ESTRATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.187 DEL 01.12.2005
DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2006.
DELIBERA
1. Di stabilire le aliquote I.C.I. per l’anno 2006 come segue:
- Al 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille) nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente all'abitazione principale così come definita dal Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con esclusione delle unità immobiliari adibite a pertinenze dell’abitazione principale;
- Al 5,7 ‰ (cinque virgola sette per mille) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali.
2. Di stabilire la detrazione ordinaria per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a EURO 130,00=;
3. Di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione principale a EURO 258,00= per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidità superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorità;
4. Che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al punto 3) dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi;
5. Di stabilire che l'autocertificazione dovrà essere consegnata o spedita al Settore Tributi del Comune di Campodarsego entro i termini di versamento della 2° rata dell’imposta, pena la decadenza. L’autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea comunicazione di variazione;
6. Di incaricare il responsabile del servizio a provvedere all’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.