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Comune di Battaglia Terme Provincia di Padova |
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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12
Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE
F.to DONA DANIELE IL SEGRETARIO COM.LE F.to RIGONI GIOVANNI |
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: N. Reg. Pub. Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione dell’incaricato alla pubblicazione atti, che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione dal e vi rimarrà fino al . addì L’INCARICATO F.to Moretto Maria Antonietta IL SEGRETARIO COM.LEF.to RIGONI GIOVANNI |
E’ copia conforme all’ originale Li L’ADDETTO DI SEGRETERIA |
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo comma del D.Lsg. 267/2000. Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2011 E TRIENNIO 2011/2013 - CONFERMA ALIQUOTE 2010 |
L’anno duemilaundici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4,,, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:
DONA DANIELE |
P |
BEVILACQUA VELIA |
P |
BOARETTO LUCIA |
P |
PEGORARO ENZO |
P |
BORILE SIMONE |
A |
BEDIN ALFREDO |
P |
DONA' DAMIANO |
P |
GIRALDIN ALESSANDRO |
P |
BOETTO NICOLA |
P |
NANTI PAOLA |
A |
GRANDIS SIMONE |
P |
ZURMA FRANCO |
A |
MOMOLO MASSIMO |
P |
RIZZO MASSIMO |
P |
ZODIO ERMANNO |
P |
TEMPORIN ANGELA |
P |
BONALDI PAOLO |
P |
Assessore Esterno:
BALDIN ALESSANDRO P
Presenti n. 14 - Assenti n. 3
Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario Comunale.
Il Sig. DONA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
DONA' DAMIANO
BOETTO NICOLA
ZODIO ERMANNO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Su proposta del Sindaco, sentito il Consigliere al bilancio;
Premesso che in collegamento con l’approvazione del Bilancio di Previsione è necessario provvedere ad alcuni adempimenti precedenti o contestuali allo stesso, e ritenuto adempiere a tali indicazioni con atti antecedenti l’approvazione del bilancio di previsione 2010, in specie ai sensi dell’articolo 172 del D.lgs. 267/2000;
Richiamato l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 504/92, con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili, così come sostituito dal comma 53 dell’articolo 3 della legge 23.12.1996, numero 662, in base al quale l’aliquota I.C.I. non deve essere deliberata in misura superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale:
- numero 12 del 27.02.2001, esecutiva in atti Co.Re.Co., al numero 1550 del 7.03.2001, con la quale si è provveduto a riapprovare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ex deliberazione Consigliare numero 21 del 26.03.1999, esecutiva in atti Co.Re.Co., Sez di Pd, al numero 586 del 31.03.1999, e successive modificazioni ed integrazioni, così come riapprovato ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 3.04.2007, esecutiva a norma di legge;
- numero 22 del 19.06.2009 di presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
Ravvisato il disposto dell’articolo 1, della legge 27.12.2006, numero 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", dove al comma 169 si riporta che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
Ricordato che:
Ø in merito al pagamento Ici, con il Decreto Legge 27 maggio 2008 , n. 93, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.” (G.U. n. 124 del 28-5-2008), così come convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", (G.U. n. 174 del 26 luglio 2008) si è stabilito, all’Art. 1:
- comma 1, che “A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. …….. ”……. ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9;
- comma 4, che “La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni….”;
Ø in merito alla determinazione delle tariffe, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196), si è stabilito, al comma 30 dell’articolo 77 bis, che “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.;
Richiamata la propria deliberazione numero 7 del 23.04.2010, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto, ai sensi di quanto approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 17 del 23.02.2010, esecutiva a norma di legge, di:
1. confermare, per l’esercizio finanziario 2010, e per il periodo 2010/2012:
- l’aliquota ICI ordinaria al 6,00 per mille per tutti gli immobili, assoggettati ad imposta, non ricompresi ai punti successivi;
- l’aliquota ICI al 6,00 per mille per l’unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, alla quale applicare una detrazione fino a Euro 103,29, e per le abitazioni, e loro pertinenze, di soggetti ricoverati in istituti o case di ricovero, purché non locate.
- l’applicazione di una unica ulteriore e complessiva detrazione fino a Euro 103,29 (lire 200.000 c.a.), per i soggetti di cui al punto 2 dell’articolo 3 del vigente Regolamento Ici, per i residenti in detta abitazione tenuti al pagamento;
- ovvero di una ulteriore e complessiva detrazione di 103,29 Euro per “I proprietari di abitazione principale con almeno un soggetto portatore di handicap o con invalidità del 100% (cento per cento), come da certificato dalla Ulss competente e riconosciuto dall’Inps, e non già sostenuti dall’Amministrazione Comunale, sull’abitazione principale appartenente al nucleo familiare, che deve essere presentato ogni anno entro il 31 maggio;
2. confermare, per l’esercizio finanziario 2010, e per il periodo 2010/2012, l’aliquota ICI al 7 per mille:
- per tutte le altre abitazioni e loro pertinenze, diverse da quelle indicate al punto uno, assoggettabili a Ici, anche se si tratta:
- di 1^ casa ai fini Irpef non abitata dal contribuente, e relative pertinenze;
- di case date in uso a soggetti diversi da quelli indicati al punto 2 dell’articolo 3 del vigente Regolamento Ici (genitori e figli/figli e genitori);
- di abitazioni non locate e loro pertinenze, le cosidette case “sfitte” e/o tenute a disposizione, proprio perché non abitate direttamente o locate, comprese le prime case ai fini Irpef che rientrano in tale fattispecie;
- per tutte le abitazioni inagibili e/o inabitabili, che proprio perché inagibili e/o inabitabili, prive di servizi igienici e allacciamenti diversi, come debitamente certificato ai sensi di legge, che beneficiano della riduzione del 50%, come previsto dalla vigente normativa, le quali non possono essere locate né direttamente abitate e quindi non possono essere abitazioni principali;
3. confermare, come per il 2009, ai sensi del vigente Regolamento Ici riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 3.04.2007, esecutiva a norma di legge, che:
- Le aree edificabili valgano per la loro cubatura e non per la loro superficie, nel senso che sono da considerarsi per la loro capacità edificatoria (cubatura) e non per la sola superficie le zone edificabili ricadenti in zone A B C;
- Per le aree edificabili in zona D, si debba considerare la superficie solo per gli immobili direzionali, produttivi e strumentali;
- Esclusivamente ai fini Ici, gli interventi edilizi rivolti alla ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione da effettuarsi in zona E, vengano parificati agli interventi svolti in zone C;
4. rimettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza, anche ai fini della pubblicazione per estratto.
Vista:
- la lettera e) dell’articolo 172 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, circa le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 3.02.2011, esecutiva a norma di legge, con la quale si propone al Consiglio di confermare per l’anno 2011 e per il biennio 2012/2013 le aliquote Ici proposte al Consiglio per il triennio 2010/2012 ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale numero 17/2010, rigettando la proposta del responsabile dei servizi finanziari di fissare al 7 per mille l’aliquota unica da applicare dall’1.01.2012;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale numero 43 del 30.11.2009, esecutiva a norma di legge, di convenzione tra i comuni di Saccolongo, Solesino, Battaglia Terme e Cinto Euganeo per il servizio in forma associata dell'ufficio di segretario comunale;
- il decreto 17 dicembre 2010 del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale nella seduta del 9 dicembre 2010 si è provveduto a differire al 31 MARZO 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 e il decreto 16 marzo 2011 del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 16 marzo 2011 si è provveduto a differire al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;
- la deliberazione di G.C. n. 169 del 30.12.2010 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata prorogata la gestione del PEG 2010 per il periodo: gennaio, febbraio, marzo 2011 e comunque sino all’approvazione del PEG per l’esercizio finanziario 2011;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 24.12.2010 con il quale sono stati individuati e nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino al 31.12.2011, con i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 in merito all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- l’articolo 97 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 relativamente al ruolo e funzioni dei Segretari Comunali e Provinciali;
Visto:
- l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
- l’articolo 42 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
- l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109, 151 e 153 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
SI PROPONE
- di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento, ovvero di fare proprio quanto approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 3.02.2011, esecutiva a norma di legge, nel senso di:
1. Di rigettare la proposta così come istruita e presentata dal Responsabile della II Area – Servizi Finanziari, Responsabile Ici, in ordine all’aumento di un punto percentuale, dal 6 al 7 per mille, dell’aliquota Ici, con decorrenza dall’1.01.2012;
2. Di riconfermare quanto già stabilito con deliberazione di Giunta Comunale 17 del 23.02.2010, esecutiva a norma di legge, fatta propria dal Consiglio Comunale ai sensi della deliberazione numero la n. 7 del 23.04.2010, esecutiva a norma di legge, di fissazione aliquote Ici per il triennio 2010/2012, e numero 8 del 23.04.2010 con la quale è stato approvato il B.P. 2010, la relazione revisionale e programmatica e il pluriennale per il triennio 2010/2012, che qui si riapprova per scorrimento per il triennio in corso 2011/2013,
· come da schema semplificativo sotto riportato, che si intende tale anche per gli esercizi richiamati, ed ai quali si rinvia per i dettagli:
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2005/2006/2007/2008/ 2009/20010 |
Detrazione Euro |
2011 |
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ICI 1a Casa e pertinenze |
6,00 ‰ |
103,29 |
6,00 ‰ |
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ICI 2a Casa e pertinenze |
7,00 ‰ |
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7,00 ‰ |
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Fabbr. prod. Vi |
6,00 ‰ |
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6,00 ‰ |
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Aree edificabili |
6,00 ‰ |
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6,00 ‰ |
· come dal 2007, ai sensi del vigente Regolamento Ici riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 3.04.2007, esecutiva a norma di legge, che:
- Le aree edificabili valgano per la loro cubatura e non per la loro superficie, nel senso che sono da considerarsi per la loro capacità edificatoria (cubatura) e non per la sola superficie le zone edificabili ricadenti in zone A B C;
- Per le aree edificabili in zona D, si debba considerare la superficie solo per gli immobili direzionali, produttivi e strumentali;
- Esclusivamente ai fini Ici, gli interventi edilizi rivolti alla ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione da effettuarsi in zona E, vengano parificati agli interventi svolti in zone C;
3. Di rilevare in base alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 22 del 19.06.2009 di presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le priorità lì definite dall'Amministrazione Comunale;
4. Di rimettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza, anche ai fini della pubblicazione per estratto;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata e palese votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per conto dell’art. 134, comma 4 del d.Lgs. 18/08/200, numero 267.
Dopo una breve presentazione del Consigliere Grandis, nessun consigliere chiede di intervenire.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Momolo, Rizzo, Zodio;Temporin, Bonaldi), contrari nessuno;
DELIBERA
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Momolo, Rizzo, Zodio;Temporin, Bonaldi), contrari nessuno;
D E L I B E R A
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto.
Si richiama quanto già espresso in sede di presentazione della proposta ex deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 3.02.2011.
Il Responsabile del Servizio
Merlin Adio