COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

ESTRATTO DELIBERAZIONE

Il Comune di SAN VITO DI CADORE – (provincia di Belluno) ha adottato il 18 aprile 2005, la

seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli

immobili (I.C.I.) per l’anno 2005:

Omissis

1. Di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili:

- aree fabbricabili

- unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case)

- ogni altro immobile non compreso nei successivi punti ( negozi – laboratori - magazzini –

uffici ecc.).

b) aliquota inferiore all’ordinaria pari al 5,5 per mille per i fabbricati inseriti nella categoria "D"

c) aliquota inferiore all’ordinaria pari al 4 (quattro) per mille per i seguenti immobili previsti nel

punto 2 lettera a) dell’art. 6 del Regolamento I.C.I., con la detrazione di Euro 258,23.-;

1) unità immobiliare ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine,

soffitte, ripostigli ecc.), nonché le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all’A.I.R.E.) adibite ad abitazione

principale, a condizione che tale abitazione non sia locata.

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune,

nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.

3) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione

principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di Euro 258,23.-

4) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che le stesse non risultino locate.

Resta inteso che potrà usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente

l’unità abitativa che prima dell’avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale.

5) Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al

secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale.