DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2009/0006 di Reg. Seduta del 19/01/2009
OGGETTO: |
TRIBUTI COMUNALI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2009. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE. |
IL CONSIGLIO COMUNALE
(…)
DELIBERA
- di confermare, per l’anno 2009, così come stabilito dalle deliberazioni di determinazione delle aliquote riferite ad annualità precedenti, che è assimilata all’abitazione principale una sola pertinenza secondo le modalità dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale I.C.I.
- di confermare per il 2009 le seguenti aliquote I.C.I.:
- 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille) per:
- le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7;
- le abitazioni assimilate dal Regolamento comunale I.C.I. a quella principale, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7;
- le abitazioni principali di cittadini italiani residenti all'estero, non locate, compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7.
- 9‰ (nove per mille) per le abitazioni (escluse le pertinenze, che scontano l’aliquota ordinaria del 7‰) non locate da almeno due anni ed inutilizzate, per le quali non viene pagata la tariffa di igiene ambientale (ex tassa rifiuti solidi urbani) e le utenze domestiche. Tale aliquota non si applica alle unità immobiliari dichiarate inagibili o sulle quali sono in corso interventi di recupero ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 0‰ (zero per mille) per gli immobili (escluse le pertinenze che scontano l’aliquota ordinaria del 7‰ ) concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni dell’Accordo Territoriale per le Locazioni sottoscritto da questo Comune in data 11 novembre 2004 e 25 febbraio 2008, ricadenti nella zona territoriale "C" (periferia) ed in sub-fascia 1 (bassa) della zona "B" semicentrale.
- 1‰ (uno per mille) per gli immobili (escluse le pertinenze, che scontano l’aliquota ordinaria del 7‰) concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni previste dagli accordi sopracitati ricadenti nelle zone territoriali "A" e zona territoriale "B" diversi da quelli per i quali si applica l’aliquota zero per mille.
- 7‰ (sette per mille) per ogni altra unità immobiliare, terreno agricolo, area fabbricabile, aree demaniali in concessione.
- di confermare, nella misura di Euro 103,29, la detrazione ordinaria per:
- le abitazioni principali e le abitazioni assimilate dal Regolamento comunale I.C.I. a quella principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7;
- le abitazioni principali di cittadini italiani residenti all'estero, non locate, compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7;
- di confermare la detrazione dell’imposta pari all’ammontare della stessa in favore dei proprietari che locano immobili al Comune di Padova per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(…)
E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 02/02/2009.