35030 Provincia di Padova
I.C.I. 2011
E’ ESCLUSA dall’Imposta Comunale sugli Immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ovvero quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente all’entrata in vigore del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito in Legge 126 del 24.7.2008, ad ECCEZIONE di quelle di categoria A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi l’Imposta comunale sugli Immobili (ICI).
ALIQUOTE ICI ANNO 2011 approvate con delibera di C.C. n. 5 del 29.03.2011 |
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 ESENTI |
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville), A/9 (castelli) 5,7 per mille |
ABITAZIONE LOCATE con regolare contratto registrato 6 per mille |
ABITAZIONE NON LOCATE 7 per mille |
ABITAZIONI NON LOCATE da almeno 2 anni o con contratto di locazione irregolare 9 per mille |
TERRENI AGRICOLI 6 per mille |
AREE EDIFICABILI 7 per mille |
ALTRI FABBRICATI (negozi, uffici, laboratori) 6 per mille |
E’ prevista l’esenzione per 2 anni per i nuovi fabbricati ad uso artigianale trasferiti nelle apposite zone (D1 – D2) su indicazioni del Vigente P.R.G.. L’esenzione parte a far data dalla fine dei lavori; resta inteso che fino alla data di “fine lavori” l’ICI sarà dovuta quale area edificabile;
DETRAZIONE
Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville), A/9 (castelli) continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 504/1992 di euro 103,29.
ESENZIONI
Unità immobiliari previste dall’art. 1 del D.L. 27.5.2008, n. 93, convertito in Legge 24.7.2008, n 216 e precisamente:
- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuata dal D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni. Non sono esenti le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9;
- b) l’unità immobiliare posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, purchè lo stesso non abbia altra abitazione nel Comune di Cervarese S.Croce;
- c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- d) le unità immobiliari assimilate dal Comune;
LE ASSIMILAZIONI OPERATE DAL COMUNE
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (ricovero permanente), a condizioni che non risulti locata;
2) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà tra i comodanti, sono considerate abitazioni principali, purchè il parente vi dimori abitualmente e cio’ sia comprovato da residenza anagrafica; per tale fattispecie i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda predisposta dall’Ufficio Tributi entro il termine del pagamento del saldo (dal 1 al 16 dicembre 2011).
3) pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale; si considerano pertinenziali le unità immobiliari (esempio in categoria catastale C/6) box, posti auto, garages stabilite dall’art. 8, punto 1 del Regolamento ICI comunale;
Quando effettuare i versamenti:
· la prima rata va versata entro il 16 giugno ed è pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; dal 1 al 16 dicembre deve essere versata la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno; resta facoltà per i contribuenti di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto (16 giugno).
RAVVEDIMENTO OPEROSO |
Il ravvedimento operoso è previsto dall’art. 13 del D.lgs. 472/97 e successive modificazioni e consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione (omessi, insufficienti, tardivi versamenti) pagando, contestualmente all’imposta dovuta, gli interessi calcolati sull’imposta al tasso legale (dal 1.1.2010 al 31.12.2010 tasso annuo dell’ 1% dal 1° gennaio 2011 tasso annuo 1,5%), con maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ordinaria del 30% ridotta come segue:
Sanzioni ridotte previste fino al 31.1.2011:
riduzione pari al 2,5% dell’imposta non pagata se il versamento avviene entro 30 giorni rispetto alla scadenza;
riduzione pari al 3% dell’imposta non pagata se il versamento avviene entro un anno;
Sanzioni ridotte previste dal 1.2.2011:
riduzione pari al 3% dell’imposta non pagata se il versamento avviene entro 30 giorni rispetto alla scadenza;
riduzione pari al 3,75% dell’imposta non pagata se il versamento avviene entro un anno;
Si ricorda ai contribuenti che anche per 1 giorno di ritardo, se non sanato con il ravvedimento operoso, in fase di accertamento sarà applicata una sanzione pari al 30% su l’imposta versata tardiva (D.lgs. n. 471/97). |
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’imposta va versata utilizzando i bollettini di conto corrente postale intestati a:
COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I.
C.C.P. n. 24954455
I bollettini I.C.I. saranno a disposizione in tutte le agenzie postali del territorio comunale e presso l’Ufficio Tributi del Comune.
Il pagamento potrà inoltre essere effettuato presso:
BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOOPERATIVO scarl – pagamento consentito presso la sede di via Roma n. 56 (Cervarese S. Croce), a tutti i contribuenti nessuna commissione di riscossione.
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – pagamento consentito presso la sede di via Roma n. 319 (Montemerlo), a tutti i contribuenti commissione di riscossione € 1,00.
MODELLO F24 (i codici da utilizzare sono: 3901 ICI abitazione principale; 3902 ICI per terreni agricoli; 3903 ICI per aree fabbricabili; 3904 ICI per altri fabbricati; Codice Ente/codice Comune di Cervarese S.Croce:C544).
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (Legge 27/12/2006 n. 296).
Permane l’obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I., ( modello ministeriale) per le variazioni avvenute nell’anno 2010, da inoltrare entro la scadenza di presentazione del modello Unico solo: per le variazioni che non hanno transitato con il modello unico informatico. Per una più puntuale elencazione, consultare le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
Ulteriori informazioni potranno essere ottenute presentandosi all’Ufficio Tributi (Lun. e Giov. dalle 8.30 – 12.30) o telefonando al numero 049/9915687.
IL FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
MARITAN dott. CLAUDIO