OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008.

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria 2007 – n. 296 del 27.12.2006, modificativo dell’art. 6, comma uno, primo periodo, del Decreto LGS. 30.12.1992 n. 504 il quale stabilisce che la determinazione delle aliquote I.C.I.  spetta al Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2007 avente per oggetto: "Determinazione aliquote ICI anno 2007.";

VISTO l’art. 3, comma 53 e seguenti della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, modificativo dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;

PRESO ATTO che la citata norma (art. 6 D.Lgs. 30.12.1992 n. 504) dà facoltà agli Enti impositori di diversificare le aliquote ICI da un minimo del 4‰ ad un massimo del 7‰ in rapporto alle diverse tipologie-esigenze ritenute opportune dall’Amministrazione Comunale, secondo gli obiettivi stabiliti nella relazione previsione e programmatica;

PRESO ATTO inoltre che il citato art. 3, comma 55, punto 3, consente, se deliberato dall’Ente, di ridurre l’importo per l’abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, fermo restando l’equilibrio di bilancio;

VISTO l’art. 3, comma 56, della Legge n. 662/96 che consente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO di applicare pertanto tale facoltà valutandolo positivamente sotto l’aspetto sociale;

VISTO l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 Agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella Legge n. 556/96;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 82 del 07/06/1999, esecutiva, con la quale veniva estesa l’applicabilità dell’aliquota ridotta alle pertinenze delle abitazioni principali, così come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate datata 25 Maggio 1999 n. 114/E;

RILEVATO che deve considerarsi abitazione principale l’immobile occupato da parenti di primo grado o di secondo in linea collaterale se ceduto in comodato d’uso gratuito comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, purchè sia il comodante che il comodatario siano residenti nel Comune;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4  datata 18 febbraio 2008 avente per oggetto: “Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione della Imposta comunale sugli Immobili”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 – n. 296 del 27.12.2006;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Legislativo n. 267/2000 allegati al presente atto;

SI  PROPONE

1)      di determinare  per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni così come da prospetto di seguito:

8aliquota del 4,5‰ sugli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo che la detiene (ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento ICI per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari, salvo prova contraria ha/hanno la residenza anagrafica);

8aliquota del 4,5‰ alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

8aliquota del 4,5‰ sugli immobili adibiti ad abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall’art. 659 del Codice di procedura Civile;

8aliquota del 4,5‰ per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 3, comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23.12.1996;

8aliquota del 4,5‰ per l’immobile occupato da parenti di primo grado o di secondo in linea collaterale ceduto con  contratto di comodato d’uso gratuito comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e purchè sia il comodante che il comodatario siano residenti nel Comune. Il contribuente che si trova nelle condizioni succitate deve presentare la citata dichiarazione all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ogni anno nonché comunicare le eventuali successive variazioni; in mancanza della dichiarazione sostitutiva non si darà corso all’agevolazione citata nella premessa;

8aliquota del 4,5‰ per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

8aliquota del 4,5‰ sugli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 431/1998 - purchè locatore e locatario siano residenti nel Comune;

8aliquota del 4,5‰ per gli immobili ad uso pertinenze dell’abitazione principale classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (si considera parte integrante della abitazione principale una sola pertinenza anche se distintamente iscritta in Catasto);

*  La detrazione comunale di €. 103,29, da calcolare secondo quanto disposto dall’art. 8, comma due, del D. Lgs. 504/1992, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. N. 446/97, si applica alle casistiche sopra riportate con esclusione:

-                     dell’abitazione concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale;

-                     dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato anche a condizione che non risulti locata;

-                     delle abitazioni concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 431/1998.

La detrazione di €. 103,29, per le casistiche dove spetta, se non trova interamente capienza in sede di tassazione dell’abitazione citata, si estende sino al totale del suo ammontare ad una pertinenza della stessa.

* Ai sensi dell’art. 2, comma cinque, della Legge n. 244/2007, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33‰ (detrazione statale) della base imponibile di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione di applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Ai sensi della Risoluzione n. 1 del 31/01/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (così come sopra descritta) si deve sottrarre prima l’importo della detrazione che il Comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobile e, solo se si verificano le condizioni stabilite per l’applicazione dell’ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre l’importo aggiuntivo pari all’1,33 per mille della base imponibile dell’unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro.

8aliquota del 7‰ per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo e gli alloggi sfitti; per le aree edificabili; per tutti i fabbricati ricompresi nella categoria D; per gli immobili classificati nella categoria C/3; per gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6, C/7 non di pertinenza o di pertinenza delle seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo e gli alloggi sfitti; per gli immobili non ancora venduti, realizzati da imprese la cui attività prevalente o esclusiva è la costruzione e la vendita di immobili dove risultino proprietari persone fisiche e giuridiche;

8aliquota del 6‰ per gli immobili classificati nella categoria C/1;

2)      di determinare per l’anno 2008 le riduzioni così come da prospetto di seguito:

8riduzione del 50% dell’imposta sull’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo che si trovi in provate e documentate situazioni di disagio economico, situazione che deve essere accertata a cura dei Servizi Sociali del Comune tramite I.S.E.E.;

8riduzione del 50% dell’imposta sull’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo portatore di handicap e/o disabile residente nel Comune con invalidità pari o superiore al 50%.

3)      di  determinare altresì  per l’anno 2008:

8L’immobile accatastato all’Urbano con due partite catastali e con un unico numero civico, verrà considerato unica unità immobiliare;

8Art. 1, comma sei, Legge 244/2007: “Il  soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2-bis del D. Lgs. 504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinazione ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.

IL CONSIGLIO COMUNALE – seduta del 18.02.2008

 

IL CONSIGLIO APPROVA e DELIBERA

 

Successivamente il provvedimento sopra approvato viene dichiarato immediatamente eseguibile,con espressa votazione favorevole unanime, resa in forma palese dai 14 consiglieri comunale  votanti.