VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche;
VISTO il capo I del decreto che istituisce, dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
VISTO l’art. 3, comma 48, 51, 53, della legge 662/96;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera di CC n. 16 del 15/03/99 e succ. mod. ed integr.;
RITENUTO, in seguito alla verifica del gettito del tributo nell’anno in corso ed in relazione ai programmi amministrativi ed alle esigenze di garantire la qualità dei servizi comunali, di applicare per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta:
Þ Aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e le sue
Pertinenze, come rimesse ed autorimesse Invariata
Þ Aliquota del 5,3 per mille per le altre unità immobiliari
diverse dalle abitazioni principali e le sue pertinenze…….……...Invariata
Þ Aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli……………...…...Invariata
Þ Aliquota del 7 per mille per gli alloggi
non locati e per le aree fabbricabili….…………...………………Invariata
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di EURO 103,29
a) Ulteriore detrazione di € 51,65 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, altri fabbricati su tutto il territorio nazionale.
b) e/o ulteriore detrazione di € 51,65 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 per nucleo familiare con 3 o più figli di età inferiore a 18 anni, studenti o disoccupati alla data del 01.01.2007.
Le detrazioni al punto a) e b) possono essere cumulabili.
c) In alternativa alle detrazioni di cui ai punti a) e b) l’imposta dovuta è ridotta del 30% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 del nucleo familiare con soggetti portatori di handicap con invalidità al 100%.
NELLA necessità di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. Di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’esercizio 2007, confermando quindi le aliquote e le detrazioni applicate nell’anno 2006:
Þ Aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e le sue
Pertinenze, come rimesse ed autorimesse Invariata
Þ Aliquota del 5,3 per mille per le altre unità immobiliari
diverse dalle abitazioni principali e le sue pertinenze…….……...Invariata
Þ Aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli……………...…...Invariata
Þ Aliquota del 7 per mille per gli alloggi
non locati e per le aree fabbricabili………………………………Invariata
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di EURO 103,29
a) Ulteriore detrazione di € 51,65 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento altri fabbricati su tutto il territorio nazionale.
b) e/o ulteriore detrazione di € 51,65 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 per nucleo familiare con 3 o più figli di età inferiore a 18 anni, studenti o disoccupati alla data del 01.01.2007.
Le detrazioni al punto a) e b) possono essere cumulabili.
c) In alternativa alle detrazioni di cui ai punti a) e b) l’imposta dovuta è ridotta del 30% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 del nucleo familiare con soggetti portatori di handicap con invalidità al 100%.
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra è necessario presentare documentazione entro il 30/06/2007 all’Ufficio Tributi comprovante il possesso delle condizioni richieste. Qualora venissero meno le condizioni per le ulteriori agevolazioni è necessario presentare comunicazione dell’avvenuta variazione.