COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO
FOGLIO INFORMATIVO I.C.I. ANNO 2011
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2011, le aliquote relative all’anno 2011 sono state determinate nel seguente modo:
§ aliquota ordinaria nella misura del 6,9 (sei virgola nove) per mille senza detrazione per i seguenti immobili:
1) aree fabbricabili;
2) unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze;
3) ogni altro immobile non compreso nei successivi punti;
§ aliquota ordinaria nella misura del 6,9 (sei virgola nove) per mille con detrazione pari ad euro 258,23.= per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale;
§ aliquota inferiore all’ordinaria nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per i fabbricati inseriti nella categoria D ad esclusione di quelli appartenenti alla categoria D2;
§ aliquota inferiore all’ordinaria nella misura del 4 (quattro) per mille per i fabbricati inseriti nella categoria D2;
§ aliquota ridotta nella misura del 4 (quattro) per mille senza detrazione per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;
Al fine di limitare l’insorgenza del contenzioso nelle successive azioni di accertamento, con la medesima delibera è stato stabilito di riconfermare il valore al mq dei terreni edificabili per zone, sulla base dei prezzi di mercato locali, secondo quanto determinato per l’anno 2009, sulla base dello specchietto che segue:
ZONA “A” |
€ |
36,15 al mq |
ZONA “D1” – “D2” – “D3” |
€ |
67,14 al mq |
ZONA “B1S” – “C1S” |
€ |
77,47 al mq |
ZONA “C2S” |
€ |
92,96 al mq |
ZONA “B1” – “C1.1” |
€ |
103,29 al mq |
ZONA “C2” |
€ |
116,20 al mq |
ZONA “B2” – “C1.2” |
€ |
129,11 al mq |
ZONA “B3” |
€ |
154,94 al mq |
La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il pagamento dell’Imposta andrà effettuato sul c/c postale n. 88671250 intestato a Equitalia Nomos S.p.A. San Vito di Cadore-BL-ICI.
L’Ufficio Tributi del Comune di San Vito di Cadore è a disposizione dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri: telefono 0436/897214 – 0436/897217 – fax 0436/890144 – indirizzo e-mail: tributi.sanvito@valboite.bl.it
REGIME DI ESENZIONE I.C.I. “PRIMA CASA”
Con l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 è stata disposta l’esenzione ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Salvo prova contraria, si presume dimora abituale la residenza anagrafica.
L’esenzione va inoltre riconosciuta nei seguenti casi:
- art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale;
- art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari aventi la residenza anagrafica nel Comune;
- pertinenze dell’abitazione principale, intendendosi come tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE del solo Comune di San Vito), a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da persona anziana o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità fosse effettivamente adibita a sua abitazione principale prima del ricovero e che non risulti locata;
- unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado adibita a loro abitazione principale, a condizione che detta cessione sia comprovata da apposita autocertificazione.
L’esenzione dall’ICI non opera per le seguenti fattispecie:
- abitazioni di categoria catastale: A/1 abitazioni di tipo signorile – A/8 ville – A/9 castelli e palazzi eminenti; per tali fattispecie si applica l’aliquota inferiore all’ordinaria nella misura del 4 (quattro) per mille, con detrazione di € 258,23.