OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione dell’aliquota anno 2007.

 

 

   Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare il Titolo I - Capo I -concernente l'Imposta comunale sugli immobili;

 

   Visto l'art. 6 del citato D. Lgs. n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare il comma 2 in base al quale l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni;

 

   Visto l'art. 8 del D. Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, il comma 2- in base al quale dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si applica una detrazione di Euro 103,29, ed il comma 3 in base al quale, in alternativa alla riduzione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale l’importo della detrazione può essere elevato fino ad Euro 258,23;

 

Visto l’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l’art 6, comma 1, del D.Lgs 504 sopra citato, attribuendo al Consiglio Comunale la competenza di determinare le aliquote d’ICI;

 

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

   Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, ed inoltre il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro e della programmazione economica;

 

Dato atto che con Decreto Ministeriale del 30 novembre 2006, pubblicato in G.U. del 11/12/06 nr. 287, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 è stato differito al 31 marzo 2007 ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 

   Visto il regolamento comunale dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23 febbraio 2002 ;

 

   Dato atto che le aliquote dell'I.C.I. e la detrazione per l’abitazione principale vigenti per l’anno 2006, come stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07 marzo 2006, sono le seguenti:

-         5,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili:

-         6 per mille per le aree fabbricabili;

-         detrazione per l’abitazione principale: Euro 114,00;

 

Ravvisata l'esigenza di confermare per l'anno 2007 le stesse aliquote e detrazione dello scorso anno, prevedendo di conseguire, sulla base dei dati attualmente in possesso, una entrata presunta di € 335.000,00 la quale si rende assolutamente necessaria volendosi assicurare i servizi comunali almeno ai livelli dello scorso anno, e, nello stesso tempo, allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione corrente del bilancio 2007, tuttora in corso di adozione, tenuto conto, in particolare, dell'aumento dei costi dei servizi;

 

   Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

 

   Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

 

-         Delibera

 

1- di determinare per l'anno 2007 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

-         5,50 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili:

-         6,00 per mille per le aree fabbricabili;

 

2- che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene fissata in Euro 114,00;

 

3- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni;

 

4- di incaricare il responsabile competente al compimento degli atti conseguenti.