COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO
ESTRATTO DELIBERAZIONE
Il Comune di SAN VITO DI CADORE – (provincia di Belluno) ha adottato il 18 aprile 2005, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l’anno 2005:
Omissis
1. Di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili:
- aree fabbricabili
- unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case)
- ogni altro immobile non compreso nei successivi punti ( negozi – laboratori - magazzini –
uffici ecc.).
b) aliquota inferiore all’ordinaria pari al 5,5 per mille per i fabbricati inseriti nella categoria "D"
c) aliquota inferiore all’ordinaria pari al 4 (quattro) per mille per i seguenti immobili previsti nel
punto 2 lettera a) dell’art. 6 del Regolamento I.C.I., con la detrazione di Euro 258,23.-;
1) unità immobiliare ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine,
soffitte, ripostigli ecc.), nonché le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all’A.I.R.E.) adibite ad abitazione
principale, a condizione che tale abitazione non sia locata.
2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune,
nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.
3) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione
principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di Euro 258,23.-
4) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate.
Resta inteso che potrà usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente
l’unità abitativa che prima dell’avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale.
5) Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al
secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale.