OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote anno 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

RICHIAMATA la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni attuattivo della delega;

RICHIAMATO in particolare l’art.6 del citato Dlgs e successive modificazioni, modificato dall’art.3 comma 53, della L. 662/96, che dispone che l’aliquota I.C.I. debba essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e possa essere diversificata entro tale limite;

VISTO l’art.1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006. N.296, che ha modificato l’art.6 comma 1del D.Lgs. 504 sopra citato, attribuendo al Consiglio Comunale la competenza di determinare le aliquote ICI;

VISTO l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 27.02.2001 e ss.mm.;

RICHIAMATA la propria Delibera di n. 3 del 13.03.2007, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l'anno 2007;

RITENUTO per l’anno 2008 di confermare le aliquote fissate per l’anno 2007;

VISTO il comma 55 dell'art. 3 della Legge 662/96 che sostituisce l'art. 8 del Decreto Leg.vo 504/92 e stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (£ 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO il comma 5 dell’articolo 1 della Legge 244707 (FINANZIARIA 2008) che dispone una ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di 200 Euro; l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quella di categoria catastale A1,A8 e A9.

Tale detrazione si aggiunge ba quella già prevista di Euro 103,29;

DATO atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento ai fini ICI;

VISTO l’art.42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITO:

-il v.s. Corso Massimo che relaziona evidenziando come nonostante i tagli ai trasferimenti al Comune da parte dello Stato si sia riusciti a non dover aumentare le aliquote ed in particolare quella dell’Ici che rimane come per il 2007;

-il cons. Zanella che propone di aumentare l’aliquota delle seconde case, replica Corso Massimo evidenziando che le cosiddette seconde case in Fonzaso non sono a carattere turistico o speculativo ma prevalentemente di emigranti per cui bisogna valutare la questione in un’ottica diversa dalla classica seconda casa;

CON voti favorevoli 14 espressi in forma palese, su 14 presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

  1. Di confermare le aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008 nella stessa misura dell’anno 2007 e cioè:

di prevedere che l’aliquota ICI agevolata del 4 per mille rimanga tale per 5 anni dall’anno di apertura della

nuova attività;

  1. di fissare in € 103,29 la detrazione per abitazione principale, oltre all’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI, come disposto dalla legge 244/2007 (FINANZIARIA 2008).
  2. Tale ulteriore detrazione non può superare l,’importo di 200 Euro e si applica a tutte le abitazioni principali ed eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.;

  3. di stabilire che, anche per l’anno 2008, la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili avvenga in proprio sul Conto di Tesoreria intestato a questo Ente come previsto dalla vigente normativa in materia;
  4. di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente Delibera sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi espressi in forma palese la presente Delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.