IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005- DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il capo I del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 che ha istituito dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

Visto l’art.  9 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 24.11.1999 e successive modificazioni;

 

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 6 del Decreto Legislativo n. 504/92, in caso di non adozione della deliberazione di fissazione dell’aliquota entro il termine previsto, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77, come modificato dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336,

 

Considerato che,  stante l’esigenza di assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi fondamentali a favore della popolazione  e la realizzazione dei programmi previsti  per l’esercizio 2005 si rende necessario approvare anche per l'anno 2005 la stessa aliquota unica del 6 per mille deliberata per l'anno 2004;

 

Visto l’art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale I.C.I. in base al quale,  con la medesima deliberazione con cui si fissa l’aliquota per l’anno di riferimento, devono essere  stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d’imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull’abitazione principale;

 

Ritenuto di fissare, per l’anno 2005  in Euro 155,00 la detrazione dell’imposta I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Visti i commi 2 e 3 dell’art. 10, del suddetto regolamento in base ai quali sono equiparate all’abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il secondo grado, se nelle stesse, il parente o il collaterale ha stabilito la propria residenza e quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o sia data in uso gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il secondo grado;

 

Visto l’art. 11,  comma 1, del citato Regolamento per l’applicazione dell’imposta I.C.I. ove è  prevista la possibilità di stabilire eventuali agevolazioni per l’abitazione principale per  particolari situazioni di carattere sociale;

 

Ritenuto di applicare, ai sensi del predetto  art. 11, comma 1, del Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I., una maggiore detrazione per l’abitazione principale, con riferimento alle seguenti situazioni sociali;

 

a)      soggetti assistiti in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall’apposito regolamento comunale;

 

b)      quando il reddito imponibile fiscale del nucleo familiare sia dato da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i seguenti limiti, (imponibile lordo anno 2004):

 

 

·        Euro   6.277,53 per il nucleo composto da 1 sola persona;

·        Euro   9.416,29 per il nucleo composto da 2 persone;

·        Euro 11.299,56 per il nucleo composto da 3 persone;

·        Euro 13.182,81 per il nucleo composto da 4 persone;

·        Euro 15.066,08 per il nucleo composto da 5 persone;

·        Euro 16.949,33 per il nucleo composto da 6 persone;

 

L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l’unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell’anno 2005 oppure l’unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione sia nel Comune di Casalserugo che in altri Comuni d’Italia;

 

Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l’anno 2004 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

 

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio 2005;

 

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare, entro il termine perentorio del 30.06.2005, autocertificazione, comprovante i  presupposti per il beneficio della maggiore detrazione;

 

Visto l'art.52 del D. legislativo 446/97;

 

Visti i pareri espressi in conformità all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente resi

 

D E L I B E R A

 

1)      di confermare   per l'anno 2005 l'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  nella misura unica del 6 per mille ;

 

2)      di confermare la detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a Euro 155,00;

 

3)      di confermare anche per l’anno 2005 una maggiore detrazione dell’imposta I.C.I., pari a Euro 260,00 con riferimento alle situazioni di carattere sociale di seguito indicate:

 

a)      soggetti assistiti in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall’apposito regolamento comunale;

 

b)      quando il reddito imponibile fiscale del nucleo familiare sia dato da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i limiti di seguito riportati: (imponibile lordo anno 2004):

 

·        Euro   6.277,53 per il nucleo composto da 1 sola persona;

·        Euro   9.416,29 per il nucleo composto da 2 persone;

·        Euro 11.299,56 per il nucleo composto da 3 persone;

·        Euro 13.182,81 per il nucleo composto da 4 persone;

·        Euro 15.066,08 per il nucleo composto da 5 persone;

·        Euro 16.949,33 per il nucleo composto da 6 persone;

 

 

L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l’unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell’anno 2005 oppure l’unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione sia nel Comune di Casalserugo che in altri Comuni d’Italia;

 

Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l’anno 2004 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

 

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio 2005;

 

4)      di dare pubblicità del presente dispositivo nei modi previsti dall'art.52 del D. legislativo 446/97;

 

5)      con separata unanime votazione di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

 

6)      di dare notizia del presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.