Atto di Giunta Comunale nr. 1 del 20/01/2005.
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2005.
 
 
“ LA GIUNTA COMUNALE,
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 31.12.2003 avente per oggetto: "Determinazione aliquote ICI anno 2004.";
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 che disciplina le attribuzioni  del Consiglio Comunale e al comma 2 lettera f ) prevede tra queste …"l'attribuzione e ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote….." e l'art. 48 che disciplina le competenze della Giunta;
 
VISTO l’art. 3, comma 53 e seguenti della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, modificativo dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;
 
PRESO ATTO che la citata norma dà facoltà agli Enti impositori di diversificare le aliquote ICI da un minimo del 4‰ ad un massimo del 7‰ in rapporto alle diverse tipologie-esigenze ritenute opportune dall’Amministrazione Comunale, secondo gli obiettivi stabiliti nella relazione previsione e programmatica;
 
PRESO ATTO inoltre che il citato art. 3, comma 55, punto 3, consente, se deliberato dall’Ente, di ridurre l’importo per l’abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, fermo restando l’equilibrio di bilancio;
 
VISTO l’art. 3, comma 56, della Legge n. 662/96 che consente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 
RITENUTO di applicare pertanto tale facoltà valutandolo positivamente sotto l’aspetto sociale;
 
VISTO l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 Agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella Legge n. 556/96;
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 82 del 07/06/1999, esecutiva, con la quale veniva estesa l’applicabilità dell’aliquota ridotta alle pertinenze delle abitazioni principali, così come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate datata 25 Maggio 1999 n. 114/E;
 
VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Legislativo n. 267/2000 allegati al presente atto;
 
Con voti unanimi legalmente espressi,
 
D E L I B E R A
 
1) di determinare  per l’anno 2005, le aliquote così come da prospetto di seguito:
 
8aliquota del 4,5‰ sugli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo che la detiene e detrazione di Euro 103,29; inoltre, deve considerarsi abitazione principale l’immobile occupato da parenti di primo grado o di secondo in linea collaterale e che esista contratto di comodato d’uso gratuito, debitamente registrato entro il 31 dicembre dell’anno precedente il periodo d’imposta. Il contribuente che si trova nelle condizioni succitate deve dare comunicazione all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ogni anno, in mancanza di detto avviso non si darà corso all’agevolazione citata nella premessa;
 
8aliquota del 4,5‰ sugli immobili concessi il locazione a titolo di abitazione principale;
 
8aliquota del 4,5‰ per gli immobili ad uso pertinenze dell’abitazione principale classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
 
8aliquota del 7‰ per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo e gli alloggi sfitti; per le aree edificabili; per tutti i fabbricati ricompresi nella categoria D; per gli immobili classificati nella categoria C/3; per gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6, C/7 non di pertinenza;
 
8aliquota del 6‰ per gli immobili classificati nella categoria C/1;
 
-         riduzione del 50% dell’imposta sull’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo che si trovi in provate e documentate situazioni di disagio economico, situazione che deve essere accertata a cura dei Servizi Sociali del Comune tramite I.S.E.E.;
 
-         riduzione del 50% dell’imposta sull’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo portatore di handicap e/o disabile residente nel Comune con invalidità pari o superiore al 50%;
 
-         4,5‰ per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 
-         l’immobile accatastato all’Urbano con due partite catastali e con unico numero civico, verrà considerato unica unità immobiliare;
 
2) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari.
 
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Successivamente, su proposta del Presidente, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.