PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 12/03/1999, esecutiva ai sensi di legge, e successiva modificazione intervenuta con delibera consiliare nr. 24 del 30/03/2007 efficace dall’1.1.2007;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre 2007 (G.U. 31 dicembre 2007, n. 302) è stato prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio  Comunale n. 8 in data 21/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2007;

 

Considerato che il gettito ICI effettivo previsto per l’anno 2007 ammonta a € 685.000,00;

 

Richiamato l’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 2 del d.L. n. 262/2006:

 

Preso atto che il Ministero dell’interno, sulla base dei commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262/2006, ha ridotto i trasferimenti erariali per l’anno 2007 per un importo di € 35.120,00;

 

Stimato conseguentemente l maggior gettito ICI a favore dell’ente derivante dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 33-38 e 40-45, del decreto legge n. 262/2006;

 

Richiamata altresì la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge finanziaria 2008”, ed in particolare:

 

Preso atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell’imposta comunale sugli immobili previsto per l’anno 2008, ad aliquote e detrazioni comunali invariate, ammonta presuntivamente a
€ 685.120,00 così determinato:

Gettito ICI anno 2007                                                                                                   685.000,00

Incremento fisiologico gettito                                                                               20.000,00

Maggior gettito ex art. 2, commi 33-38 e 40-45, d.L. n. 262/2006                                 35.120,00

Minor gettito per nuova detrazione statale sull’abitazione principale                    – 55.000,00

Gettito ICI anno 2008 ad aliquote e detrazioni comunali invariate                                  685.120,00

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2008 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di confermare il gettito di cui sopra;

 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

§         l’aumento fisiologico del gettito dovuto ai nuovi insediamenti edilizi;

§         l’incidenza sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta;

§         la nuova determinazione dei valori medi di riferimento per le aree fabbricabili;

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

a)      deliberare l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);

b)      ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992);

c)      elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);

d)      considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 662);

e)      applicare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);

f)        stabilire aliquote ridotte, fino ad arrivare all’esenzione dell’imposta, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (combinato disposto di cui all’art. 2, comma 4, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 2, comma 287, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

g)      stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);

h)      applicare l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992);

 

Considerato che si intendono confermare le aliquote e le detrazioni d’imposta dell’anno 2007;

 

Ritenuto di provvedere in merito, determinando per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:

 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                 5,00‰

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                   6,00‰

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                           € 103,29

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA                                                       esenzione totale

per le abitazioni principali dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico:

o       “proprietari di immobili adibiti a prima casa che contino in famiglia la presenza di un famigliare con problemi di handicap. Ai fini I.C.I. si considerano tali i famigliari con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, con handicap presentante connotazioni di gravità superiori al 75% si sensi della L. 05.02.1992, n. 104, art. 3, comma 3. Potranno beneficiare della predetta esenzione coloro i quali possono contare su un reddito lordo complessivo della famiglia non superiore a € 25.000.00 (venticinquemila) annui. Ai fini del calcolo del reddito familiare dovrà essere conteggiato anche l’importo eventualmente percepito dal proprietario o da un componente della sua famiglia a titolo di indennità di accompagnamento. Gli immobili che potranno beneficiare dell’esenzione devono intendersi comprensivi di pertinenze ed accessori di cui alle categorie C2, C6, C7, indipendentemente dal loro numero”

 

Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

 

 

SI PROPONE

 

1.      di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                 5,00‰

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                   6,00‰

 

2.      di determinare, per l’anno 2008, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                           € 103,29

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA                                                       esenzione totale

per le abitazioni principali dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico:

o       “proprietari di immobili adibiti a prima casa che contino in famiglia la presenza di un famigliare con problemi di handicap. Ai fini I.C.I. si considerano tali i famigliari con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, con handicap presentante connotazioni di gravità superiori al 75% si sensi della L. 05.02.1992, n. 104, art. 3, comma 3. Potranno beneficiare della predetta esenzione coloro i quali possono contare su un reddito lordo complessivo della famiglia non superiore a € 25.000.00 (venticinquemila) annui. Ai fini del calcolo del reddito familiare dovrà essere conteggiato anche l’importo eventualmente percepito dal proprietario o da un componente della sua famiglia a titolo di indennità di accompagnamento. Gli immobili che potranno beneficiare dell’esenzione devono intendersi comprensivi di pertinenze ed accessori di cui alle categorie C2, C6, C7, indipendentemente dal loro numero”

 

3.       di dare atto che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 2, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

4.       di stimare in € 685.120,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

 

5.       di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.