COMUNE DI CAMPODORO

Via Municipio, 2                                         35010 - CAMPODORO (Padova)

Tel.049 9065011 – 049 9065380                                     Fax 049 9065578

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Ufficio Tributi

 

                                                                                     Lì, MARZO 2006

 

Oggetto: Addizionale IRPEF anno 2006;

    Imposta comunale sugli Immobili – ICI – anno 2006;

                Determinazione valori minimi da applicare alle aree edificabili;

         

         

 Ai Contribuenti del Comune di Campodoro

 

Addizionale IRPEF ANNO 2006

Con delibera di Giunta Comunale nr. 21 del 25.02.2006 è stata confermata, per l’anno 2006,  l’addizionale comunale IRPEF pari a 0,20 %

 

 

Aliquote ICI in vigore per l’anno 2006 (delibera G.C. 19 del 25.02.2006)

Le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente.

 

aliquota per l’abitazione principale: abitazione nella quale il contribuente ha la propria dimora abituale (residenza), comprese le pertinenze dell’abitazione principale anche se accatastate separatamente: cantina, garage o altro posto macchina coperto o scoperto;

5
per mille

aliquota ordinaria
 (per tutti gli altri tipi di fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili)

6
per mille

Detrazione ordinaria  per l’abitazione principale

€ 103,30

 

Modalità di versamento (importante) :

- il versamento dell’ICI dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale al n. 12506457 intestato a: COMUNE DI CAMPODORO – SERVIZIO RISCOSSIONE ICI.

  E’ pertanto escluso il versamento al concessionario.

  I versamenti relativi al tributo dovranno essere effettuati in 2 rate:

  nella misura del 50% entro il mese di giugno, calcolato sulla base dell’imposta     pagata per l’anno 2005;

  ed il restante 50% entro il 20 di dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

 

Conferma Valori minimi per le aree edificabili

Si comunica che a seguito dell’approvazione del Piano Regolatore, divenuto esecutivo in data 12.11.1997, alcuni contribuenti che prima non versavano l’ICI sulle aree edificabili, possono trovarsi nella condizione di possesso di terreni il cui valore ai fini ICI dovrà essere calcolato non più in base al reddito dominicale del terreno agricolo, ma in base al valore venale dell’area fabbricabile, qualora risulti tale in base allo strumento urbanistico.

Si precisa, inoltre, che con varianti al P.r.G. aventi effetto dal 16.05.2001, sono state istituite nuove aree edificabili (lotti liberi inedificati) in zona agricola e zona residenziale, riuso di annessi rustici non più funzionali al fondo.

Allo scopo di facilitare il calcolo dell’imposta da pagare, l’Amministrazione comunale ha  confermato i valori minimi a seconda del tipo di area edificabile, che risultano mediamente inferiori rispetto a quelli venali in comune commercio. (delibera di Giunta Comunale nr. 19 del 25.02.2006)

Qualora il contribuente si adegui a tali valori minimi non sarà oggetto di eventuale accertamento del loro maggior valore da parte dell’Ufficio Tributi.

In allegato sono riportati i valori minimi da dichiarare approvati dalla Giunta comunale.


Per sapere se un’area risulta edificabile, e quindi se si deve pagare l’ICI, è sufficiente chiedere informazioni all’Ufficio Tecnico comunale o al proprio tecnico di fiducia. E’ importante valutare l’eventuale possesso di aree edificabili, allo scopo di evitare eventuali accertamenti con aggravio di sanzioni ed interessi.

L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione dei contribuenti in orario d’Ufficio qualora sussistano dubbi sul fatto di dover pagare o meno l’ICI sulle aree edificabili, anche per il passato. Lo stesso ufficio è a disposizione per dare utili consigli sul ravvedimento operoso: in pratica se il contribuente autodenuncia immobili per i quali volontariamente o involontariamente non ha versato l’imposta, e quindi collabora con l’ufficio per l’accertamento degli stessi immobili, esistono delle norme che, premiando tale comportamento, diminuiscono notevolmente il carico di sanzioni ed interessi che il contribuente sarebbe chiamato a versare in caso di accertamento effettuato d’Ufficio.

 

Orario ufficio:  dal lunedì al sabato dalle  08.00 alle 13.00

 

                                                                           Il Responsabile di Settore

                                                                                          Rag. Francesco Perin

 

 

a)Aree residenziali da urbanizzare nel Capoluogo Campodoro

€/mq

52,00

b)Aree residenziali urbanizzate nel Capoluogo Campodoro

€/mc

75,00

c)Aree residenziali da urbanizzare nella Frazione di Bevadoro

€/mq

52,00

d)Aree residenziali urbanizzate nella Frazione di Bevadoro

€/mc

75,00

e)Aree residenziali (lotti liberi)

€/mc

57,00

f)Aree artigianali-industriali urbanizzate con collaudo definitivo approvato

€/mq

94,00

g)Aree artigianali-industriali da urbanizzare

€/mq

74,00

 

 

 

N.B. – ai fini interpretativi di situazioni particolari si precisa che:

A)Nelle aree omogenee dove il PRG le ha classificate “AREE DEGRADATE”, ai sensi della Legge n.451/1978, e per le quali sia previsto l’intervento mediante strumento urbanistico preventivo e che il Repertorio Normativo ne fissa un incremento di volume di progetto, stante le caratteristiche delle stesse, si propone di non considerare –ai fini ICI- il volume in progetto assegnato dal R.N. sino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico attuativo. Dopo l’approvazione del Piano attuativo, l’imponibile ai fini ICI sarà costituito dal valore preesistente incrementato dal valore della quota millesimale di volume in progetto di proprietà calcolato secondo le richiamate lettere b) e  d).

 

B)Gli edifici con destinazione rurale, per i quali il proprietario ha dichiarato “non più funzionali al fondo rustico di pertinenza”, il valore di riferimento ai fini del calcolo del tributo è quello determinato dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova