IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

  1. di approvare per il 2008 le seguenti aliquote I.C.I.:

Si considera abitazione principale anche:

  1. di stabilire la detrazione ordinaria per l’abitazione principale nella misura di Euro 103,29.

  2. di stabilire le riduzioni e le detrazioni per l’abitazione principale così come segue:

  1. Detrazione dell’imposta pari all’ammontare della stessa in favore dei proprietari che locano immobili al Comune di Padova per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  2. Riduzione pari al 50% dell’imposta dovuta in caso di matrimonio, per le abitazioni principali di giovani famiglie, di età media non superiore ai 35 anni e fino al terzo anno dalla data del matrimonio, con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2007 non superiori a Euro 6.000,00 pro capite. La riduzione rimane anche nel caso resti un unico intestatario a seguito di separazione o vedovanza.

III. Elevazione della detrazione ordinaria da Euro 103,29 a Euro 207,00 per le seguenti fattispecie:

a) abitazione principale di contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa;

b) abitazione principale di nuclei familiari con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2007 non superiori a Euro 6.000,00 pro capite (in alternativa ai casi di cui al punto II), oppure privi di reddito con almeno un componente in stato di disoccupazione;

c) abitazione principale di nuclei familiari con componenti di età superiore ai 70 anni e titolari di redditi lordi pro capite ai fini IRPEF per l’anno 2007 non superiori a Euro 7.500,00;

d) abitazione principale di famiglia con unico intestatario anagrafico titolare di redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2007 non superiori a Euro 12.000,00 (in alternativa ai casi di cui al punto II), oppure privo di reddito e in stato di disoccupazione;

e) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido del lavoro e invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58).

Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica.

  1. Maggiori detrazioni per i nuclei familiari numerosi (oltre i 4 componenti) nella misura di Euro 26,00 per ogni singolo componente dal 5° in poi. Tali detrazioni si aggiungono alla detrazione ordinaria o a quella maggiorata di Euro 207,00 se il nucleo familiare rientra in una delle fattispecie previste alle lettere a), b), c) ed e) sopra descritte.

  1. di specificare, in relazione alle riduzioni e detrazioni applicabili, che:

 

 

Nel corso dell’anno è possibile presentare una sola richiesta. Eventuali variazioni successive non verranno considerate ai fini dell’applicazione delle maggiori detrazioni.

Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, con indicati i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi.

I moduli devono essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi entro il 31 dicembre 2008, pena la decadenza dell’agevolazione.

La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2008, salvo quanto specificato al punto seguente.

Le richieste di maggiori detrazioni per i casi indicati che sono state presentate nel 2007 si considerano virtualmente ripresentate anche per gli anni successivi, compreso il 2008, salvo che siano venuti meno i requisiti previsti.

In caso di perdita di requisiti (acquisto di altro immobile o terreno, trasferimento di residenza, etc.), il contribuente è tenuto al solo ricalcolo e al versamento dell’imposta dovuta