COMUNE DI PADOVA SEGRETERIA GENERALE ____________ |
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2005/0017 DEL 18/01/2005
OMISSIS…..
D E L I B E R A
Si considera abitazione principale anche:
a) abitazione principale di contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa;
b) abitazione principale di nuclei familiari con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2004 non superiori a Euro 6.000,00 pro capite (in alternativa ai casi di cui al punto II), oppure privi di reddito con almeno un componente in stato di disoccupazione;
c) abitazione principale di nuclei familiari con componenti di età superiore ai 70 anni e titolari di redditi lordi pro capite ai fini IRPEF per l’anno 2004 non superiori a Euro 7.500,00;
d) abitazione principale di famiglia con unico intestatario anagrafico titolare di redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2004 non superiori a Euro 12.000,00 (in alternativa ai casi di cui al punto II), oppure privo di reddito e in stato di disoccupazione;
e) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58).
Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica.
Nel corso dell’anno è possibile presentare una sola richiesta. Eventuali variazioni successive non verranno considerate ai fini dell’applicazione delle maggiori detrazioni.
Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi. I moduli devono essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi entro il 31 dicembre 2005, pena la decadenza dell’agevolazione. La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2005.
d e l i b e r a
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/01/2005 al 04/02/2005.