IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con il d.LGS. 504/92 è stata prevista l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO che :
- L’art.1 comma 156 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) prevede che :” all’articolo 6 comma 1 primo periodo del decreto legislativo 30 docembre 1992 n.504 la parola “comune” è sostituita dalle seguenti “consiglio comunale”;
- L’art.6 comma 1 del d.lgs. 504/92 sancisce che l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;
- L’art.8 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che a decorrere dall’anno 1997 con la medesima deliberazione il Comune può stabilire che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento, oppure l’importo di Euro 103,29 quale detrazione per l’abitazione principale , può essere elevato fino a lire 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio facoltà che può essere esercitata anche per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale ;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.27 della legge n.448 del 28/12/2001, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 28 dicembre 2000, esecutiva, relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2001;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 24 gennaio 2002 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2002;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 12.12.2002 relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno di’imposta 2003;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.6 dell’8.1.2004 relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno d’imposta 2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.02.2005 relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno d’imposta 2005;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 16.02.2006 relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno d’imposta 2006;
CONSIDERATO che sulla base delle entrate ICI previste per l’anno 2006 e secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione 2007 è necessario riconfermare le aliquote determinate per l’anno precedente, prevedendo un gettito ICI pari a € 950.000,00 nel seguente modo:
5 per mille aliquota ordinaria
7 per mille per le abitazioni non locate ed inutilizzate, cioè non adibite ad abitazione principale e risultanti vuote, oppure a disposizione cioè utilizzate in modo saltuario, oppure prive di regolare contratto di affitto;
7 per mille per le aree fabbricabili;
RITENUTO inoltre di mantenere a € 154,94 la detrazione per abitazione principale a favore di soggetti in situazione di disagio sociale ed economico-sociale purchè, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze, sia l’unica proprietà del nucleo familiare nell’anno 2006, o alla data della presentazione della richiesta, oppure l’unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5.
Sono considerati in situazioni di disagio sociale , senza soddisfacimento del requisito economico :
- i nuclei familiari dei soggetti assistiti in via continuativa dal Comune o da altra struttura pubblica;
- i nuclei familiari con almeno un soggetto con handicap permanente riconosciuto o con invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa. Si precisa che ai sensi dell’art.5 del D.P.C.M. 7.5.1999 n.221 e successive modifiche e integrazioni, tra i soggetti con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.
Sono considerati in situazione di disagio economico sociale :
- gli anziani titolari di pensione sociale o minima INPS , non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni;
- i nuclei familiari in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 7230,40 Euro annui. Ai fini dell’individuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n.109/98 e successive modificazioni. L’attestato ISEE può essere richiesto presso il Comune, i centri di assistenza fiscale e le sedi territoriali INPS.
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
- 5 per mille aliquota ordinaria
- 7 per mille per le abitazioni non locate ed inutilizzate, cioè non adibite ad abitazione principale e risultanti vuote, oppure a disposizione cioè utilizzate in modo saltuario, oppure prive di regolare contratto d’affitto;
- 7 per mille per le aree fabbricabili
Sono considerati in situazioni di disagio sociale , senza soddisfacimento del requisito economico :
- i nuclei familiari dei soggetti assistiti in via continuativa dal Comune o da altra struttura pubblica;
- i nuclei familiari con almeno un soggetto con handicap permanente riconosciuto o con invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa. Si precisa che ai sensi dell’art.5 del D.P.C.M. 7.5.1999 n.221 e successive modifiche e integrazioni, tra i soggetti con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.
Sono considerati in situazione di disagio economico sociale :
- gli anziani titolari di pensione sociale o minima INPS , non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni;
- i nuclei familiari in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 7230,40 Euro annui. Ai fini dell’individuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n.109/98 e successive modificazioni. L’attestato ISEE può essere richiesto presso il Comune, i centri di assistenza fiscale e le sedi territoriali INPS.