G.U. dell’estratto del provvedimento in oggetto;
8. di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell’ Ufficio Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come da Circolare n. 3 del 16 aprile 2003.