N. 11
OGGETTO: Determinazione ALIQUOTE I.C.I. – ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI l’art. 4 “Finanza degli enti territoriali” della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale” e il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 “Riordino della Finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della L. 23.10.1992 n. 421” che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili a partire dall’anno 1993;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 504/’92 come modificato dalla L. 23.12.1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
PRESO ATTO che il comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/’92 prevede dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29.=, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare e adibita ad abitazione principale da più soggetti passivo, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
PRESO ATTO altresì, che,
1. L’art. 1, comma 5, della L. 449/’97, prevede che il Comune possa fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
2. L’art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996 n. 662 prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
VISTO l’articolo 151 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 che prevede “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, ed entro tale termine possono essere deliberate le aliquote e tariffe;
VISTA la legge 30.12.2004 n. 311 (legge finanziaria 2005);
VISTO il decreto legge 30.12.2004 n. 314 con il quale viene prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;
VISTO l’articolo 42 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
VISTO il successivo articolo 48 che in merito alle competenze della giunta precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;
RILEVATA, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta Comunale sugli Immobili;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 n data 22.12.2003 con la quale era stata fissata la misura delle aliquote e delle detrazioni ICI per l’anno 2004;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ “I.C.I.”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 21.12.1998 nel quale agli articoli 6 e 8 vengono definiti i limiti per l’individuazione dell’aliquota, della detrazione e della riduzione;
VISTE le varie possibilità, consentite dalla normativa vigente, di differenziazione della misura delle aliquote e delle detrazioni così come elencate nell’apposito allegato al presente provvedimento;
RITENUTO di rideterminare la misura delle aliquote per il periodo di imposta 2005, in relazione alle necessità di bilancio come da schema di bilancio predisposto dall’ufficio ragioneria;
VISTO il seguente parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed allegato alla presente deliberazione;
VISTO il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267; per quanto di competenza
Con voti UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI;
D E L I B E R A
1) di determinare, per il periodo di imposta 2005, le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate nell’allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto che, tenuto conto delle misure delle aliquote e delle detrazioni approvate, della base imponibile consolidata e della crescita tendenziale del gettito derivante da nuovi fabbricati ed aree fabbricabili, la proiezione del gettito ordinario dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stimabile, assieme al gettito derivante dall’attività di controllo, in circa 330.000,00.= Euro e concorrerà alla determinazione della previsione da inserire nel Bilancio di Previsione 2005;
3) di allegare copia del presente provvedimento alla documentazione del Bilancio di Previsione 2005;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
5) di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sulla G.U. della Repubblica Italiana ai sensi del quarto comma dell’art. 58 D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 11 DEL 07.02.2005
Aliquota |
CATEGORIA IMMOBILIARE |
DETRAZIONE |
Ordinaria:
6 per mille |
Tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate. |
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Agevolata:
1,5 per mille |
Unità immobiliari che sono oggetto di interventi di recupero localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, così come specificato dall’art. 1 della L. 27/12/1997 n. 449, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. |
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Agevolata:
4,5 per mille |
1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), ancorché autonomamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera sia ai fini dell’aliquota che della detrazione.
2. Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili, i quali abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. |
Detrazione di imposta di 104,00 Euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’agevolazione dell’assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. |
Ordinaria:
6 per mille |
Aree edificabili. |
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Superiore all’ordinaria
6,5 per mille |
Unità immobiliari che non risultino locate. |
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Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, ed adibite ad abitazione principale da persone nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, al quale l’apposita Commissione medica dell’ULSS, costituita ai sensi dell’art. 4 L. 5 febbraio 1992 n. 104, abbia riconosciuto la condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale che determini difficoltà nell’apprendimento scolastico o nello svolgimento di attività lavorativa conducendolo a una situazione di svantaggio personale o di emarginazione sociale.
Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidità ai fini del lavoro. |
Detrazione annua di imposta di 208,00 Euro |