Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Anno 2008. Determinazione aliquote.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo nr. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’imposta Comunale sugli immobili e successive modifiche;
VISTA la Legge 23 dicembre 1996 nr. 662 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI ed in particolare il comma 53 che varia l’art. 6 del Decreto Legislativo nr. 504/1992 disponendo che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi diversi dalla abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
VISTO che l’art. 3 – comma 4 – della sopraccitata Legge nr. 662/1996 ha confermato le disposizioni di cui all’art. 4 – comma 1 – del Decreto Legge 08/08/1996, nr. 437, convertito con modificazioni nella Legge 24/10/1996, nr. 556 in merito all’applicazione dell’aliquota ridotta alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
VISTO l’articolo unico – comma 169 - della Legge 27/12/2006, nr. 296 (Legge Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Prevede inoltre che in caso di mancata approvazione si intendano prorogate di anno in anno;
VISTO altresì l’articolo unico – comma 156 - della Legge 27/12/2006, nr. 296 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote ICI è il Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del Testo Unico sigli Enti Locali del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267;
VISTO l’art. 1 - comma 5 – della Legge del 24/12/2007 nr. 244(Legge Finanziaria 2008) che dispone una ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di € 200,00.=. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale detrazione si aggiunge a quella già prevista di Euro 103,29;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 30/06/2007 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato adottato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta sugli immobili (ICI);
RITENUTO che questa amministrazione intende mantenere invariate le aliquote, approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 5 del 26 febbraio 2007;
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
1. di determinare per l’anno 2008, le aliquote ICI e le detrazioni di imposta da applicare nel Comune di Arquà Petrarca, nelle misure di cui al prospetto che segue:
DESCRIZIONE |
ALIQUOTE |
DETRAZIONI |
Abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse |
4,50 ‰ |
€ 103,29.= (per l’abitazione principale è prevista un’ulteriore detrazione nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di € 200,00.=. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9). |
Abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché anch’essi, nelle medesime angraficamente residenti Abitazioni di proprietà di Anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; Abitazioni concesse in uso gratuito affinché vi dimorino abitualmente parenti di primo grado dei seguenti soggetti: - proprietario; - usufruttuario; - Titolare di altro diritto reale; (I soggetti di cui sopra titolari del diritto reale (proprietario, usufruttuario ecc.) devono comunque essere residenti nel Comune di Arquà Petrarca) |
4,50 ‰ 4,50 ‰ 4,50 ‰ |
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Tutti gli altri immobili ad esclusione delle fattispecie sotto riportate |
6,00 ‰ |
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Seconde case non locate |
7,00 ‰ |
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Aree fabbricabili |
7,00 ‰ |
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2) Di dare atto:
- che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto nella norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propria di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario, previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
APERTA la discussione:
· il Consigliere Comunale Carraro Luigi: si aspettava che per le prime abitazioni ci fosse un'ulteriore detrazione per dare la massima possibilità ai contribuenti di pagare meno. Su questa tassa, si aspettava una risposta positiva per i contribuenti, soprattutto in questo momento di difficoltà enorme per le famiglie;
· il Sindaco: fornisce spiegazioni sulla determinazione delle aliquote ICI;
CHIUSA la discussione si passa alla votazione della proposta di deliberazione che ottiene voti favorevoli nr. 07 (sette) e astenuti nr. 03 (tre) (Carraro Luigi, Trentin Paolo e Trivellato Loretta) espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
- di far propria la proposta di deliberazione così come sopra esposta senza alcuna modificazione nè integrazione.