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COMUNE DI BATTAGLIA TERME
Provincia di Padova
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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BEVILACQUA VELIA
IL SEGRETARIO COM.LE
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
N. 391 Reg. Pub.
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione dell’incaricato alla pubblicazione atti, che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione dal 03-12-2004 e vi rimarrà fino al 18-12-2004.
addì 03-12-2004
L’INCARICATO
F.to Marcante Emanuela
IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Rigoni Giovanni
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E’ copia conforme all’originale.
Lì 03-12-2004
L’ADDETTO DI SEGRETERIA
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ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ESERCIZIO FINAN=
ZIARIO 2005 E PER IL TRIENNIO 2005/2007
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L’anno duemilaquattro, addì ventitre del mese di novembre alle ore 19.00, presso l'ufficio del Sindaco, previamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
BEVILACQUA VELIA |
SINDACO |
Presente |
DONA' DANIELE |
VICESINDACO |
Presente |
BOARETTO LUCIA |
ASSESSORE |
Presente |
PEGORARO ENZO |
ASSESSORE |
Presente |
BERTIN PLACIDO |
ASSESSORE |
Presente |
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Partecipa alla seduta il Sig. Rigoni Giovanni, Segretario Comunale.
La Sig.ra BEVILACQUA VELIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che in collegamento con l’approvazione del Bilancio di Previsione è necessario provvedere ad alcuni adempimenti precedenti o contestuali allo stesso, e ritenuto adempiere a tali indicazioni con atti antecedenti l’approvazione del bilancio di previsione 2005, in specie ai sensi dell’articolo 172 del D.lgs. 267/2000;
Richiamato l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 504/92, con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili, così come sostituito dal comma 53 dell’articolo 3 della legge 23.12.1996, numero 662, in base al quale l’aliquota I.C.I. non deve essere deliberata in misura superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 249 del 9.07.1996, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto ad individuare il funzionario responsabile ICI e Arsu;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale numero 12 del 27.02.2001, esecutiva in atti Co.Re.Co., al numero 1550 del 7.03.2001, con la quale si è provveduto a riapprovare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ex deliberazione Consigliare numero 21 del 26.03.1999, esecutiva in atti Co.Re.Co., Sez di Pd, al numero 586 del 31.03.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 104 DEL 23.10.2003, esecutiva a norma di legge, in base alla quale si era provveduto tra l’altro:
1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2004:
- l’aliquota ICI ordinaria al 6,00 per mille per tutti gli immobili non ricompresi ai punti successivi;
- l’aliquota ICI al 6,00 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, alla quale applicare una detrazione di Euro 103,29, e per le abitazioni, e loro pertinenze, di soggetti ricoverati in istituti o case di ricovero, purché non locate;
- l’applicazione di una ulteriore detrazione Euro 103,29 (lire 200.000 c.a.), per i soggetti di cui al punto 2 dell’articolo 3 del vigente Regolamento Ici.
2. Di confermare:
- l’aliquota ICI al 7 per mille per tutte le abitazioni locate e loro pertinenze, anche se si tratta di 1^ casa ai fini Irpef non abitata dal contribuente;
3. Di confermare:
- l’aliquota ICI al 9 per mille per tutte le abitazioni non locate e loro pertinenze, le cosidette case “sfitte” e/o tenute a disposizione, comprese le prime case ai fini Irpef che rientrano in tale fattispecie, così come applicato dall’esercizio 1999;
4. Di confermare l’assoggettamento all’aliquota del 9,00 per mille le abitazioni inagibili e/o inabitabili, che beneficiano della riduzione del 50% previsto dalla vigente normativa proprio perchè inagibili e/o inabitabili, in quanto tenute a disposizione dei titolari, nel senso che non sono locate né direttamente abitate, così come applicato dall’esercizio 1999;
5. Di confermare nella misura dell’1 per mille l’aliquota agevolata, già applicata per l’anno 2003 sugli immobili che verranno locati al Comune di Battaglia Terme per emergenze abitative, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, numero 431;
Ravvisato, per quanto riguarda le abitazioni con le relative pertinenze per le quali sia stato rilasciato un certificato di inagibilità/inabitabilità, o per i quali il contribuente abbia fornito similare autodichiarazione, stabilire l’applicazione dell’aliquota del 7,00 per mille diversamente che per gli anni dal 1999 al 2004, alla stregua delle abitazioni date in locazione;
Ritenuto opportuno provvedere confermare, per il periodo 2005/2007:
- le aliquote I.C.I. relative all’esercizio finanziario 2004, non ritenendo di dover provvedere in maniera difforme, per le prime abitazioni e per le case date in affitto, nonché per gli immobili non rientranti nelle fattispecie sopra indicate;
- gli obiettivi che l’Amministrazione si era posta con la deliberazione di G.C. n. 104/2003 sopra richiamata, così come riportati ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale numero 2 del 29.01.2004 di approvazione del B.P. 2004, del pluriennale e della RPP per il 2004/2006;
- la quarta aliquota Ici, determinata nella misura dell’uno (1) per mille quale aliquota agevolata da applicarsi anche per l’anno 2005 sugli immobili che vengono locati al Comune di Battaglia Terme per emergenze abitative ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, numero 431;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale numero 2 del 29.01.2004, esecutiva a norma di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2004, della Relazione Previsionale e Programmatica per il 2004 e per il triennio 2004/2006, del Bilancio Pluriennale 2004/2006, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 13 del 19.02.2004, esecutiva a norma di legge, di assegnazione del Peg per il 2004, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Sindaco n.° 6 del 28.06.2004, Prot. c.le n. 5556, con il quale sono stati individuati i responsabili dei servizi per il secondo semestre per il corrente esercizio finanziario 2004;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell’11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
Visto l’articolo 48 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Visto l’articolo 42 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
Visto l’articolo 49, l’articolo 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze ed alle funzioni dei Responsabili di Servizio;
Vista la lettera e) dell’articolo 172 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, circa le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
SI PROPONE
1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2005:
2.
- l’aliquota ICI ordinaria al 6,00 per mille per tutti gli immobili non ricompresi ai punti successivi;
- l’aliquota ICI al 6,00 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, alla quale applicare una detrazione di Euro 103,29, e per le abitazioni, e loro pertinenze, di soggetti ricoverati in istituti o case di ricovero, purché non locate;
- l’applicazione di una ulteriore detrazione Euro 103,29 (lire 200.000 c.a.), per i soggetti di cui al punto 2 dell’articolo 3 del vigente Regolamento Ici.
- Di confermare:
- l’aliquota ICI al 7 per mille per tutte le abitazioni locate e loro pertinenze, anche se si tratta di 1^ casa ai fini Irpef non abitata dal contribuente, e date in uso a soggetti diversi da quelli indicati al punto 2 dell’articolo 3 del vigente Regolamento Ici;
- Di stabilire l’aliquota ICI al 7 per mille per tutte le abitazioni non locate e loro pertinenze, le cosidette case “sfitte” e/o tenute a disposizione, comprese le prime case ai fini Irpef che rientrano in tale fattispecie;
- Di stabilire l’assoggettamento all’aliquota del 7,00 per mille le abitazioni inagibili e/o inabitabili, che beneficiano della riduzione del 50% previsto dalla vigente normativa proprio perché, inagibili e/o inabitabili, non sono locate né direttamente abitate;
- Di confermare nella misura dell’1 per mille l’aliquota agevolata, già applicata per l’anno 2003 sugli immobili che verranno locati al Comune di Battaglia Terme per emergenze abitative, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, numero 431;
- Di rimettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza, anche ai fini della pubblicazione per estratto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile dei servizi competenti;
DATO atto che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della proposta della presente deliberazione, non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla sua conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, numero 267;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di deliberazione così come formulata;
- Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.