DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 13.12.06
“IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI”
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il capo I del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 che ha istituito dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
Visto l’art. 9 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 24.11.1999 e successive modificazioni;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 6 del Decreto Legislativo n. 504/92, in caso di non adozione della deliberazione di fissazione dell’aliquota entro il termine previsto, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77, come modificato dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336,
Considerato che, stante l’esigenza di assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi fondamentali a favore della popolazione e la realizzazione dei programmi previsti per l’esercizio 2007 si rende necessario approvare anche per l'anno 2007 la stessa aliquota unica del 6 per mille deliberata per l’anno corrente;
Visto l’art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale I.C.I. in base al quale, con la medesima deliberazione con cui si fissa l’aliquota per l’anno di riferimento, devono essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d’imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull’abitazione principale;
Ritenuto di fissare, per l’anno 2007 in Euro 155,00 la detrazione dell’imposta I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 10, del suddetto regolamento in base ai quali sono equiparate all’abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il secondo grado, se nelle stesse, il parente o il collaterale ha stabilito la propria residenza e quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o sia data in uso gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il secondo grado;
Visto l’art. 11, comma 1, del citato Regolamento per l’applicazione dell’imposta I.C.I. ove è prevista la possibilità di stabilire eventuali agevolazioni per l’abitazione principale per particolari situazioni di carattere sociale;
Ritenuto di applicare, ai sensi del predetto art. 11, comma 1, del Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I., con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di disagio economico o sociale, una maggiore detrazione per l’abitazione principale pari ad euro 260,00, per avvalersi della quale l’abitazione principale deve essere l’unica posseduta dal nucleo familiare sul territorio nazionale, a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione, e rimanendo comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8:
a) soggetti assistiti in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall’apposito regolamento comunale;
b) soggetti il cui reddito imponibile fiscale del nucleo familiare sia dato da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i seguenti limiti, (imponibile lordo anno 2006):
· Euro 6.905,28 per il nucleo composto da 1 sola persona;
· Euro 10.357,91 per il nucleo composto da 2 persone;
· Euro 12.429,52 per il nucleo composto da 3 persone;
· Euro 14.501,09 per il nucleo composto da 4 persone;
· Euro 16.572,69 per il nucleo composto da 5 persone;
· Euro 18.644,26 per il nucleo composto da 6 persone;
il limite viene aumentato di € 2.070 per ogni componente in più oltre il sesto;
c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti portatore di handicap
permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della legge 10/92), cieco e/o sordomuto (L.382/70) , invalido civile con grado d’invalidità superiore al 66% (art. 2 L. 118/71 e succ. modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla I alla V (D.P.R. 918/78, L. 474/58), ed il cui reddito imponibile fiscale familiare (da pensione, lavoro dipendente, lavoro autonomo) non superi i sottoindicati scaglioni:
· Euro 8.905,28 per il nucleo composto da 1 sola persona;
· Euro 12.357,91 per il nucleo composto da 2 persone;
· Euro 14.429,52 per il nucleo composto da 3 persone;
· Euro 16.501,09 per il nucleo composto da 4 persone;
· Euro 18.572,69 per il nucleo composto da 5 persone;
· Euro 20.644,26 per il nucleo composto da 6 persone;
il limite viene aumentato di € 2.070 per ogni componente in più oltre il sesto;
Lo stato di invalidità deve essere stato riconosciuto dalla competente commissione medica.
Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l’anno 2006 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.
Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio 2007;
I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare, entro il termine perentorio del 30.06.2007, autocertificazione, comprovante i presupposti per il beneficio della maggiore detrazione, con allegata idonea documentazione comprovante il reddito e/o lo stato di invalidità;
Visto l'art. 52 del D. legislativo 446/97;
Visti i pareri espressi in conformità all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
1. di confermare per l'anno 2007 l'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille ;
2. di confermare la detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a Euro 155,00;
3. di confermare anche per l’anno 2007 una maggiore detrazione dell’imposta I.C.I., pari a Euro 260,00 con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di disagio economico o sociale, per avvalersi della quale l’abitazione principale deve essere l’unica posseduta dal nucleo familiare sul territorio nazionale, a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione, e rimanendo comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8:
a) soggetti assistiti in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall’apposito regolamento comunale;
b) soggetti il cui reddito imponibile fiscale del nucleo familiare sia dato da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i seguenti limiti, (imponibile lordo anno 2006):
· Euro 6.905,28 per il nucleo composto da 1 sola persona;
· Euro 10.357,91 per il nucleo composto da 2 persone;
· Euro 12.429,52 per il nucleo composto da 3 persone;
· Euro 14.501,09 per il nucleo composto da 4 persone;
· Euro 16.572,69 per il nucleo composto da 5 persone;
· Euro 18.644,26 per il nucleo composto da 6 persone;
il limite viene aumentato di € 2.070 per ogni componente in più oltre il sesto;
c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti portatore di handicap
permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della legge 10/92), cieco e/o sordomuto (L.382/70) , invalido civile con grado d’invalidità superiore al 66% (art. 2 L. 118/71 e succ. modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla I alla V (D.P.R. 918/78, L. 474/58), ed il cui reddito imponibile fiscale del nucleo familiare (da pensione, lavoro dipendente, lavoro autonomo) non superi i sottoindicati scaglioni:
· Euro 8.905,28 per il nucleo composto da 1 sola persona;
· Euro 12.357,91 per il nucleo composto da 2 persone;
· Euro 14.429,52 per il nucleo composto da 3 persone;
· Euro 16.501,09 per il nucleo composto da 4 persone;
· Euro 18.572,69 per il nucleo composto da 5 persone;
· Euro 20.644,26 per il nucleo composto da 6 persone;
il limite viene aumentato di € 2.070 per ogni componente in più oltre il sesto;
Lo stato di invalidità deve essere stato riconosciuto dalla competente commissione medica.
Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l’anno 2006 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.
Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio 2007;
I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare, entro il termine perentorio del 30.06.2007, autocertificazione, comprovante i presupposti per il beneficio, con allegata idonea documentazione comprovante il reddito e/o lo stato di invalidità;
4. di dare pubblicità del presente dispositivo nei modi previsti dall'art.52 del D. legislativo 446/97;
5. con separata unanime votazione di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
6. di dare notizia del presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.