OGGETTO: Determinazione aliquota ICI anno 2005.

 

La Giunta Comunale

 

-       Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 relativo all’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

-       Visto l’articolo 3 commi 48, 51, 53, 55 e 59 della legge 662/96;

 

-       Visti gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che apportano modifiche ed integrazioni al capo I del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

 

-       Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 11.12.2001, esecutiva, con la quale l’aliquota I.C.I. per l’anno 2002 veniva fissata nella misura unica del 4,8 per mille, e con una detrazione di Euro 104,00 solo per l’abitazione principale, elevabile ad Euro 207,00 su presentazione di istanza che dimostri una particolare situazione di disagio economico, debitamente documentata, da sottoporre alla Commissione Comunale Assistenza;

 

-       Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2004, relative all’anno 2004, con le quali si stabiliva quanto segue:

 

1.      aliquota unica al 4,8 per mille – conferma;

 

2.      detrazione di Euro 104,00 solo per l’abitazione principale, elevabile ad Euro 207,00 su presentazione di istanza che dimostri una particolare situazione di disagio economico, debitamente documentata, da sottoporre alla Commissione Comunale Assistenza – conferma;

 

3.      ulteriore detrazione di Euro 130,00 per i proprietari di abitazione principale con almeno un soggetto portatore di handicap congenito totale o handicap acquisito totale: per handicap congenito si intende: cerebropatie congenite o altre inabilità che comportino disabilità totale dalla nascita; per handicap acquisito si intende: da incidenti stradali o da lavoro; ciechi e/o sordomuti totali ”;

 

-   Ritenuto di confermare, per l’anno 2005, le medesime condizioni praticate nel 2004, in considerazione dell’andamento del gettito del tributo ed in relazione ai programmi amministrativi ed alle esigenze di garantire la qualità dei servizi comunali, nonché di agevolare situazioni di disabilità e/o disagio;

 

-   Visto l’art 8 comma 4 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che considera abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

 

-   Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del T.U. n. 267/2000;

 

-   Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

 

D E L I B E R A

 

1.    Di confermare, per l’anno 2005, la seguente aliquota e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

1.      aliquota unica al 4,8 per mille – conferma;

 

2.      detrazione di Euro 104,00 solo per l’abitazione principale, elevabile ad Euro 207,00 su presentazione di istanza che dimostri una particolare situazione di disagio economico, debitamente documentata, da sottoporre alla Commissione Comunale Assistenza – conferma;

 

3.      ulteriore detrazione di Euro 130,00 per i proprietari di abitazione principale con almeno un soggetto portatore di handicap congenito totale o handicap acquisito totale: per handicap congenito si intende: cerebropatie congenite o altre inabilità che comportino disabilità totale dalla nascita; per handicap acquisito si intende: da incidenti stradali o da lavoro; ciechi e/o sordomuti totali ”;

 

2. di approvare l’allegato modello per la presentazione della comunicazione relativa alla concessione dell’abitazione in uso gratuito a termini del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

 

 

********

 

-       Con successiva separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, quarto comma, del D. Leg. n. 267/2000.

 

********