LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che:
- l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92, sancisce che l’aliquota ICI è stabilita dal Comune, con propria deliberazione;
- l’art. 8, comma 3, dello stesso D.Lgs. stabilisce che a decorrere dall’anno 1997 con la medesima deliberazione il Comune può stabilire che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento, oppure l’importo di L. 200.000, quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato fino a L. 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; facoltà che può essere esercitata anche per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
- l’art. 58 comma 3, del D. Lgs. 446/97, estende la facolta di cui all’art. 8 comma 3 succitato, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l’art. 42 del TUEELL limita la competenza del Consiglio Comunale all’istituzione e all’ordinamento dei tributi comunali;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale è l’organo competente ad emanare il presente provvedimento;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 26.11.1998, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 05.08.2002 recante il testo tuttora vigente;
ATTESO che:
· il comma 48 dell'art. 3 della Legge 28.12.1996, n. 662, ha previsto che "fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta";
· il comma 51 dell’art. 3 della Legge 28.12.1996, n. 662, ha previsto che “fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50, i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L’incremento si applica sull’importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 31, comma 1 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 TUEL, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31/12;
PRESO ATTO, tuttavia, che la L. Finanziaria 2006 ha prorogato i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31/03/2006;
VISTO l’art. 172 del citato decreto, il quale stabilisce al comma 1, lettera e) che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VERIFICATO:
- che il gettito dell'imposta nell’esercizio 2005 ammontava ad € 2.150.000,00 comprensiva degli introiti derivanti dalla lotta all’evasione;
- che le aliquote, posto il sostanziale consolidamento della base imponibile, determinano l’ammontare del gettito annuale;
- che sono sorte nuove richieste di reperire disponibilità finanziarie per fronteggiare le esigenze di bilancio per l’esercizio 2006;
- che tali nuove esigenze derivano dalla contrazione e riduzione dei trasferimenti erariali nonché dal venir meno di risorse extratributarie una tantum di cui l’ente ha beneficiato sino all’esercizio finanziario 2005;
- che esse ammontano ad un fabbisogno per l’esercizio 2006 di € 2.350.000,00;
- che in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2006 si è cercato, ove possibile, di contrarre le spese al fine di ridurre l’impatto della manovra ICI;
RITENUTO di confermare per l’esercizio 2006 l'attribuzione al Funzionario Responsabile ICI, designato con Decreto Sindacale n° 13048 del 1 luglio 2003, di ogni facoltà prevista all'art. 11 del D.Lgs 504/92, ivi compresa quella di richiedere agli altri settori comunali copia di atti e documenti, dati, notizie, ed ogni altra informazione utile ai fini dell'accertamento ICI;
RITENUTO, per l’anno 2006, di confermare le detrazioni deliberate per l’anno 2005, ed in particolare:
- € 130,00 sull’abitazione principale;
- € 156,00 detrazione sull’abitazione principale per:
1. gli anziani titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni. Tali contribuenti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell’immobile destinato ad abitazione principale, delle relative pertinenze e di terreni agricoli con reddito dominicale fino a complessivi Euro 36,15;
2. soggetto passivo ICI con invalidità riconosciuta pari al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1,A7,A8,A9);
3. soggetto passivo ICI con persona residente e convivente riconosciuta invalida al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A9);
- per i soggetti passivi di cui ai punti 2 e 3 precedentemente enumerati:
Ø di stabilire la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale qualora l’immobile appartenga alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
Ø di elevare la detrazione per abitazione principale ad € 300,00 qualora l’immobile appartenga alla categoria catastale A7;
VISTI ED ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 – 1° comma, del T.U. – D.Lgs. 267/2000;
CON l’assistenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del T.U. – D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, ai sensi della vigente normativa;
1) di prevedere, in base alle proiezioni ricavate sul gettito introitato per l’esercizio 2005, e per quanto previsto in sede di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2006, un introito pari ad € 2.350.000,00;
2) di confermare, per l'anno 2006, l'aliquota del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale;
3) di approvare l’aliquota differenziata del 6 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza (aliquota ordinaria);
4) di confermare la detrazione ordinaria da applicare sull'abitazione principale in € 130,00;
5) di confermare le seguenti detrazioni:
- € 130,00 detrazione ordinaria sull’abitazione principale;
- € 156,00 detrazione sull’abitazione principale per:
a) gli anziani titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trovi nelle medesime condizioni. Tali contribuenti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell’immobile destinato ad abitazione principale, delle relative pertinenze e di terreni agricoli con reddito dominicale fino a complessive € 36,15;
b) il soggetto passivo ICI con invalidità riconosciuta pari al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);
c) il soggetto passivo ICI con persona residente e convivente riconosciuta invalida al 100% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);
- per i soggetti passivi di cui ai punti b) e c) appena descritti:
Ø la detrazione sino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, qualora l’immobile appartenga alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
Ø di elevare ad € 300,00 la detrazione per abitazione principale qualora l’immobile appartenga alla categoria catastale A7;
6) di inviare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la presente deliberazione, come disposto ai sensi del 6° comma, art. 11 D.Lgs. 504/92;
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 1° comma – del T.U. – D.Lgs. 267/2000.