LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RICHIAMATA  la Delibera di Giunta Comunale n.78 del 30.10.2004 con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005, nonché l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale, in conformità all’art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;

 

DATO ATTO che il termine massimo per deliberare la tariffa per l’anno 2006 è fissata al 31.10.2004;

 

ATTESO che l’art. 1, comma 5 della legge 27.12.1997, n. 449 stabilisce che i Comuni possano fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell' art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

CON voti palesi favorevoli unanimi;

 

D E L I B E R A

 

1.      di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006 nelle seguenti misure:

 

a)      nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

 

b)      nella misura del 4 (quattro) per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall' inizio lavori;

 

c)       nella misura del 4 (quattro) per mille  per le unità immobiliari di imprese aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall’attivazione del nuovo insediamento;

 

d)      nella misura del 7 (sette) per mille per le aree fabbricabili;

 

 

e)      nella misura del 6,5 (sei virgola cinque) per mille ai casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) del presente dispositivo e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);

 

2 di confermare per l'anno 2006, in € 103,29= (centotreeuroventinovecentesimi) la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23.12.1996;

 

3 di disporre l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità locale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

 

4 di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 16.04.2003, nr. 3, la presente deliberazione, dando atto che i relativi atti conseguenti, ivi compresi gli impegni di spesa necessari, saranno assunti con specifici provvedimenti dal responsabile dell’Ufficio.