Delibera di Consiglio Comunale  n. 6 del 9 febbraio 2007
Oggetto: Determinazione aliquote I.C.I. Anno 2007 ai sensi dell’art. 1 comma 156 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            VISTO il D.L n. 223/2006(Decreto Bersani ), conv con L 248/2006 e la Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che hanno apportato notevoli modifiche in materia di tributi locali;

            RICHIAMATO il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 che ha attribuito al comune la facoltà di disciplinare l’imposta comunale sugli immobili;

            RICHIAMATO il D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 6 comma 1 che recita: “ art. 6 comma 1 L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine , si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo  25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336;

            Richiamato l’art. 1 comma 156 della Legge Finanziaria che modifica l’art. sopra richiamato che recita: All’art. 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la parola: “ Comune” è sostituita dalle seguenti : “ Consiglio comunale”

            RICHIAMATO Il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta  comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29.12.1998;

            VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 18.08.200 n. 267, come da foglio allegato;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.’06 “Proroga Bilancio 2007” che proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 marzo 2007”;

VISTA la legge finanziaria 2007 in particolare il comma 156 dell’art. 1 ;

Visti altresì l’art. 37 comma 13 e 14 del D.L.223/2006 convertito in legge 248/2006

 

Visto l’art 4 della Legge 421/92, con la quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Territoriali

Visto che l'I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – è stata istituita con il titolo 1^, capo 1^, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone in capo alla Giunta Comunale l'adozione delle deliberazioni relative alle aliquote delle imposte e tasse comunali;

Dato atto che l'art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1^ gennaio 1998;

Dato atto che le disposizioni vigenti attribuiscono all'ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta – comunque non inferiore al 4 per mille – a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 3 – comma 56 -, collegata alla manovra finanziaria 1997, propone: “I comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”; che la condizione, per applicare dette facoltà, è che il gettito complessivo ICI previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Dato atto che l'art. 52 e 59 del D. Lgs. n. 446, del 15 dicembre 1997, ha attribuito al Comune la facoltà di disciplinare l'imposta comunale sugli immobili.

Dato atto, inoltre, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stato stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: il 31 marzo 2007

Richiamata  la delibera di G.M. N.117/2001 che riconfermava le aliquote ICI per l’anno 2002 e manteneva una detrazione per l’abitazione principale di €.103,30.

 

Richiamata la delibera di G.M. n. 15 del 18.02.2003 che riconfermava le aliquote ICI per l’anno 2003 e manteneva una detrazione per l’abitazione principale di €. 103,30 , oltre ad una aggiuntiva di €. 51,64 per i soli disabili con invalidita’ al 100% risultante da apposito certificato di riconoscimento

 

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 28 del 9 marzo 2004 , con la quale si determinava di mantenere anche per l’anno 2004 le stesse aliquote e le stesse detrazioni;

Richiamata la deliberazione  n. 26 del 17 marzo 2005 con la quale si approvavano le aliquote  e le detrazioni ICI per l’anno 2005;

Richiamata la deliberazione  n. 45 del 15 aprile 2006 con la quale si approvavano le aliquote  e le detrazioni Ici per l’anno 2006;

Considerato che per l'anno 2006 l'aliquota per l'abitazione principale è rimasta invariata al 5,4 per mille e che questa G.M., per l'anno di imposta 2007, ritiene opportuno mantenere ancora invariate tutte le aliquote ICI;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale ai fini ICI;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art 49 della L. 267/00 e successive modificazioni appresso riportati;

P R O P O N E

1. di applicare per l'anno 2007 le seguenti aliquote ICI:

a) Aliquota ordinaria del 7 per mille:

·         da applicare alle unità immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nel successivo punto b), incluse le aree fabbricabili ;

  b) Aliquota differenziata del 6 per mille

·         Da applicare ai terreni agricoli

b) Aliquota ridotta del 5,4 per mille: Tale aliquota va applicata:

·         alle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE

·         agli assegnatari degli alloggi dell'azienda territoriale edilizia residenziale

·          ai soggetti passivi anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari, per L'ABITAZIONE PRINCIPALE (1^ casa), purché non locata e comunque non abitata;

·         alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (es.: genitori-figli e viceversa) se questi ultimi vi sono residenti.

·         l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore.

·         ai soggetti passivi residenti all’estero con una sola unità immobiliare nel territorio nazionale.

L'aliquota ridotta va applicata anche alle  pertinenze delle unità abitative di cui sopra, fattispecie equiparabili all'abitazione principale. (Ai sensi dell'art. 59, comma 1), lettera d) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono considerate pertinenze le unità immobiliare destinate a garage, box, posti macchine, soffitte, magazzini e locali di deposito, classificati o classificabili in categorie C/2, C/6, C/7, e in stato di non locazione. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale ad esempio l'obbligo di dichiarazione e versamento, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo

A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali previa presentazione ogni anno, di apposita autocertificazione sulla base del modello predisposto dall'ufficio tributi dell'Ente.

2) di stabilire per l'anno 2007 le seguenti detrazioni dell'imposta:

a)      Detrazione di euro 103,29 (€. 8,60 mensili):

·         alle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative pertinenze

·         ai soggetti passivi anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari, per L'ABITAZIONE PRINCIPALE (1^ casa), purché non locata e comunque non abitata;

b)      Detrazione di euro 144,00 (€. 12,00 mensili):

·         per i nuclei famigliari proprietari di una sola abitazione con reddito complessivo ISEE inferiore a euro 25000,00 con tre o più figli minori a carico;

·         Per i nuclei famigliari proprietari di una sola abitazione con reddito complessivo ISEE inferiore a:

-Euro 6.019,00 se composti da un solo componente;

-Euro 9.028,00 se composti da 2 componenti;

-Euro 10.834,00 se composti da 3 componenti;

-Euro 12.639,00 se composti da 4 componenti;

-Euro 14.445,00 se composti da 5 componenti;

-Euro 16.251,00 se composti da 6 componenti;

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopra indicato, si detraggono euro 2.583,00 per ciascun lavoratore autonomo.

Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 2006.

Le detrazioni spettanti non sono cumulabili ma da dividere, in parti uguali, tra i possessori l'unità immobiliare abitativa – abitazione principale e sue pertinenze.

c)      detrazione di euro 156,00 (€. 13,00 mensili):

·         Per i proprietari di una sola unita’ abitativa nel territorio  nazionale che all’interno del loro nucleo famigliare hanno un disabile con invalidità pari al 100% risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. (Il Comune potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione)

Per ottenere le agevolazioni su indicate il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione (vedi allegati alla delibera) nella quale deve dichiarare : nome cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di maggior detrazione. La richiesta – autocertificazione dovrà essere depositata negli uffici comunali entro il mese di maggio 2007, ovvero, se il presupposto di imposta si è verificato successivamente, entro la data prevista per il pagamento del saldo, all’Ufficio tributi del Comune di Granze. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I 2007 , già tenere conto della richiesta di detrazione. L’amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa.

3) di dare atto che per l'anno 2007 la riscossione del tributo verrà effettuata tramite POSTE ITALIANE SPA sul c/c n. 25731456 intestato a Comune di Granze – Servizio Tesoreria ICI;

4) di incaricare l’ufficio di segreteria di provvedere all'inoltro della richiesta di pubblicazione della presente all'Ufficio del Federalismo Fiscale nel rispetto di quanto disposto con circolare del 16/04/2003, n. 3 del Dipartimento delle Politiche Fiscali;

5) di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze , Dipartimento delle Entrate, direzione centrale per la fiscalità Locale Viale Europa, Roma Eur;

 

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al consorzio Anci - cnc per la fiscalità locale di Roma (Piazza S.Lorenzo in Lucina, 2600186 Roma);

 

7) di pubblicare l’estratto della delibera nel sito www.ancicnc.it per una migliore informazione dell’imposta.

 

8) di assumere il presente provvedimento in sede di Consiglio Comunale durante l’approvazione del bilancio

9) di dichiarare il presente provvedimento dopo successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Udita e vista la proposta di deliberazione letta ed illustrata dal Presidente

Preso atto degli atti e visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.LGS 267/200

Ritenuta la propria competenza in merito

Aperta la discussione

 

 

“omissis”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

           

            Su n. 7 Consiglieri presenti e

                 n. 7 Consiglieri votanti

            con voti favorevoli 7, resi per levata di mano

DELIBERA

 

1)                  di  approvare la proposta specificata all’oggetto nel suo contenuto integrale cui si richiama  “ per relazionem”.

 

 

Dopo di che’;

 

Stante l’urgenza;

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Su numero 7 consiglieri presenti e numero 7 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli 7, resi per alzata di mano

 

 

DELIBERA

 

1.      di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Stante la necessità ed urgenza, di cui all’art. 134 del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

 

 

Delibera di G.M.  n. 60 del 25 maggio 2006

 

OGGETTO: determinazione valori di mercato delle aree fabbricabili per l’applicazione dell’I.C.I. anno 2007

 

La GIUNTA Comunale

Visto il D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni e più specificatamente l’art.11 che dispone l’attività di controllo che il Comune deve compiere e le relative scadenze;

 Visto in particolare, il dettato dell’art. 5 del D. Lgs. 504/92 il quale dispone che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo della zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di affidamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sui mercati o dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Visto l’art. 52 del D. Lgs 446/97 che detta norme in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto l’art. 59 del medesimo D. Lgs 446/97 ed in particolare la lettera g) la quale recita: “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”;

 Considerata, pertanto la necessita di determinare i valori medi in comune commercio delle

aree edificabili per l’anno 2007 al fine di intraprendere l’attività di controllo ICI, per questa fattispecie,

Richiamata la delibera di G.M. n. 45 del 15 aprile 2006 ad oggetto : determinazione valori di mercato delle aree fabbricabili per l’applicazione dell’I.C.I. anno 2006

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili relativamente anche all’anno 2007 al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 59 del D. Lgs 446/97;

Vista la nota in data 7 dicembre 2006 del Servizio Urbanistica di questo Ente ha espresso parere di una non evidente variazione dei prezzi delle aree edificabili che si presume possa verificarsi in corso d’anno 2007 rispetto ai valori dell’anno 2006;

Ritenuto confermare, in relazione alle aree edificabili del territorio di Granze, per l’anno 2007,gli stessi valori venali determinati per l’anno 2006, in considerazione del fatto che i valori che si determinano col presente atto rappresentano soltanto parametri  autolimitativi per l’attività di accertamento dell’Ente, poiché il soggetto passivo d’imposta relativamente alle aree edificabili è tenuto a considerare comunque quale base imponibile il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, così come disposto dall’art. 5 c. 5 del D.Lgs. 504/92;

-         Con voti unanimi palesemente espressi;

 

DELIBERA

  1. Di prevedere il valore di mercato relativo alla zona territoriale omogenea di Tipo “ A” come di seguito specificato :

 

Zona territoriale omogenea

Euro/mq. Aree Urbanizzate

Tipo “A”

€. 85,00

 

  1. di confermare per il 2007 gli stessi valori medi in comune commercio approvati per l’anno 2006 concernenti le aree edificabili esistenti nel territorio di GRANZE  di seguito specificate.

 

 

Zona territoriale omogenea

Euro/mq. Aree Urbanizzate

Euro/mq. Aree da Urbanizzare

Tipo “B”

€. 77,00

 

Tipo “C1”

€. 65,00

 

Tipo “C2”

€. 65,00

€. 35,00

Tipo “E4”

€. 40,00

€. 25,00

Tipo “D”

€. 51,00

€. 25,00

 

2. di dare atto che i parametri adottati per la valutazione media delle aree edificabili nella misura riportata nella tabella di cui al precedente punto 1-2 sono in conformità a quanto disposto dall’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92;

3. di precisare che la determinazione dei valori per le aree in argomento, non ha effetto ai fini di una attribuzione di valore in via assoluta dell’area (nel senso che essa non può essere oggetto di motivazione nell’atto di accertamento), ma costituisce parametro autolimitativo per non procedere ad accertamento nel caso in cui il valore delle aree edificabili dichiarato dal contribuente ai fini dell’ICI, sia conforme o superiore al corrispondente valore indicato nelle tabelle di cui al precedente punto ;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs 267/2000 sono stati acquisiti in ordine alla presente deliberazione i dovuti pareri di regolarità tecnica e contabile.

 

Stante l’accertata urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi espressi per alzata di mano:

 

d e l i b e r a

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.