IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. � ANNO 2011
Il Consiglio Comunale del Comune di Piazzola sul Brenta, con deliberazione n.8 del 03/03/2011, ha provveduto a disciplinare l�applicazione dell�I.C.I., per il corrente anno, nel seguente modo:
Aliquote in vigore per l�anno 2011:
5,8� - aliquota ordinaria applicabile alle seguenti classi di immobili:
a. Aree fabbricabili
b. Fabbricati diversi dalle unit� adibite ad abitazione
c. Fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all�art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l�applicazione dell�I.C.I;
5,5� - aliquota ridotta applicabile alle unit� immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di propriet� o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi dell�art.2, comma 1, del Regolamento comunale per l�applicazione dell�I.C.I) e le pertinenze, considerate parti integranti dell�abitazione principale ancorch� distintamente iscritte in Catasto, per le abitazioni non rientranti nell�esenzione prevista dall�art. 1 del DL 27/5/2008, n. 93 (A1, A8, A9);
5,5� - aliquota ridotta per i terreni agricoli;
9� - aliquota diversificata per immobili non locati intesi quali unit� immobiliari classificabili e classificate nel gruppo catastale �A� (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
7� - aliquota diversificata per immobili non locati intesi quali unit� immobiliari classificabili e classificate nel gruppo catastale �A� (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni purch� l�immobile sia mantenuto a disposizione del proprietario e che per lo stesso vengano pagate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le utenze domestiche.
2,75� - aliquota agevolativa a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto �concordato�, registrato a norma di legge, previsto dall�art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l�Ufficio Tributi.
Detrazioni in vigore per l�anno 2011:
�. 103,29 detrazione da applicare nei confronti dei soggetti passivi, proprietari o titolari di un diritto reale sull�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all�art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92.
Versamenti per l�anno 2011:
Si ricorda che ai sensi dei commi 48 e 51 dell�art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996, le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%, mentre i redditi dominicali del 25%.
Il versamento dell�imposta dovuta al Comune per l�anno 2011 deve essere effettuato alle scadenze:
16 giugno 2011 - acconto - pari al 50% dell�imposta dovuta per l�intero anno.
16 dicembre 2011 � saldo - dell�imposta dovuta per l�intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento dell�intera imposta per tutto l�anno 2011 pu� essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
L�importo minimo per il versamento dell�ICI � di � 2,00. Non si fa luogo ad alcun versamento se l�imposta complessivamente dovuta � inferiore a detto importo.
Si evidenzia che il comma 166 dell�art. 1 della L.296/06 prevede per il pagamento dei tributi locali l�arrotondamento all�euro per difetto se la frazione � inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L�imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul c/c postale n.12759353, intestato: Comune Piazzola sul Brenta - Servizio Tesoreria - ICI - Viale S.Camerini 3 - 35016 Piazzola sul Brenta,
I versamenti possono essere effettuati:
- presso qualsiasi ufficio postale;
- presso gli sportelli della BCC � Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana � Filiale di Piazzola sul Brenta, Via dei Magazzini 2, senza alcuna commissione;
- presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto � Filiale di Piazzola sul Brenta, Viale S. Camerini 2, senza alcuna commissione.
L�imposta pu� essere corrisposta anche utilizzando il modello F24 � utilizzando i codici:
G587 � Codice catastale del Comune
3901 � Abitazione principale
3902 � Terreni agricoli
3903 � Aree fabbricabili
3904 � Altri fabbricati
3906 - Interessi
3907 - Sanzioni
Dichiarazioni per l�anno 2011:
A partire dall�anno 2008, la dichiarazione ai fini dell�ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell�imposta dovuta attengono a riduzioni d�imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente utilizzabili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Pertanto la dichiarazione dovr� essere presentata nei seguenti casi generali:
Gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non � stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico).
Gli immobili godono di riduzioni dell�imposta.
Il comune non � comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell�obbligazione tributaria.
Le dichiarazioni gi� presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per l�anno 2010 semprech� non si siano verificate modificazioni degli elementi dichiarati, nel corso del 2010.
Le dichiarazioni, se previste, devono essere presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2010/11, salvo comunicazione su modello telematico predisposta dagli studi notarili.
REGOLAMENTO PER L�APPLICAZIONE DELL�I.C.I.
(Adottato con delibera di C.C. n.80 del 22/12/98 e integrato con delibere n.85 del 29/12/1999, n. 6 del 16/01/2001 e n. 9 del 25/3/2008)
Art.1 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento, adottato nell�ambito della potest� prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, disciplina l�imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art.2 - Particolare disciplina dell�abitazione principale
1. Ai fini dell�applicazione della sola aliquota ridotta, ma non della detrazione d�imposta, oltre quelle previste dalle leggi, si considerano altres� abitazioni principali quelle concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado. I soggetti di cui al precedente periodo devono essere residenti nel territorio comunale, utilizzare l�immobile quale loro abitazione principale e non risultare proprietari o possessori a titolo di diritti reali di altri immobili ad uso abitativo.
2. Il soggetto passivo che intende avvalersi di quanto disposto dal comma 1 deve presentare comunicazione all�Ufficio Tributi entro il termine di versamento della prima rata, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. La violazione della presente disposizione sar� punita secondo quanto previsto per la fattispecie della mancata esibizione o trasmissione di atti dall�art.14, comma 3, del D.Lgs. n.504/92, come sostituito dall�art.14 del D.Lgs. n.473/97.
3. E� considerata adibita ad abitazione principale a tutti gli effetti l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet�, uso, usufrutto, abitazione o altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o simili, o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.�
Art.3 - Versamenti
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Art.4 � �omissis�
Art.5 - Base imponibile degli immobili di valore storico o artistico.
Per gli immobili di valore storico o artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n.1089 del 1939, la base imponibile � costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l�applicazione della tariffa d�estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale � sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all�art. 5, comma 2, del D. Lgs. 504 del 30.12.92. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza � espressa in metri quadrati, ai fini dell�applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie netta complessiva per il coefficiente predetto.
Art. 6 - Versamenti rateali.
Nell�ipotesi di versamenti I.C.I. scaturenti da attivit� di liquidazione o accertamento riguardanti contemporaneamente pi� annualit� per importi superiori a � 206,58 per le persone fisiche e a � 516,46 per le imprese, il Contribuente interessato, che versi in situazioni particolari, potr� inoltrare richiesta scritta tendente ad ottenere la dilazione di pagamento da n.6 a n.24 rate.
Il numero delle rate verr� stabilito dall�Ufficio Tributi.
Sulla rateazione concessa verranno applicati gli interessi legali ai sensi dell�art. 1284 c.c. la cui misura � stata fissata al 3 per cento in ragione d�anno dall�art.1 del Decreto Ministeriale del 01/12/2003.
Art. 7 � �omissis�
Art.8 - Esenzione -
Si dispone l�esenzione, ai sensi dell�art.21 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 e successive disposizione, dal pagamento dell�ICI, nei confronti delle ONLUS, previa comunicazione presso l�Ufficio Tributi, corredata dell�atto di costituzione e dello Statuto.
Art.9 � �omissis�
Art.10 - Aliquota agevolata
Viene fissata nella misura del 2,75 per mille l�aliquota agevolata dell�I.C.I. a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto �concordato�, registrato a norma di legge, previsto dall�art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/98, previa comunicazione da effettuarsi presso l�Ufficio Tributi.
Art. 11 � �omissis�