COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
Originale |
N° 102 del 22-12-2008 |
Oggetto: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. |
L’anno Duemilaotto, addì Ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:40, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi, in ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:
Presenti |
Assenti |
BARISON MASSIMILIANO |
VEGRO FEDERICO |
PRESENTI 19 |
ASSENTI 2 |
Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
Mauri Davide – Calore Lorenzo – Zamarin Giuseppe
Sono presenti gli assessori: Giacinti Filippo, Alati Federico, Montin Filippo, Bado Enrico, Bottin Gregori, Guglielmo Carlo
Il Presidente pone in discussione l’argomento indicato:
Comune di Albignasego
Settore Risorse finanziarie ed umane
Delibera - pratica n. DCS2 – 28 del 18-11-2008
Oggetto: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. |
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco
Udita la relazione dell’Assessore Filippo Giacinti
Tra le disposizioni inserite nella manovra finanziaria adottata dal governo l’estate scorsa, è stabilita anche la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi.
In proposito ritengo opportuno però precisare che, come per il passato, anche per il 2009 non era comunque intendimento dell’Amministrazione aumentare la pressione fiscale dei propri contribuenti.
Per cui nessuna variazione subiranno le aliquote e le detrazioni attualmente in vigore per l’Imposta Comunale sugli Immobili.
Come noto, infine, dal 2008 sono esentati dal pagamento dell’I.C.I. la quasi totalità degli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze.
PROPOSTA
PRESO ATTO della proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 187 del 27/11/2008;
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, recante le disposizioni di "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della Legge 23/10/1992, n. 421", con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/2/99 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n 118 del 30/12/2002 e n. 14 del 20/02/2007;
CONSIDERATO che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2000, n. 448, dispone che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 6, comma 2, in base al quale l'aliquota deliberata non deve essere inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
VISTO l'art. 2, 4° comma, della Legge 9/12/1998, n. 431 che consente ai comuni di deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della medesima legge e ritenuto di avvalersi della facoltà ivi prevista;
VISTI l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 e la risoluzione ministeriale 19/01/2001 n. 1/FL che consentono agli enti locali di articolare le aliquote e le tariffe a seconda delle proprie esigenze fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge;
VISTO altresì l’art. 2, comma 288, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 con il quale il legislatore ha confermato la possibilità di derogare al limite minimo di aliquota, fino ad arrivare all’esenzione dall’imposta, per le fattispecie previste dall’art. 2, comma 4, della Legge 9/12/1998, n. 431;
VISTO l’art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 che dispone l’esenzione d’imposta sia per gli immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze sia per quelli ad essi assimilati dalla legge o dal regolamento comunale in materia;
VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 che dispone la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione del federalismo fiscale;
VISTA la risoluzione n. 12 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali relativa all’esenzione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di diversificare le aliquote I.C.I., confermando sia l’aliquota agevolata del 2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431 ed alle condizioni previste dall’accordo territoriale per il Comune di Albignasego, sia l’aliquota dell’ 1 per mille per le unità concesse in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare particolari esigenze abitative;
RITENUTO altresì di avvalersi, anche per l'anno 2009, della facoltà di elevare la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge n. 504/92 determinandola nella misura di € 139,44 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, e per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
RITENUTO infine di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, una maggiore detrazione d’imposta alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, fermo restando che la detrazione non può superare l’ammontare d’imposta dovuta, e di individuare per l'anno 2009 le situazioni meritevoli del predetto beneficio fiscale;
VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 27/12/2001 con la quale veniva approvato il regolamento per la parametrazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi dell’art. 59, comma 52, Legge 27/12/1997, n. 449, al fine di avere “criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”;
VISTO in particolare l’art. 7 del suddetto Regolamento, secondo cui spetta alla Giunta provvedere con propria deliberazione a fissare i livelli I.S.E.E. al di sotto dei quali si potrà beneficiare delle prestazioni prevedendo, altresì, la possibilità di indicare ulteriori criteri di selezione dei beneficiari per un’adeguata parametrazione dell’I.S.E.E.;
VISTO l’art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come sostituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 secondo cui “Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all’indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari”;
VISTO l’art. 6, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 30/12/1994, n. 504 come modificato dall’art. 1, comma 156, della L. 27/12/2006, n. 296;
delibera
1) di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili che sarà applicata per l'anno 2009 sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale;
2) di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2009 per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, ovvero per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le relative pertinenze aventi caratteristiche analoghe a quanto stabilito per le pertinenze dell’abitazione principale e comunque con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione;
3) di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2009 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, dai titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, o dai soggetti di cui al punto precedente, cui l’unità immobiliare è concessa in uso gratuito;
4) di determinare nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota che sarà applicata per l'anno 2009 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto;
5 a)di determinare nella misura del 2 (due) per mille l'aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2009 sugli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n. 431 e alle condizioni previste dall'accordo territoriale per il Comune di Albignasego. In tali casi copia del contratto dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.;
5 b)di determinare nella misura dell’1 (uno) per mille l’aliquota ridotta che sarà applicata per l’anno 2009 sugli immobili concessi in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare esigenze abitative. In tali casi copia del contratto dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.;
6) di determinare nella misura del 6,2 (sei virgola due) per mille l'aliquota ordinaria che sarà applicata per l'anno 2009 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 1), 2), 3), 4) e 5);
7) di determinare per l'anno 2009 la detrazione dell'imposta ICI in € 139,44 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purché questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
8) di prevedere, per l'anno 2009, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della Legge 9/5/97, n. 122;
9) di confermare, in riferimento al precedente punto 8), le detrazioni stabilite e le situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I. secondo quanto previsto ai punti 9.1), 9.2) e 9.3) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 21/12/2007, ai fini del calcolo del trasferimento compensativo da parte dello Stato;
La detrazione dovrà essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e sussistono i requisiti previsti.
Per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe alla data del primo gennaio 2009;
10) di riservare comunque all’Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per l’applicazione della maggiore detrazione;
11) di stabilire, per il versamento dell’acconto, l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno d’imposta 2009;
12) di prevedere un’entrata di € 2.900.000,00 affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 0180 “Imposta comunale sugli immobili” del bilancio 2009;
13) di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti sul c/c postale n. 48840714 intestato al Comune di Albignasego – Servizio Tesoreria – I.C.I ovvero mediante il modello F24 secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Allegato alla delibera di consiglio comunale in data ______________ n. ___________
Oggetto: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. |
Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere Positivo di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Comune di Albignasego, li 09-12-2008 |
|
Il Responsabile del Settore Risorse finanziarie ed umane |
|
|
PALMARIN FAUSTO |
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 102 DEL 22-12-2008
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Si dà atto che esce l’assessore Federico Alati;
UDITO l’intervento dell’assessore Filippo Giacinti;
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la suestesa proposta;
Con votazione espressa in forma palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il seguente risultato accertato dal Presidente del Consiglio:
Presenti n. 19
Votanti n. 19
Voti favorevoli n. 19
DELIBERA
- di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 19 su 19 presenti e votanti, espressi in forma palese con il sistema elettronico, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE |
|
SEGRETARIO GENERALE |
Dott. Fabrizio Malachin |
|
Dott. Roberto Buson |
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che con R.P. n. 54 copia della presente deliberazione viene pubblica all’Albo Pretorio del Comune il 27-01-2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott. Paolo RICHTER
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott. Paolo RICHTER