DELIBERA

 

  1. viste le premesse, di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:

-         5 per mille aliquota ordinaria

-         7 per mille per le abitazioni non locate ed inutilizzate, cioè non adibite ad abitazione principale e risultanti vuote, oppure a disposizione cioè utilizzate in modo saltuario, oppure prive di regolare contratto d’affitto;

-         7 per mille per le aree fabbricabili

 

  1. di stabilire la detrazione pari a € 154,94 a favore di soggetti in situazione di disagio sociale ed economico-sociale purchè, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze, sia l’unica proprietà del nucleo familiare nell’anno 2004, o alla data della presentazione della richiesta, oppure l’unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5.

Sono considerati in situazioni di disagio sociale , senza soddisfacimento del requisito economico :

-         i nuclei familiari dei soggetti assistiti in via continuativa dal Comune o da altra struttura pubblica;

-         i nuclei familiari con almeno un soggetto con handicap permanente riconosciuto o con  invalidità superiore al 66%  di riduzione della capacità lavorativa. Si precisa che ai sensi dell’art.5 del D.P.C.M. 7.5.1999 n.221 e successive modifiche e integrazioni, tra i soggetti con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

Sono considerati in situazione di disagio economico sociale :

-         gli anziani titolari di pensione sociale o minima INPS , non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni;

-         i nuclei familiari in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 7230,40 Euro annui. Ai fini dell’individuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n.109/98 e successive modificazioni. L’attestato ISEE può essere richiesto presso il Comune, i centri di assistenza fiscale e le sedi territoriali INPS.

  1. Di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al punto 3) dovranno presentare richiesta utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’Ufficio Tributi dall’1/6/2005 all’1/7/2005 pena la decadenza. La richiesta ha validità per l’intero anno.