Aliquote anno 2007

Per informazioni relative alle zone territoriali rivolgersi al Settore Patrimonio, Partecipazioni e Lavoro - telefono 049 8204351.


Modalità di calcolo delle rate
L'imposta dovuta per l'anno 2007 si versa in base alle seguenti modalità:
  1. con la prima rata di giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;
  2. con il saldo di dicembre si versa il rimanente 50%;
  3. é comunque possibile versare con l'acconto di giugno l'intera imposta per l'anno 2007.
Deve comunque versare la rata di dicembre chi ha acquistato il possesso di un immobile nel corso del secondo semestre dell'anno.

Chi paga l'Ici
Devono versare l'Ici i possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, i concessionari di aree demaniali e i locatari di locazione finanziaria (leasing).
Il possesso è dato dal diritto di proprietà oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Quando si paga
I contribuenti devono versare l'imposta in due rate:
- entro il 16 giugno 2007 (anziché il 30 giugno): con la prima rata di giugno si versa l'acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;
- dall'1 al 16 dicembre 2007 (anziché il 20 dicembre): con la seconda rata si versa il rimanente 50%.
Si può comunque versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2007.

CASI PARTICOLARI
  • Eredità
    In caso di morte del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata 6 mesi dopo la scadenza prevista. L'avvenuto tardivo versamento deve essere comunicato all'Ufficio, anche via fax o e-mail, allegando copia delle ricevute.
  • Possessori residenti all'estero
    I contribuenti italiani residenti all'estero possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2007. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata.
    Può essere considerata abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione, una sola unità immobiliare posseduta purché non locata.

Dove e come si paga
L'imposta deve essere versata a GestLine SpA - Agente della Riscossione per la Provincia di Padova - via G. Longhin, 115 - Padova, mediante apposto bollettino di versamento, sul conto corrente postale n. 294355 (N.B. in caso di pagamento di avvisi di accertamento, in presenza di bollettini di versamento appositamente predisposti dal Comune, il conto corrente postale è il n. 53426995).
I versamenti possono essere effettuati:
  • in qualsiasi ufficio postale;
  • presso gli sportelli di GEST Line S.p.A. di via G. Longhin, 115 (zona Stanga) - telefono 049 8295411 - senza pagamento di commissioni;
  • presso le aziende di credito convenzionate.

N.B. Il servizio di spedizione a domicilio dei bollettini di versamento è curato direttamente da GestLine SpA.  Pertanto, in caso di inesattezza dei dati anagrafici contenuti nei bollettini, si prega di contattare direttamente GestLine S.p.A., Unità Operativa Ici Padova, via Longhin, 115 - 35129 Padova, telefono 049 8295472, e-mail ici.pd@gestline.com
Bollettini in bianco sono disponibili presso il Settore Tributi e negli uffici postali.

In alternativa al bollettino di conto corrente postale, è possibile versare con mod. F24, che da quest'anno è utilizzabile da tutti i soggetti, anche persone fisiche non titolari di partita Iva. Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali.

I codici da utilizzare sono:

     Codici tributo

  • 3901 ICI per abitazione principale; indicare l'importo al netto della detrazione (per la detrazione è previsto l'apposito campo "detrazione ICI abitazione principale")
  • 3903 ICI per aree edificabili
  • 3904 ICI per altri fabricati
  • 3906 ICI per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)
  • 3907 ICI per sanzioni

      Codice ente/codice Comune: quello di Padova è G224

E' possibile compensare il debito ICI con crediti di imposte erariali. Se invece si intende compensare il debito ICI con un credito ICI, non si utilizza il mod. F24 ma si trasmette al Comune l'apposita richiesta sul modello scaricabile su questo sito (si veda il paragrafo più sotto "Compensazioni, rimborsi e riversamenti ad altri Comuni").

Informazioni sul pagamento tramite F24 sono disponibili sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

E' sempre possibile pagare via internet con carta di credito collegandosi al sito di Gest Line S.p.A., www.gestline.it o al sito delle Poste Italiane, www.poste.it, con il pagamento di commissioni.

L'Ici va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro, 72,50 si arrotondano a 73 euro).

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Quanto si paga
Per calcolare l'importo da pagare per il 2007 è necessario conoscere, oltre all'aliquota, la base imponibile, la detrazione per l'abitazione principale ed eventuali riduzioni o maggiori detrazioni.

BASE IMPONIBILE
- Fabbricati: la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% (come lo scorso anno) e moltiplicata per:
  • 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo);
    N.B: Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle finanze;
  • 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  • 140 per i fabbricati classificati nella categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei, etc.)
  • 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A e C

Esempio: per un immobile di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota sarà 1.000 x 5% x 100 = 105.000.

N.B.: l'Agenzia del territorio (nuova sede di via Turazza, 37 - zona Stanga, telefono 049 7811411) ha provveduto ad attribuire numerose rendite definitive, anche relative a variazioni intervenute diversi anni fa. La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'ufficio sopraindicato o presso gli sportelli catastali decentrati, in funzione presso il Comune di Padova.

- Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% (come lo scorso anno) e moltiplicato per 75.

- Aree fabbricabili: si deve considerare il valore commerciale del terreno alla data dell'1 gennaio 2007. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano regolatore generale vigente (Prg).
Come già anticipato alla voce "Novità 2007", un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Ad esempio, per il Comune di Padova, la variante generale ai servizi adottata dal Consiglio comunale nel novembre 2001 ha reso edificabile un vasto territorio comunale, con effetti ai fini Ici dal 1/1/2002. Pertanto, nel caso specifico, l'Ici è dovuta dall'annualità 2002.
Per chi non ha mai provveduto a dichiarare l'area fabbricabile e a versare l'Ici dovuta, corre l'obbligo di trasmettere all'ufficio l'apposita "Dichiarazione Ici", con l'indicazione del valore di mercato dell'area, e di versare l'imposta per le annualità pregresse. Il versamento può essere effettuato anche in un'unica soluzione.
E' opportuno trasmettere all'ufficio Ici copia della ricevuta di pagamento, anche via fax al n. 049 8205803 (all'attenzione del geom. Bettella, telefono 049 8205878) o via e-mail all'indirizzo andreuccim@comune.padova.it.
In ordine alle difficoltà nella determinazione del valore di mercato, si informa che il Comune di Padova non ha determinato i valori di riferimento delle aree, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97. Pertanto, è onere del contribuente individuare il valore venale dell'area di proprietà, riferito alle diverse annualità considerate.
Fino all'emanazione del decreto 223/06, che ha fornito l'interpretazione autentica della norma, la materia delle aree edificabili aveva originato difficoltà interpretative. Pertanto, nel caso della variante citata e in casi analoghi, al contribuente è richiesto il versamento della sola imposta dovuta e degli interessi, senza sanzioni. Il Comune verificherà il valore dell'area e solo nel caso non lo ritenga congruo provvederà a notificare apposito avviso di accertamento, con sanzioni e interessi.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Alla somma dovuta per l'abitazione principale devono essere sottratti euro 103,29 se il possesso si protrae per 12 mesi, oppure un importo proporzionale ai mesi di possesso.
Si considera abitazione principale:
- la casa nella quale si è residenti (comprovato da residenza anagrafica);
- la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;
- la casa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.
Se un fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale. Nel caso di più contitolari che vi risiedano, la detrazione va divisa in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso.

RIDUZIONI E MAGGIORI DETRAZIONI (nessuna variazione rispetto all'anno scorso)

I proprietari di abitazioni concesse in locazione al Comune di Padova per emergenze abitative (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 9/12/1998, n. 431) beneficiano di una detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta.

I cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio economico o sociale hanno diritto a una detrazione di euro 207 (anziché di euro 103,29) sull'abitazione principale, sempre su base annua. Si considerano cittadini in condizioni di particolare disagio economico e sociale:
A) i cittadini assistiti dal Comune in modo continuativo;
B) i nuclei familiari con un reddito pro capite lordo ai fini Irpef per il 2006 (cioè il reddito totale diviso per il numero dei componenti) inferiore o uguale a 6.000 euro, oppure privi di reddito con almeno un componente iscritto negli elenchi anagrafici in qualità di disoccupato presso i Centri per l'impiego;
C) i nuclei familiari i cui componenti abbiano un'età superiore ai 70 anni e un reddito pro capite lordo ai fini Irpef per il 2006 inferiore o uguale a 7.500 euro;
D) i nuclei familiari formati da una sola persona, la quale possiede solo un reddito ai fini Irpef per il 2006 inferiore o uguale a 12.000 euro, o priva di reddito in quanto risulta essere iscritta negli elenchi anagrafici in qualità di disoccupata presso i Centri per l'impiego;
E) i nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido del lavoro o invalido civile con grado di invalidità di almeno il 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/78, L. 474/58).
La condizione di handicap, cecità, sordomutismo o invalidità deve essere riconosciuta dalla competente Commissione medica e la relativa certificazione medica deve essere allegata alla domanda qualora non sia già stata consegnata all'ufficio Ici l'anno precedente.
F) I nuclei familiari numerosi (più di 4 componenti) hanno diritto ad una maggiore detrazione in misura di euro 26 per ogni singolo componente oltre il 4°. Tali detrazioni si aggiungono alla detrazione ordinaria di euro 103,29 o a quella più elevata di euro 207, se il nucleo familiare rientra anche nelle situazioni previste alle lettere A), B), C), D), E).
A tale proposito si considera la situazione anagrafica alla data dell'1.1.2007. Alcuni esempi:
famiglia di 5 persone: euro 103,29 + 26 = Totale detrazione euro 129,29
famiglia di 5 persone con reddito non superiore a 30.000 euro (5 x 6.000): euro 207 + 26 = Totale detrazione euro 233
famiglia di 6 persone: euro 103,29 + 52 = Totale detrazione euro 155,29
famiglia di 6 persone con componente disabile al 100%: euro 207 + 52 = Totale detrazione 259

G) Per i coniugi di età media non superiore ai 35 anni e con reddito lordo ai fini Irpef per l'anno 2006 inferiore o uguale a 6.000 euro pro capite, l'imposta dovuta per l'abitazione principale è ridotta del 50% fino al terzo anno successivo alla data del matrimonio. N.B. Per aver diritto alle riduzioni o maggiori detrazioni per l'abitazione principale si ricorda che:
- occorre risiedere nel territorio del Comune di Padova;
-
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e non più di tre pertinenze), deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare sull'intero territorio nazionale all'1 gennaio 2007, nonché alla data di presentazione della richiesta, oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione;
- inoltre, il beneficio è limitato alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5.

PRECISAZIONI AI FINI DELLE MAGGIORI DETRAZIONI
Il reddito da considerare è quello dichiarato ai fini Irpef per l'anno 2006 con esclusione della rendita dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze.

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia alla data dell'1 gennaio 2007. Nel corso dell'anno è possibile presentare una sola richiesta. Eventuali variazioni successive non verranno considerate ai fini dell'applicazione delle maggiori detrazioni.

I cittadini interessati devono dichiarare negli appositi moduli di richiesta di trovarsi in una delle condizioni che danno diritto ad usufruire delle maggiori detrazioni. I moduli per la dichiarazione si possono ritirare presso il Settore Tributi, presso le sedi dei Consigli di quartiere e all'Ufficio relazioni con il pubblico; si possono anche scaricare da questo sito nella sezione "Link utili" di questa pagina.
I moduli compilati devono essere consegnati o spediti per posta o a mezzo fax al Settore Tributi entro e non oltre il 31 dicembre 2007, improrogabilmente, pena la decadenza dell'agevolazione.

CASI PARTICOLARI

  • Immobili di interesse storico e artistico (D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", già L. 1089/39)
    Per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile si calcola su una rendita determinata applicando le tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile (sempre aumentata del 5%).
    N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.
  • Immobili inagibili o inabitabili
    Un immobile è considerato inagibile o inabitabile ai fini Ici quando è dichiarato tale dall'ufficio tecnico comunale o con ordinanza sindacale oppure quando è diroccato, fatiscente, pericolante e/o in stato di degrado igienico-sanitario ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale Ici e come tale dichiarato dal contribuente con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Dalla data di presentazione della dichiarazione oppure dalla data dei provvedimenti comunali, ove esistenti, l'imposta dovuta su quell'immobile è ridotta alla metà.
  • Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
    Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Ici è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione. Il contribuente che intende avvalersi del servizio di consulenza presso lo sportello Ici deve essere già a conoscenza del valore dell'area edificabile. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Ici si paga assumendo come imponibile il valore catastale del fabbricato.

Compensazioni, rimborsi e riversamenti ad altri Comuni
COMPENSAZIONI
Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno, può compensare tale maggiore importo con il saldo di dicembre, senza alcuna comunicazione all'ufficio.
Chi ha versato più del dovuto per gli anni pregressi ha due possibilità: la compensazione con le prossime rate dell'Ici o la domanda di rimborso.
La compensazione consiste nella detrazione dell'importo a credito con le successive rate dell'Ici (es.: se l'Ici dovuta nel 2007 è pari a 400 euro, ma risulta un versamento in più per l'anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando la differenza pari a 300 euro).
E' importante che la somma da compensare si riferisca ad annualità per le quali non sia decaduto il diritto al rimborso, come il 2002 e 2003.
Se si intende usufruire della compensazione è necessario comunicarlo all'ufficio entro 30 giorni dal pagamento utilizzando l'apposito modello (scaricabile dalla sezione "Link utili", a destra di questa pagina). Il modello va presentato, o spedito, a mezzo posta o a mezzo fax con allegata tutta la documentazione utile all'istruttoria: fotocopie ricevute dei versamenti, eventuali contratti di locazione, altro.

RIMBORSI
In alternativa alla compensazione, può essere richiesto il rimborso (ad esempio se non si è più soggetti passivi perché sono state cedute tutte le proprietà). Anche in questo caso si deve presentare o spedire preferibilmente l'apposito modello di richiesta rimborso (vedi sezione "Link utili"), allegando tutta la documentazione utile.

RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento deve essere utilizzato da chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i suoi immobili. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.

Dichiarazione Ici (variazioni nel possesso)
Le variazioni nel possesso che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile) o nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (uso gratuito, abitazione principale, ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di Dichiarazione Ici, in distribuzione presso il Settore Tributi, l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) o scaricabile dal sito Internet www.padovanet.it.
La dichiarazione ICI va consegnata al Settore Tributi, o trasmessa via fax al n. 049/8205803 o spedita a mezzo di raccomandata con la dicitura, sulla busta, "Dichiarazione I.C.I." entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è intervenuta la variazione.
Per la consegna di oltre 5 dichiarazioni Ici deve essere compilata apposita distinta, in doppia copia, utilizzando il modulo "Distinta Ici"; per la consegna di dichiarazioni Ici superiori a 50 saranno compilate più distinte.

Condono edilizio e Ici
La documentazione relativa alla denuncia in Catasto, nonché alla presentazione della comunicazione Ici, deve avvenire entro il 30 giugno 2007, in caso contrario non verrà rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria. Le rendite catastali attribuite a seguito di perfezionamento di pratica di condono edilizio decorrono dall'1 gennaio 2003, in deroga alle vigenti disposizioni. Non sono ammessi rimborsi dell'Ici su immobili condonati.

Agevolazioni Ici per chi aggiorna il classamento catastale
Si tratta di agevolazioni nel pagamento dell'Ici pregressa per favorire la regolarizzazione della posizione catastale di quegli immobili che, nel corso degli anni passati, abbiano subito variazioni strutturali non registrate al catasto.
Il provvedimento interessa tutti i proprietari di unità immobiliari non dichiarate in passato al Catasto urbano (ad esempio fabbricati rurali, ecc.), oppure di unità sulle quali - a seguito, ad esempio, di modifiche strutturali eseguite negli scorsi anni - sono intervenute variazioni dello stato fisico che comportavano un aggiornamento della classificazione catastale. In pratica si permette ai proprietari di regolarizzarsi spontaneamente, risparmiando così le sanzioni previste per chi, conclusa questa fase di definizione agevolata, venisse trovato non in regola con l'accatastamento.
L'accatastamento di un immobile è importante perché ne determina la categoria, la classe, la consistenza e, quindi, la rendita catastale, sulla base della quale viene calcolata l'Ici. A una categoria più bassa corrisponde una rendita inferiore e quindi un Ici più contenuta. Variazioni strutturali (ad esempio, la realizzazione di un nuovo vano o una ristrutturazione che comporta una diversa distribuzione degli spazi interni) possono determinare il passaggio a una categoria o a una classe diversa. Analogamente, fabbricati che prima erano classificati come rurali, possono aver cambiato la loro condizione e, pertanto, devono essere accatastati al Catasto urbano. Spesso capita, però, che il proprietario non registri al Catasto la modifica o, nel farlo, commetta qualche errore e, quindi, continui a pagare un'imposta più bassa del dovuto. La Finanziaria 2005 ha imposto di mettere mano a questa situazione per eliminare le irregolarità.

Ravvedimento operoso e regolarizzazione tardiva
I contribuenti che non hanno pagato l'Ici entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso" (entro un anno dall'omissione o dall'errore) o con la regolarizzazione spontanea tardiva (per le annualità pregresse). In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi legali e delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni e consente la regolarizzazione entro trenta giorni dall'omissione o dall'errore (sanzione del 3,75%) o entro un anno (sanzione del 6%).
Oltre l'anno dalla violazione, la regolarizzazione spontanea tardiva, prevista dall'art. 8 del Regolamento comunale Ici, prevede il pagamento della sanzione del 15%.
La tabella delle aliquote Ici dei diversi anni è consultabile nell'allegato "aliquote Ici" nella sezione "Documenti" di questa pagina.
I calcoli possono essere effettuati tramite l'apposito programma online: calcolo ravvedimento operoso.

Esempio:
pagamento 26/6/2007 (10 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.460
+ sanzioni (3,75% di euro 1.460) = euro 54,75
+ interessi (1.460 x 2,5 x 10 / 36.500) = euro 1,0 = totale importo dovuto: 1.460 + 54,75 + 1,0 = euro 1.515,75, arrotondato a 1516 Nel bollettino di versamento va indicato in alto a destra l'importo totale da pagare, comprensivo di sanzioni e interessi, mentre in basso a sinistra va indicata l'imposta dovuta suddivisa secondo le voci specifiche (abitazione principale, altri fabbricati, etc.) e barrando sempre la casella "ravvedimento". Per chi utilizza il mod. F24, i codici tributo da utilizzare sono 3906 per gli interessi e 3907 per sanzioni, oltre a quelli propri dell'imposta.
Una volta effettuato il versamento, è opportuno trasmettere all'ufficio Ici - Prato della Valle 98/99 - 35123 Padova (anche per fax al n. 049 8205803) copia della ricevuta di versamento unitamente alla stampa del calcolo online, se utilizzato, e ciò al fine di un immediato aggiornamento della banca dati.

Accertamenti
RICHIESTA DI RIESAME
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.
 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto, richiesta di accertamento con adesione in carta libera.
Infatti l'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi suscettibile di apprezzamento valutativo, per cui oggetto dell'accertamento con adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato e non anche il valore dei fabbricati determinato in base alle rendite catastali.

RATEAZIONE RISCOSSIONE
Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.
Il numero di rate è stabilito dal capo settore Tributi in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.

Interpello
Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Tributi qualora ci siano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Ici riferita al Comune di Padova.
Il modulo è scaricabile da questo sito alla sezione "Link utili", a destra di questa pagina.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato.
Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.

Modulistica
Nella sezione "Link utili" di questa pagina è possibile visualizzare e scaricare la modulistica.

Principali riferimenti normativi
  • Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 27 marzo 2007
  • Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 21/2/2006
  • L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
  • D. L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Collegato alla Finanziaria")
  • D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. "decreto Bersani")
  • D. Lgs.  22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
  • art. 74 L. 21 novembre 2000 n. 342 (collegato alla finanziaria 2000).
  • L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente).
  • L. 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti di locazione).
  • artt. 58 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, (potestà regolamentare comunale).
  • D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504  (istitutivo dell'Ici).
  • Regolamento comunale Ici.
  • Regolamento generale delle entrate tributarie.