DELIBERA
1- di determinare per l’anno 2008 e per i motivi specificati in premessa, le seguenti aliquote da applicarsi all’Imposta Comunale sugli immobili:
2- determinare nella misura del 5,7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata per l’anno 2008, sugli immobili sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell’usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;
3- determinare nella misura del 5,7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle relative pertinenze dell’abitazione principale così come dettate dall’art.8 del regolamento ICI approvato con delibera di C.C. n.17 del 21.12.1998;
4- determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle abitazioni locate con regolare contratto di locazione registrato;
5- determinare nella misura del 9 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle seconde abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni o in cui gravi un contratto di locazione irregolare;
6- determinare nella misura del 7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle abitazioni non locate e che non rientrano nella casistica di cui alle lettere precedenti;
7- determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata per tutti gli altri fabbricati non rientranti nella fattispecie di abitazione; A questa fattispecie non rientrano i possessori di immobili su cui insistono attività produttive da bloccare o da trasferire secondo quanto disposto dal vigente PRG e che rientrino nella seguente ulteriore condizione: proprietari di immobili la cui attività venga esclusivamente trasferita all’interno del territorio comunale in una zona artigianale opportunamente individuata dal PRG. Per la suestesa casistica viene riconosciuta l’esclusione dall’ICI limitatamente al fabbricato per un periodo di due anni decorrente dalla data di comunicazione di “fine lavori”. Resta inteso che fino alla data di “fine lavori”, l’imposta ICI sarà dovuta quale area edificabile con l’applicazione delle aliquote appositamente deliberate;
8- determinare nella misura del 6 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata ai terreni agricoli;
9- determinare nella misura del 7 per mille l’aliquota ICI che sarà applicata alle aree fabbricabili;
10- di determinare, per l’anno 2008, la detrazione dell’imposta ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a €. 130,00, nonché l’ulteriore detrazione nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di €. 200,00;
11- di riconoscere la facoltà di elevare la detrazione dell’imposta ICI anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, e considerato che questa Amministrazione intende avvalersi di tale facoltà individuando per l’anno 2008 le situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione ICI, fermo restando che la detrazione non può essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta, stabilendo quindi i seguenti criteri:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale che sia l’unica di proprietà del nucleo familiare, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: €. 260,00;
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale che sia l’unica di proprietà del nucleo familiare tra i cui componenti vi sia un portatore di handicap con una percentuale di invalidità pari al 75% documentata esclusivamente da struttura ASL: €. 181,00;
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale che sia l’unica di proprietà del nucleo familiare tra i cui componenti vi siano TRE o più figli e il cui reddito imponibile lordo del nucleo famigliare (in caso di reddito fondiario comunque non superiore a €. 185,92 escluso quello derivante dall’abitazione principale) riferito all’ultimo anno disponibile, non sia superiore ad un importo pari a €. 20.570,68 (pari a quattro volte l’importo annuo dell’assegno sociale), come da risultanze della dichiarazione dei redditi (reddito imponibile) o dal Mod.201: €. 181,00.
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale che sia l’unica di proprietà del nucleo familiare, posseduta da contribuenti titolari di pensione il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare non sia superiore ad un importo pari a €. 5.760,56 per pensionato (importo relativo al trattamento minimo per l’anno 2008) come risulta dalla dichiarazione dei redditi (reddito imponibile) o dal Mod. 201: €. 181,00.
12- di precisare che la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e che l’unità immobiliare deve essere l’unica proprietà immobiliare del nucleo familiare nel corso dell’anno 2008 oppure l’unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione e che sono, comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 – A/7 – A/8 – A/9;
13 - di dare atto che qualora durante l’anno 2008 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo;
14 – di precisare che i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi, entro il termine di pagamento del saldo, e autocertificare con le modalità previste dal DPR 445/2000 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l’esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione;
15 – di precisare che qualora all’interno di un nucleo familiare vi sia la compresenza di più situazione agevolative, verrà applicata la detrazione più conveniente al contribuente;