DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 21.03.2011
Il Consiglio comunale
(…omissis…)
DELIBERA
2) di approvare, in quanto atti strettamente connessi alla programmazione del bilancio, tutte le disposizioni contenute nelle delibere di giunta comunale n.13 e 14 del 21.02.2011 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intendono allegate per relazionem per effetto dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, le aliquote e le detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili nelle misure previste e proposte con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21.02.2011 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2012-2013. Adempimenti propedeutici al Bilancio” di cui all’allegato sub A;
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 21.02.2011
LA GIUNTA comunale
(…omissis…)
DELIBERA
A/3 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALLEGATO A/3
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANN0 2011
Si precisa che l’aliquota ridotta e le detrazioni sotto riportate si applicano solo nel caso in cui non sussistono i requisiti dell’esenzione dell’abitazione principale previsti dall’art. 1 della legge 126/2008:
aliquote:
- 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale non rientranti nell’ipotesi di esenzione di cui all’art. 1 della legge n. 126/2008 (es. immobili categoria A1, A8 e A9, italiani residenti all’estero, etc);
- 6 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e rientranti nell’ipotesi di esenzione statale, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza (aliquota ordinaria)
Detrazioni da applicare solo nel caso in cui non si possa applicare l’esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all’art. 1 della legge n. 126/2008
- € 130,00 detrazione ordinaria per abitazione principale;
- € 156,00 detrazione sull’abitazione principale per:
a) i soggetti passivi ICI con almeno tre figli a carico;
b) gli anziani titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni. Tali contribuenti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell’immobile destinato ad abitazione principale, delle relative pertinenze e di terreni agricoli con reddito dominicale fino a complessive € 36,15;
c) il soggetto passivo ICI con invalidità riconosciuta pari al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);
d) il soggetto passivo ICI con persona residente e convivente riconosciuta invalida al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);
- per i soggetti passivi di cui ai punti c) e d) appena descritti:
Ø la detrazione sino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, qualora l’immobile appartenga alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
Ø di elevare ad € 300,00 la detrazione per abitazione principale qualora l’immobile appartenga alla categoria catastale A7;