IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
- di approvare per il 2008 le seguenti aliquote I.C.I.:
- 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille) nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa una sola pertinenza (di categoria catastale C/2, C/6 o C/7).
Si considera abitazione principale anche:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in case di riposo o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le abitazioni, anche in contitolarità, concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, ferma restanto la possibilità di fornire prova contraria, e salvo che l’immobile non sia già adibito ad abitazione principale da altro comproprietario o titolare di altro diritto reale. Si precisa che per tali abitazioni non si applica l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 1, comma 5 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.
- 9‰ (nove per mille) per le abitazioni (escluse le pertinenze, che scontano l’aliquota ordinaria del 7‰) non locate da almeno due anni ed inutilizzate, per le quali non viene pagata la tariffa di igiene ambientale (ex tassa rifiuti solidi urbani) e le utenze domestiche. Tale aliquota non si applica alle unità immobiliari dichiarate inagibili o sulle quali sono in corso interventi di recupero ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 0‰ (zero per mille) per gli immobili, (escluse le pertinenze che scontano l’aliquota ordinaria del 7‰ ) concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni dell’Accordo Territoriale per le Locazioni sottoscritto da questo Comune in data 11 novembre 2004, ricadenti nella zona territoriale "C" (periferia) ed in sub-fascia 1 (bassa) della zona "B" semicentrale.
- 1‰ (uno per mille) per gli immobili (escluse le pertinenze, che scontano l’aliquota ordinaria del 7‰) concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni previste dall’accordo stesso ricadenti nelle zone territoriali "A" e zona territoriale "B" diversi da quelli per i quali si applica l’aliquota zero per mille.
- 7 ‰ (sette per mille) per ogni altra unità immobiliare, terreno agricolo, area fabbricabile, aree demaniali in concessione.
- di stabilire la detrazione ordinaria per l’abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
- di stabilire le riduzioni e le detrazioni per l’abitazione principale così come segue:
- Detrazione dell’imposta pari all’ammontare della stessa in favore dei proprietari che locano immobili al Comune di Padova per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- Riduzione pari al 50% dell’imposta dovuta in caso di matrimonio, per le abitazioni principali di giovani famiglie, di età media non superiore ai 35 anni e fino al terzo anno dalla data del matrimonio, con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2007 non superiori a Euro 6.000,00 pro capite. La riduzione rimane anche nel caso resti un unico intestatario a seguito di separazione o vedovanza.
III. Elevazione della detrazione ordinaria da Euro 103,29 a Euro 207,00 per le seguenti fattispecie:
a) abitazione principale di contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa;
b) abitazione principale di nuclei familiari con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2007 non superiori a Euro 6.000,00 pro capite (in alternativa ai casi di cui al punto II), oppure privi di reddito con almeno un componente in stato di disoccupazione;
c) abitazione principale di nuclei familiari con componenti di età superiore ai 70 anni e titolari di redditi lordi pro capite ai fini IRPEF per l’anno 2007 non superiori a Euro 7.500,00;
d) abitazione principale di famiglia con unico intestatario anagrafico titolare di redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2007 non superiori a Euro 12.000,00 (in alternativa ai casi di cui al punto II), oppure privo di reddito e in stato di disoccupazione;
e) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido del lavoro e invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58).
Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica.
- Maggiori detrazioni per i nuclei familiari numerosi (oltre i 4 componenti) nella misura di Euro 26,00 per ogni singolo componente dal 5° in poi. Tali detrazioni si aggiungono alla detrazione ordinaria o a quella maggiorata di Euro 207,00 se il nucleo familiare rientra in una delle fattispecie previste alle lettere a), b), c) ed e) sopra descritte.
- di specificare, in relazione alle riduzioni e detrazioni applicabili, che:
- Dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, così come intese ai fini IRPEF (redditi di fabbricati).
- Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data del 1.1.2008.
- Lo stato di disoccupazione di cui al punto III, lettere b) e d) deve essere riferito alla data del 1.1.2008.
- Per avere diritto alle riduzioni e detrazioni di cui ai punti II, III e IV, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze (nel numero non superiore a 3), deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare sull’intero territorio nazionale alla data del 1.1.2008 nonché alla data di presentazione della richiesta oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione; inoltre, il beneficio è limitato alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5.
- Le riduzioni e detrazioni di cui ai punti II, III e IV sono applicabili proporzionalmente al periodo di possesso come abitazione principale.
Nel corso dell’anno è possibile presentare una sola richiesta. Eventuali variazioni successive non verranno considerate ai fini dell’applicazione delle maggiori detrazioni.
Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, con indicati i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi.
I moduli devono essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi entro il 31 dicembre 2008, pena la decadenza dell’agevolazione.
La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2008, salvo quanto specificato al punto seguente.
- Dal 2008, esclusivamente per i casi previsti al punto III, lettera e) della presente deliberazione (nuclei familiari con componente in stato di handicap permanente grave, cieco, sordomuto, invalido del lavoro o invalido civile con invalidità superiore o uguale al 66 per cento, invalido di guerra cat. da 1 a 5), la domanda di maggiori detrazioni si considera valida anche per gli anni successivi, fino al venir meno dei requisiti.
Le richieste di maggiori detrazioni per i casi indicati che sono state presentate nel 2007 si considerano virtualmente ripresentate anche per gli anni successivi, compreso il 2008, salvo che siano venuti meno i requisiti previsti.
In caso di perdita di requisiti (acquisto di altro immobile o terreno, trasferimento di residenza, etc.), il contribuente è tenuto al solo ricalcolo e al versamento dell’imposta dovuta