Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2010, esecutiva, sono state confermate per l'anno 2010 le seguenti aliquote I.C.I.:
4,5‰ |
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo di Categoria A/1, A/8, A/9 (comprese le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto: C/2, C/6 e C/7. Si considera parte integrante della abitazione una sola pertinenza); con l’applicazione della detrazione di €. 103,29; ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 431/1998 (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale), purchè locatore e locatario siano residenti nel Comune. Non si applica la detrazione di €. 103,29; IMMOBILI POSSEDUTI A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, se locati (e senza la detrazione di €. 103,29). |
7‰ |
IMMOBILI NON ANCORA VENDUTI (case nuove in vendita), realizzati da imprese la cui attività prevalente o eslcusiva è la costruzione e la vendita di immobili dove risultino proprietari persone fisiche e giuridiche CASE SFITTE (comprese le pertinenze) SECONDE CASE
AREE EDIFICABILI
TUTTI I FABBRICATI RICOMPRESI NELLA CATEGORIA D GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA C/3 GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE C/2, C/6, C/7 NON DI PERTINENZA O DI PERTINENZA DELLE SECONDE E PIU’ ABITAZIONI IN CAPO ALLO STESSO SOGGETTO PASSIVO E DEGLI ALLOGGI SFITTI |
6‰ |
IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA C/1
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RIDUZIONI DEL 50% DELL’IMPOSTA |
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante i quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è autodichiarata dal contribuente e accertata dall’Ufficio Tecnico con eventuale richiesta dei diritti di segreteria, su richiesta dell’ufficio finanziario. La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della richiesta al Comune. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con dichiarazione ICI. |
Per effetto di quanto disposto dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito nella Legge 126 del 24 luglio 2008, sono ESCLUSI dall’I.C.I. i seguenti immobili:
· l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo compresa una sola pertinenza anche se distintamente iscritta in Catasto con categoria C/6, C/7 e C/2;
· l’immobile posseduto dal coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
· le unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
· gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata;
· abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ad un parente di primo grado o di secondo in linea collaterale purchè il comodante e il comodatario siano residenti nel Comune di Baone; (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale con contratto di comodato d’uso gratuito comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il contribuente che si trova nelle condizioni succitate deve presentare la citata dichiarazione all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ogni anno nonché comunicare le eventuali successive variazioni; in mancanza della dichiarazione sostitutiva non si darà corso alla esenzione);
· Immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
L’immobile accatastato all’Urbano con due partite catastali e con unico numero civico, verrà considerato unica unità immobiliare.
· I versamenti, da effettuarsi con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, dovranno essere effettuati su ccp n. 88720065 intestato a “EQUITALIA POLIS S.P.A. BAONE-PD-ICI” o a mezzo del Modello F24 utilizzando la Sezione “ICI ed altri tributi locali” . Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso dovrà essere effettuato in due rate delle quali la prima, pari al 50% dell’imposta dovuta, deve essere versata entro il 16.06.10. La seconda, dall’1 al 16 dicembre 2010, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Se il pagamento viene eseguito in una unica rata il termine è il 16 Giugno 2010.
Per chiarimenti consultare l’Ufficio tributi a disposizione del pubblico con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì: ore 9.00 – 12.00; Martedì e Giovedì: ore 16.00 – 18.00.