Oggetto |
Imposta Comunale sugli Immobili: approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2007 |
VISTO il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I), e in particolare l’art. 6, che attribuisce al Comune il potere di stabilire annualmente le aliquote dell’imposta;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 22.12.1998, esecutiva, entrato in vigore il 01.01.1999;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 130 del 29/12/2005 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2006;
VISTI:
- l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, ance se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- l’art. 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n.296, il quale individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;
CONSIDERATO che le esigenze per il Bilancio di Previsione 2007, in relazione ai programmi organizzativi da attuare ed alla qualità dei servizi da garantire consentono di mantenere anche per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2006;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 19 comma 5 lettera b) del Regolamento per la disciplina dell’ICI in attuazione del D.Lgs 446/1997, art. 52, di assumere la gestione diretta dell’Imposta stabilendo che anche per l’anno 2007 sarà corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del Tesoriere, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto Tesoriere;
PRESO ATTO dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
CON voti favorevoli unanimi
1.di confermare, anche per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
ALIQUOTA ORDINARIA 6 per mille
(per terreni agricoli, aree edificabili, altri fabbricati)
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenze 5 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 110.00
DETRAZIONE PER ABITAZIONI I CUI PROPRIETARI € 220.00
SIANO CONVINENTI CON SOGGETTI PORTATORI
DI HANDICAP (ai sensi della Legge 104/92)
2.di dare atto che:
-si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, previa presentazione di autocertificazione all’Ufficio Tributi entro il 30.06.2007.
- in forza delle deliberazioni di C.C nr 4 del 26 Febbraio 2002, e 67 del 19/12/2006, per le abitazioni i cui proprietari siano conviventi con soggetti portatori di handicap, riconosciuti ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92, viene concessa la maggiore detrazione previa apposita autocertificazione da presentare entro il 30 giugno 2007 all’Ufficio competente.
3.di assumere, anche per il 2007, la gestione diretta dell’I.C.I., stabilendo che l’imposta sarà corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del Tesoriere, ovvero su apposito conto corrente postale nr 12428355 intestato al predetto Tesoriere;
4.di trasmettere copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile del Tributi per gli adempimenti di competenza.