Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2011
OMISSIS…..
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. di determinare l’aliquota ordinaria I.C.I. che sarà applicata da questo Comune per l’anno 2011 nella misura del 7,0 per mille;
2. di prevedere l’aliquota ridotta nella misura del 4,0 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo, così come definita all’art. 13, prevedendo, altresì, la detrazione di euro 103,29 per i casi non inclusi nell’esenzione prevista dal D.L. 93/08 convertito in Legge 126/08, art. 1, commi 1, 2 e 3;
3. di considerare equiparate all’abitazione principale così come definito dall’art. 14 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sugli immobili le seguenti fattispecie;
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
e) L’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Sono altresì equiparate alle abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), a condizione che, quest’ultimi, vi dimorino abitualmente, e ciò deve essere provato dalla residenza anagrafica, e che l’unità immobiliare non sia già adibita ad abitazione principale da altro soggetto passivo.
4. di prendere atto che tutte le maggiori detrazioni previste per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, approvate nella deliberazione di C.C. n. 3 del 30/01/2008 relativamente all’esercizio 2008, rimangono confermate anche per l’esercizio 2011, rimanendo altresì inalterati i requisiti e le modalità per poter usufruire di tali agevolazioni;
5. di prevedere altresì che il versamento dell’imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, sia effettuato o presso la Tesoreria comunale o tramite conto corrente postale o tramite l’utilizzo del modello F24 presso qualsiasi banca od ufficio postale, con le scadenze previste dalla normativa al tempo vigente (16 giugno acconto e/o saldo, 16 dicembre saldo);
6. di prevedere l’aliquota ridotta nella misura del 4,0 per mille per gli immobili locati, ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 431/1998, a titolo di abitazione principale ed alle condizioni definite dai cosiddetti “Patti territoriali” applicabili e vigenti nel territorio di Noventa Padovana;
7 di determinare che i soggetti che intendono avvalersi dell’aliquota agevolata al 4,0 per mille per i fabbricati locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 431/1998, devono presentare apposita domanda, con le modalità ed i criteri espressi in premessa, all’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio del 30 novembre 2011;
8. di assicurare che, con l’adozione di tale deliberazione, viene comunque assicurato l’equilibrio di bilancio così come prescritto dall’art. 8 – comma 3 del D.Lgs. 504/92;
9. ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione unanime separata: 12 voti favorevoli, 5 astenuti (Melato, Nalesso, Cannistraci, Cossentino, Buro), espressa nelle forme di legge.