COMUNE DI LAMON

 

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione dell’aliquota anno 2005.

 

-                                                                                                                                                    La Giunta Comunale

 

   Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare il Titolo I - Capo I -concernente l'Imposta comunale sugli immobili;

 

   Visto l'art. 6 del citato D. Lgs. n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare il comma 2 in base al quale l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni;

 

   Visto l'art. 8 del D. Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, il comma 2- in base al quale dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si applica una detrazione di Euro 103,29, ed il comma 3 in base al quale, in alternativa alla riduzione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale l’importo della detrazione può essere elevato fino ad Euro 258,23;

 

   Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, in base al quale, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali nonché l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

   Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, ed inoltre il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro e della programmazione economica;

 

Visto il Decreto Legge nr. 314 del 30 dicembre 2004, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2005;

 

   Visto il regolamento comunale dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23 febbraio 2002 ;

 

   Dato atto che le aliquote dell'I.C.I. e la detrazione per l’abitazione principale vigenti per l’anno 2004, come stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25 gennaio 2004, sono le seguenti:

-         5,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili:

-         6 per mille per le aree fabbricabili;

-         detrazione per l’abitazione principale: Euro 114,00;

 

Ravvisata l'esigenza di confermare per l'anno 2005 le stesse aliquote e detrazione dello scorso anno, prevedendo di conseguire, sulla base dei dati attualmente in possesso, una entrata presunta di € 330.000,00 la quale si rende assolutamente necessaria volendosi assicurare i servizi comunali almeno ai livelli dello scorso anno, e, nello stesso tempo, allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione corrente del bilancio 2005, tuttora in corso di adozione, tenuto conto, in particolare, dell'aumento dei costi dei servizi;

 

   Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale spetta ai consigli comunali l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

   Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

 

   Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

 

-         Delibera

 

1- di confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

-         5,50 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili:

-         6,00 per mille per le aree fabbricabili;

 

2- di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in Euro 114,00;

 

3- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni;

 

4- di incaricare il responsabile competente al compimento degli atti conseguenti.