RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.78 del 30.10.2004 con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005, nonché l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale, in conformità all’art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;
DATO ATTO che il termine massimo per deliberare la tariffa per l’anno 2006 è fissata al 31.10.2004;
ATTESO che l’art. 1, comma 5 della legge 27.12.1997, n. 449 stabilisce che i Comuni possano fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
VISTI i pareri resi ai sensi dell' art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON voti palesi favorevoli unanimi;
D E L I B E R A
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006 nelle seguenti misure:
a) nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
b) nella misura del 4 (quattro) per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall' inizio lavori;
c) nella misura del 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari di imprese aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall’attivazione del nuovo insediamento;
d) nella misura del 7 (sette) per mille per le aree fabbricabili;
e) nella misura del 6,5 (sei virgola cinque) per mille ai casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) del presente dispositivo e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);
2 di confermare per l'anno 2006, in € 103,29= (centotreeuroventinovecentesimi) la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23.12.1996;
3 di disporre l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità locale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
4 di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 16.04.2003, nr. 3, la presente deliberazione, dando atto che i relativi atti conseguenti, ivi compresi gli impegni di spesa necessari, saranno assunti con specifici provvedimenti dal responsabile dell’Ufficio.