LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

VISTO l’art. 42 comma 2 - lettera f) - del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

      

VISTA la nota nr. 16738/2005/DPF/UFF del 07.06.2005, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisava che agli immobili regolarmente assegnati dall’A.T.E.R. non può essere applicata l’aliquota ridotta ma esclusivamente la detrazione per l’abitazione principale;

 

VISTA la proposta del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria – Tributi;

        

ACQUISITO il parere favorevole richiesto ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo  18 agosto 2000 nr. 267;

 

CON voti unanimi e palesi:

 

DELIBERA

 

 

1.      Di determinare per l’anno 2006 le seguenti aliquote  I.C.I.:

 

a)      aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile di seguenti immobili:

 

 

1-     aree fabbricabili

2-     unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case)

3-     ogni altro immobile non compreso nei  successivi punti ( negozi – laboratori - magazzini – uffici ecc.).

4-     alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER)

 

 

b) aliquota inferiore all’ordinaria pari al  5,5  per mille per i fabbricati inseriti nella categoria “D”

 

c) aliquota  inferiore  all’ordinaria pari al 4 (quattro) per mille per i seguenti immobili previsti nel punto 2 lettera a)  dell’art. 6  del Regolamento I.C.I.,   con la detrazione di Euro 258.23;

 

1)      unità immobiliare ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli ecc.), nonché le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all’A.I.R.E.) adibite ad abitazione principale, a condizione che tale abitazione non sia locata.

2)      unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune;

3)      unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.  Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di Euro 258.23.-

4)      unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Resta inteso che potrà usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente l’unità abitativa che prima dell’avvenuto ricovero,  era adibita ad abitazione principale.

5)      Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale.

 

d) Detrazione di Euro 258.23.- agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER di cui al punto 4 della

    lettera a).

 

 

 

 

2)  Di determinare, sulla base dei prezzi di mercato locali, il valore al mq. dei terreni edificabili per zone, secondo lo specchietto che segue, al fine di limitare l’insorgenza del contenzioso nelle azioni di accertamento successivo:

 

    ZONA “A”                                                 Euro      36,15  al mq.

    ZONA  “D1” – “D2” – “D3”                      Euro      67,14  al mq.

    ZONA  “B1S” – “C1S”                              Euro      77,47  al mq.

    ZONA “C2S”                                             Euro      92,96  al mq.

    ZONA  “B1” – “C1.1”                               Euro    103,29  al mq.

    ZONA  “C2”                                              Euro    116,20  al mq.

    ZONA  “B2” – “C1.2”                               Euro    129,11  al mq.

    ZONA  “B3”                                              Euro    154,94  al mq.

 

 

 

3) Di precisare che per le riduzioni di cui al precedente punto 5 della lettera c),  è necessario comprovare il contratto mediante la presentazione della relativa scrittura privata registrata.

 

 

4) Anche per l’anno 2006, l’obbligo della comunicazione di cui all’art. 11 del regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall’art. 10 comma 4 del D. Lgs.vo 30.12.1992, nr. 504 (termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi), utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

 

5) Di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sulla “Gazzetta Ufficiale”.

 

6) Di provvedere nella prima seduta utile del Consiglio Comunale alla variazione del Regolamento

     I.C.I., come da nota del Ministero dell’Economia e Delle finanze.