LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni disciplinanti l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la legge 27/07/2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2000 – esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2000 in misura ordinaria del 6,6 per mille ed in misura ridotta del 4,4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale da soggetti residenti in questo Comune; nonché del 7 per mille per le abitazioni non locate;
Preso atto che dette aliquote sono state confermate anche per l’esercizio 2002, con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 112 del 28/12/2001 – esecutiva;
Preso atto che dette aliquote sono state riconfermate, per l’esercizio 2003, con la deliberazione di questa Giunta Comunale n. 106 del 20.12.2002 – esecutiva;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2002 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ed in particolare richiamato l’art. 15 che fissa le modalità per la determinazione delle detrazioni;
Constatato che, per il prossimo esercizio, le esigenze di Bilancio 2005 e Pluriennale 2005/2007, in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi che l’Amministrazione Comunale si prefigge di garantire, impongono l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 6,6 per mille al 7,0 per mille, mantenendo inalterata al 4,4 per mille l’aliquota per l’abitazione principale;
Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione spettante per la prima abitazione pari a euro 103,30, al fine di alleviare, sia pure in misura ridotta, il carico fiscale gravante sui cittadini;
Visto l’art. 8 – comma 3 del D.Lgs. 504/92 così come sostituito dall’art. 3 – comma 55 della Legge 662/96 e modificato dal D.L. 11.03.1997, n. 50 convertito in Legge 09.05.97, n. 122 che consente di esercitare, con la medesima deliberazione di determinazione delle aliquote, la facoltà di aumento della detrazione sino alla misura di euro 258,23;
Vista la legge 09/12/1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che all’art. 2, comma 4 recita: “Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. ….. omissis….”;
Ritenuto quindi opportuno riconoscere l’aliquota agevolata come abitazione principale, pari al 4,4 per mille, a tutti i proprietari di fabbricati che stipulino contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/1998, a condizione che il locatario elegga residenza anagrafica nel Comune di Noventa Padovana;
Ritenuto opportuno, inoltre, di riconoscere una maggiore detrazione stabilita in euro 258,23 alle unità immobiliari possedute dai proprietari, o da titolari del diritto reale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 504/92, nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 della Legge 05.02.1992, n. 104, assicurando che la verifica del presupposto di abitazione verrà effettuata con riferimento alla certificazione anagrafica;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che le persone che intendono avvalersi della maggiore detrazione debbano presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi dichiarando:
- l’esistenza dei presupposti agevolativi suindicati
- la tipologia catastale dell’abitazione, oggetto di maggiore detrazione, desumibile da visura catastale, oppure rogito notarile;
- la posizione sia del soggetto passivo che dei componenti il proprio nucleo famigliare, nei riguardi dei diritti reali sull’unità adibita a propria abitazione principale ed oggetto di agevolazione anche con riferimento al citato art. 8, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 504/1992;
- la permanenza invariata della eventuale situazione di gravità per i portatori di handicap;
Ritenuto altresì che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata 4,4 per mille per i fabbricati locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 09/12/1998 n. 431, i proprietari di detti immobili devono presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi allegando la seguente documentazione:
- Copia del contratto di locazione registrato e stipulato nei termini previsti dalla L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- Residenza anagrafica del locatario da almeno 6 mesi nel territorio comunale di Noventa Padovana.
Ravvisata l’opportunità di fissare al 30 novembre 2005 il termine perentorio entro il quale devono essere presentate le richieste di agevolazione e stabilito che l’accettazione o l’eventuale esclusione dalla possibilità di usufruire dell’agevolazione debba essere comunicata per iscritto agli interessati in tempo utile per effettuare il pagamento dell’imposta;
Visti gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. Di determinare l’aliquota ordinaria I.C.I. che sarà applicata da questo Comune per l’anno 2005 nella misura del 7,0 per mille;
2. Di prevedere l’aliquota ridotta nella misura del 4,4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo, così come definita all’art. 13 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sugli immobili, prevedendo, altresì, la detrazione di euro 103,30;
4. Di fissare le seguenti detrazioni e riduzioni:
a) euro 103,30 detrazione ordinaria per abitazione principale
b) Elevazione da euro 103,30 a euro 258,23 per le seguenti fattispecie
- Abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità pari al 100% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58).
- Abitazione principale di proprietario con età superiore ai 70 anni e titolare di redditi ai fini ISEE non superiore ad € 10.000,00;
c) Elevazione da euro 103,30 a euro 206,60 per le seguenti fattispecie
- Abitazione principale di giovani coniugati con residenza anagrafica nel Comune di Noventa Padovana, di età non superiore ad anni 35 e fino al terzo anno dalla data di matrimonio, con redditi non superiori a € 12.000,00 ai fini ISEE,
d) maggiori detrazioni:
- Abitazione principale per nuclei familiari numerosi (con 3 o più figli minori) nella misura di euro 51,65 per ogni figlio minorenne dal 3° in poi. Tale detrazioni si aggiunge alla detrazione ordinaria di euro 103,30 fino ad un massimo di 258,23;
5. Di specificare che per aver diritto alle detrazioni ulteriori a quella di euro 103,30, il contribuente, oltre all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non deve possedere nel territorio italiano, a titolo di proprietà e/o altro diritto reale, altri immobili se non per una percentuale inferiore al 25% del totale dell’unità immobiliare stessa, alla data di presentazione della richiesta, inoltre il beneficio è limitato a unità immobiliari classificate nelle categorie catastali di A/2 - A/3 - A/4 - A/5, con l’inclusione dell’A7 relativamente al precedente punto 4) lettera b);
Le ulteriori detrazioni sono applicabili a favore dei residenti a Noventa Padovana per un periodo superiore a mesi sei.
6. Di determinare che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione debbano presentare apposita domanda, con le modalità ed i criteri espressi in premessa, all’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio del 30 novembre 2005;
7. Di determinare che i soggetti che intendono avvalersi dell’aliquota agevolata al 4,4 per mille per i fabbricati locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 431/1998, devono presentare apposita domanda, con le modalità ed i criteri espressi in premessa, all’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio del 30 novembre 2005;
8. Di assicurare che, con l’adozione di tale deliberazione, viene comunque assicurato l’equilibrio di bilancio così come prescritto dall’art. 8 – comma 3 del D.Lgs. 504/92;
9. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione unanime separata, espressa nelle forme di legge.