Per informazioni relative alle zone territoriali rivolgersi al Settore Patrimonio, Partecipazioni e Lavoro - telefono 049 8204351.
N.B. Il servizio di spedizione a domicilio dei bollettini di versamento è curato direttamente da GestLine SpA. Pertanto, in caso di inesattezza dei dati anagrafici contenuti nei bollettini, si prega di contattare direttamente GestLine S.p.A., Unità Operativa Ici Padova, via Longhin, 115 - 35129 Padova, telefono 049 8295472, e-mail ici.pd@gestline.com.
Bollettini in bianco sono disponibili presso il Settore Tributi e negli uffici postali.
In alternativa al bollettino di conto corrente postale, è possibile versare con mod. F24, che da quest'anno è utilizzabile da tutti i soggetti, anche persone fisiche non titolari di partita Iva. Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali.
I codici da utilizzare sono:
Codici tributo
Codice ente/codice Comune: quello di Padova è G224
E' possibile compensare il debito ICI con crediti di imposte erariali. Se invece si intende compensare il debito ICI con un credito ICI, non si utilizza il mod. F24 ma si trasmette al Comune l'apposita richiesta sul modello scaricabile su questo sito (si veda il paragrafo più sotto "Compensazioni, rimborsi e riversamenti ad altri Comuni").
Informazioni sul pagamento tramite F24 sono disponibili sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo www.agenziaentrate.it.
E' sempre possibile pagare via internet con carta di credito collegandosi al sito di Gest Line S.p.A., www.gestline.it o al sito delle Poste Italiane, www.poste.it, con il pagamento di commissioni.
L'Ici va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro, 72,50 si arrotondano a 73 euro).
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Esempio: per un immobile di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota sarà 1.000 x 5% x 100 = 105.000.
N.B.: l'Agenzia del territorio (nuova sede di via Turazza, 37 - zona Stanga, telefono 049 7811411) ha provveduto ad attribuire numerose rendite definitive, anche relative a variazioni intervenute diversi anni fa. La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'ufficio sopraindicato o presso gli sportelli catastali decentrati, in funzione presso il Comune di Padova.
- Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% (come lo scorso anno) e moltiplicato per 75.
- Aree fabbricabili: si deve considerare il valore commerciale del terreno alla data dell'1 gennaio 2007. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano regolatore generale vigente (Prg).
Come già anticipato alla voce "Novità 2007", un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Ad esempio, per il Comune di Padova, la variante generale ai servizi adottata dal Consiglio comunale nel novembre 2001 ha reso edificabile un vasto territorio comunale, con effetti ai fini Ici dal 1/1/2002. Pertanto, nel caso specifico, l'Ici è dovuta dall'annualità 2002.
Per chi non ha mai provveduto a dichiarare l'area fabbricabile e a versare l'Ici dovuta, corre l'obbligo di trasmettere all'ufficio l'apposita "Dichiarazione Ici", con l'indicazione del valore di mercato dell'area, e di versare l'imposta per le annualità pregresse. Il versamento può essere effettuato anche in un'unica soluzione.
E' opportuno trasmettere all'ufficio Ici copia della ricevuta di pagamento, anche via fax al n. 049 8205803 (all'attenzione del geom. Bettella, telefono 049 8205878) o via e-mail all'indirizzo andreuccim@comune.padova.it.
In ordine alle difficoltà nella determinazione del valore di mercato, si informa che il Comune di Padova non ha determinato i valori di riferimento delle aree, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97. Pertanto, è onere del contribuente individuare il valore venale dell'area di proprietà, riferito alle diverse annualità considerate.
Fino all'emanazione del decreto 223/06, che ha fornito l'interpretazione autentica della norma, la materia delle aree edificabili aveva originato difficoltà interpretative. Pertanto, nel caso della variante citata e in casi analoghi, al contribuente è richiesto il versamento della sola imposta dovuta e degli interessi, senza sanzioni. Il Comune verificherà il valore dell'area e solo nel caso non lo ritenga congruo provvederà a notificare apposito avviso di accertamento, con sanzioni e interessi.
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Alla somma dovuta per l'abitazione principale devono essere sottratti euro 103,29 se il possesso si protrae per 12 mesi, oppure un importo proporzionale ai mesi di possesso.
Si considera abitazione principale:
- la casa nella quale si è residenti (comprovato da residenza anagrafica);
- la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;
- la casa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.
Se un fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale. Nel caso di più contitolari che vi risiedano, la detrazione va divisa in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso.
RIDUZIONI E MAGGIORI DETRAZIONI (nessuna variazione rispetto all'anno scorso)
I proprietari di abitazioni concesse in locazione al Comune di Padova per emergenze abitative (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 9/12/1998, n. 431) beneficiano di una detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta.
I cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio economico o sociale hanno diritto a una detrazione di euro 207 (anziché di euro 103,29) sull'abitazione principale, sempre su base annua. Si considerano cittadini in condizioni di particolare disagio economico e sociale:
A) i cittadini assistiti dal Comune in modo continuativo;
B) i nuclei familiari con un reddito pro capite lordo ai fini Irpef per il 2006 (cioè il reddito totale diviso per il numero dei componenti) inferiore o uguale a 6.000 euro, oppure privi di reddito con almeno un componente iscritto negli elenchi anagrafici in qualità di disoccupato presso i Centri per l'impiego;
C) i nuclei familiari i cui componenti abbiano un'età superiore ai 70 anni e un reddito pro capite lordo ai fini Irpef per il 2006 inferiore o uguale a 7.500 euro;
D) i nuclei familiari formati da una sola persona, la quale possiede solo un reddito ai fini Irpef per il 2006 inferiore o uguale a 12.000 euro, o priva di reddito in quanto risulta essere iscritta negli elenchi anagrafici in qualità di disoccupata presso i Centri per l'impiego;
E) i nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido del lavoro o invalido civile con grado di invalidità di almeno il 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/78, L. 474/58).
La condizione di handicap, cecità, sordomutismo o invalidità deve essere riconosciuta dalla competente Commissione medica e la relativa certificazione medica deve essere allegata alla domanda qualora non sia già stata consegnata all'ufficio Ici l'anno precedente.
F) I nuclei familiari numerosi (più di 4 componenti) hanno diritto ad una maggiore detrazione in misura di euro 26 per ogni singolo componente oltre il 4°. Tali detrazioni si aggiungono alla detrazione ordinaria di euro 103,29 o a quella più elevata di euro 207, se il nucleo familiare rientra anche nelle situazioni previste alle lettere A), B), C), D), E).
A tale proposito si considera la situazione anagrafica alla data dell'1.1.2007. Alcuni esempi:
famiglia di 5 persone: euro 103,29 + 26 = Totale detrazione euro 129,29
famiglia di 5 persone con reddito non superiore a 30.000 euro (5 x 6.000): euro 207 + 26 = Totale detrazione euro 233
famiglia di 6 persone: euro 103,29 + 52 = Totale detrazione euro 155,29
famiglia di 6 persone con componente disabile al 100%: euro 207 + 52 = Totale detrazione 259
G) Per i coniugi di età media non superiore ai 35 anni e con reddito lordo ai fini Irpef per l'anno 2006 inferiore o uguale a 6.000 euro pro capite, l'imposta dovuta per l'abitazione principale è ridotta del 50% fino al terzo anno successivo alla data del matrimonio. N.B. Per aver diritto alle riduzioni o maggiori detrazioni per l'abitazione principale si ricorda che:
- occorre risiedere nel territorio del Comune di Padova;
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e non più di tre pertinenze), deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare sull'intero territorio nazionale all'1 gennaio 2007, nonché alla data di presentazione della richiesta, oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione;
- inoltre, il beneficio è limitato alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5.
PRECISAZIONI AI FINI DELLE MAGGIORI DETRAZIONI
Il reddito da considerare è quello dichiarato ai fini Irpef per l'anno 2006 con esclusione della rendita dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze.
Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia alla data dell'1 gennaio 2007. Nel corso dell'anno è possibile presentare una sola richiesta. Eventuali variazioni successive non verranno considerate ai fini dell'applicazione delle maggiori detrazioni.
I cittadini interessati devono dichiarare negli appositi moduli di richiesta di trovarsi in una delle condizioni che danno diritto ad usufruire delle maggiori detrazioni. I moduli per la dichiarazione si possono ritirare presso il Settore Tributi, presso le sedi dei Consigli di quartiere e all'Ufficio relazioni con il pubblico; si possono anche scaricare da questo sito nella sezione "Link utili" di questa pagina.
I moduli compilati devono essere consegnati o spediti per posta o a mezzo fax al Settore Tributi entro e non oltre il 31 dicembre 2007, improrogabilmente, pena la decadenza dell'agevolazione.
CASI PARTICOLARI