OGGETTO: Determinazione aliquote ICI per l’anno 2005 e detrazioni per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per particolari condizioni.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D. L.gvo n. 504 del 30/12/92 e successive modificazioni, istitutivo della imposta comunale sugli immobili;
RILEVATO che in caso di mancata deliberazione per la determinazione dell'aliquota si applica, ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni l'aliquota del 4 per mille;
RITENUTO di mantenere l’aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze al 4,5 per mille come nel 2004;
RICHIAMATO il 2° comma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni che, agli effetti della determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, prevede per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione dell'imposta di €. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
VISTO che il 3° comma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni , dispone la facoltà di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura superiore a €. 103,29, fino al € 258,29;
CONSIDERATA pertanto la possibilità di aumentare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da contribuenti che si trovano in particolari condizioni economico-sociali, pensionati o lavoratori dipendenti o assistiti dal Comune in via continuativa, proprietari o titolari del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione;
VISTO l’art. 58, comma 3, del D.lgs. 446/97;
VISTO il D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO dei pareri di regolarità espressi, riportati in calce al presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di determinare, per l'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle misure seguenti:
Ø 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;
Ø per le unità immobiliari e relative pertinenze locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;;
Ø per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti entro il 4° grado o ad affini entro il 2° grado;
Ø 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2) di stabilire le seguenti detrazioni:
Ø €. 105,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione spetta anche per le abitazioni concesse in uso gratuito purchè il cessionario non sia anch’esso comproprietario.
Ø €. 260,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora nel nucleo familiare vi sia un componente convivente con invalidità al 100%, previa presentazione di apposita dichiarazione con allegata certificazione entro il termine del 31/12/2005;
Ø €. 155,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta dai contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa o da pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo riferito all'anno 2004 non superiore a:
NUCLEO FAMILIARE REDDITO
1 persona € 8.000,00
2 persone € 11.000,00
3 persone € 13.500,00
4 persone € 15.500,00
5 persone € 17.000,00
più € 1.000,00 per ogni persona in più
Ø €. 210,00 per i redditi non superiori a €. 8.000,00 se il nucleo familiare è composto da più di una persona;
- Per nucleo familiare si fa riferimento al testo previsto dall’art. 4 del Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. N. 223 del 30.05.1989.
- Sono altresì considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza. Tale composizione deve risultare da certificazione anagrafica.
- Il numero dei componenti del nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio 2004;
- La maggiore detrazione non è concessa qualora almeno un componente del nucleo familiare percepisca un reddito diverso da quello di lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie).
- L'abitazione e relative pertinenze deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare al 1° gennaio 2004, oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o di diritto di abitazione. A tal fine non sono considerate di proprietà quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il 4° grado ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale. Viene altresì non considerato il possesso di un appezzamento di terreno fino a 2000 mq.
- Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificato A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10.
- I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000, nella quale dovranno essere indicati:
· la posizione reddituale propria e quella dei componenti il nucleo familiare;
· il non possesso di altri immobili da parte dei componenti il nucleo familiare.
- Tale dichiarazione dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi e dovrà essere presentata entro il 31.12.2005. Alla stessa dovranno essere allegati i documenti comprovanti i redditi del nucleo familiare (CUD, 730, modello UNICO). I redditi cui fare riferimento per verificare il diritto alla maggiore detrazione sono quelli lordi complessivi.
Per l’anno 2005 i contribuenti dovranno versare l’imposta dovuta, sia in acconto che a saldo, applicando la maggiore detrazione ritenuta di diritto; quest’ultima deve essere comunque rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
La maggiore detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze è dovuta fino a concorrenza dell’imposta da versare per la predetta unità.
Nel caso in cui venga accertata l’inesistenza del diritto alla maggiore detrazione o nel caso di mancata allegazione dei documenti previsti si provvederà all’emissione di apposito avviso di liquidazione per il recupero dell’importo dovuto con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti, oltre alle conseguenze penali derivanti da dichiarazione mendace.
3) di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale come previsto dal D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D. Lgvo n. 267/2000;
Allegato alla delibera di G.C./C.C n. ______ del ________________
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E
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OGGETTO: Determinazione aliquote ICI per l’anno 2005 e detrazioni per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per particolari condizioni.
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Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, il seguente parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSTELLATO Alessandro
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Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità contabile, il seguente parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA