di approvare le seguenti aliquote e detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008:
1) 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché per le unità immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il secondo grado, a condizione che la occupino quale loro abitazione principale (risultante dalle registrazioni anagrafiche), senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 e 2 bis, dell’art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e a condizione che venga fatta dichiarazione mediante autocertificazione entro il termine di scadenza per il versamento della prima rata ICI – acconto;
2) nella misura di € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un componente convivente portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidità al 100% ai sensi della legge n. 104/92, la detrazione suddetta è fissata in € 258,23. Tale situazione deve essere dichiarata al Comune entro il termine di scadenza per il versamento della prima rata ICI - acconto;
3) 7 (sette) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione e tenute a disposizione dal proprietario (categorie catastali da A1 a A9, e A11);
4) 7 (sette) per mille per i fabbricati destinati ad attività di produzione artigianale, industriale, commerciale o qualsiasi altra attività produttiva e non utilizzati (categorie catastali C3, D1, D7 e D8);
5) 7 (sette ) per mille per le aree fabbricabili;
6) 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per i terreni agricoli;
7) 6,5 (seivirgolacinque) per mille per tutte le altre unità immobiliari.