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D E L I B E R A

1) di determinare, per il periodo di imposta 2008, le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate nell’allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che, tenuto conto delle misure delle aliquote e delle detrazioni approvate, della base imponibile consolidata e della crescita tendenziale del gettito derivante da nuovi fabbricati ed aree fabbricabili, la proiezione del gettito ordinario dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stimabile, assieme al gettito derivante dall’attività di controllo, in circa 350.000,00= Euro e concorrerà alla determinazione della previsione da inserire nel Bilancio di Previsione 2008;

3) di allegare copia del presente provvedimento alla documentazione del Bilancio di Previsione 2008;

4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

  1. di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sulla G.U. della Repubblica Italiana ai sensi del quarto comma dell’art. 58 D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 7 DEL 9.2. 2008

Aliquota

CATEGORIA IMMOBILIARE

DETRAZIONE

Ordinaria:

6 per mille

Tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate.

 

Agevolata:

1,5 per mille

Unità immobiliari che sono oggetto di interventi di recupero localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, così come specificato dall’art. 1 della L. 27/12/1997 n. 449, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

Agevolata:

4,5 per mille

  1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), ancorché autonomamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera sia ai fini dell’aliquota che della detrazione.

  2. Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili, i quali abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

  3. Unità immobiliari concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;

Detrazione di imposta di 104,00 Euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’agevolazione dell’assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

Ordinaria:

6 per mille

Aree edificabili.

 

Superiore all’ordinaria

6,5 per mille

Unità immobiliari che non risultino locate.

 
 

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, ed adibite ad abitazione principale da persone nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, al quale l’apposita Commissione medica dell’ULSS, costituita ai sensi dell’art. 4 L. 5 febbraio 1992 n. 104, abbia riconosciuto la condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale che determini difficoltà nell’apprendimento scolastico o nello svolgimento di attività lavorativa conducendolo a una situazione di svantaggio personale o di emarginazione sociale.

Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidità ai fini del lavoro.

Detrazione annua di imposta di 208,00 Euro